Assicurazione professionale obbligatoria

I professionisti sono tenuti a stipulare una polizza RC professionale per i rischi derivanti dall’attività svolta. Tra le categorie coinvolte, i medici, gli operatori sanitari, avvocati, notai, consulenti del lavoro, amministratori di stabili, architetti, ingegneri, geometri, commercialisti.
E’ quanto stabilito dalla legge n. 148/2011, disciplinata poi dal D.P.R. del 7 agosto 2012.
Per quanto riguarda in modo specifico la tutela assicurativa per gli ingegneri e gli architetti, entrata in vigore dal 13 agosto 2013, devono obbligatoriamente sottoscriverla i professionisti regolarmente iscritti all’albo e dotati di partita Iva, nonché gli studi associati e le società.
Non sono invece tenuti a stipulare la polizza gli ingegneri e gli architetti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o aziende private e che non provvedono alla firma dei progetti.
Tutti concetti ribaditi recentemente dal Ministero della Giustizia, che ha risposto ad un quesito formulato dall’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Padova, che chiedeva lumi in merito all’insussistenza dell’obbligo assicurativo per i professionisti che prestano la loro attività come collaboratori di altri studi professionali. In particolare, il Ministero chiarisce che l’obbligo assicurativo è tale solo quando il professionista assume incarichi direttamente dalla clientela e che l’utente deve essere inteso come destinatario finale del servizio prestato. In sostanza, i dipendenti di uno studio non sono tenuti alla stipula dell’assicurazione, in quanto non hanno alcun rapporto con la clientela. Ma c’è di più. I tecnici ministeriali ricordano che “le polizze stipulate dal titolare dello studio devono estendersi anche alla copertura dei danni causati dai collaboratori, dipendenti e praticanti. Inoltre, il professionista dipendente che non svolge attività professionale in nome e per conto proprio non è tenuto alla stipula della polizza assicurativa”. E’ evidente che “qualora il professionista dipendente dello studio presti l’attività professionale in proprio e quindi assume direttamente incarichi con la clientela, sarà tenuto a stipulare la polizza”.
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