AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
Quando certificare il contratto?
La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), rilascia dopo poche settimane un ulteriore chiarimento in merito all’obbligatorietà della certificazione dei contratti per il personale impiegato nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento secondo il D.P.R. n. 177/2011.
CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI SECONDO LA NOTA N. 694/2024
Con la nota n. 694/2024 del 24 gennaio, l’INL aveva chiarito che, in caso di impiego di lavoratori con contratto diverso dal lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’impresa deve procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
Nel caso in cui le attività in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati siano affidate in appalto, devono essere certificati tutti i contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore, anche se di tipo a tempo indeterminato.
La nota n. 694 del 24 gennaio 2024 esclude dalla certificazione i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dirette dipendenze dell’impresa e il contratto “commerciale” di appalto.
LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI SECONDO LA NOTA N. 1937 DI MARZO 2024
Con la nota n. 1937/2024 di marzo, l’INL informa che ritiene opportuna una modifica del DPR n. 177/2011 dato che l’attuale formulazione è senza dubbio passibile di interpretazioni.
In attesa che questo avvenga e per non sovraccaricare l’attività delle Commissioni di certificazione, l’INL ha ritenuto più opportuno rivedere la propria posizione e, con la nota di marzo, è tornata indietro proponendo una interpretazione letterale del DPR 177/2011: la certificazione deve essere fatta solo per i contratti di lavoro “atipici”, vale a dire quelli diversi da subordinati a tempo indeterminato, anche nelle ipotesi di appalto.
La nota n. 1937 del 7 marzo 2024 esclude dalla certificazione i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il contratto “commerciale” di appalto.
FONTE: INL