Abolita la firma del lavoratore sul giudizio di idoneità alla mansione

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 12 luglio 2016

Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalita’ di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. (GU Serie Generale n.184 del 8-8-2016). Entra in vigore il 9 agosto 2016. Il legislatore ha deciso di abolire l’obbligatorietà della firma del lavoratore sul giudizio di idoneità e della nota 13 dell’allegato 3A.:” La firma del lavoratore dovra’ attestare l’informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l’informazione circa la possibilita’ di ricorrere contro il giudizio di idoneita’.” Non vi è più quindi l’obbligo del medico competente di informare il lavoratore sulla possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità. L’assenza della firma del lavoratore sul giudizio di idoneità pone una domanda: i 30 giorni che il lavoratore ha a disposizione per opporsi, in assenza di una data certa di ricezione, decorrono dalla data di emissione o da quando, seppure non dimostrabile, il lavoratore riceve il giudizio di idoneità? Il decreto stabilisce i contenuti minimi; nulla osta quindi al singolo medico di prevedere la presenza della firma del lavoratore nel giudizio di idoneità. Che cosa ha spinto il Ministero a questa repentina e inaspettata modifica? Lo stesso decreto inoltre prevede la trasmissione dei dati dell’allegato 3B secondo il nuovo modello proposto ed unicamente attraverso la piattaforma INAIL.

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