Cassazione civile, sentenza n. 19711 del 25 luglio 2018 – Ricorso inammissibile per lesione nel cimitero

Inammissibilità del ricorso per caduta nel cimitero durante una visita e inapplicabilità del D.Lgs. 81/2008.

sul ricorso 25050-2016 proposto da: I. P. A. L. F., elettivamente domiciliata in Roma, via …………….., presso lo studio dell’avvocato ………………, rappresentata e difesa dagli avvocati …………….. e ……………; – ricorrente –

contro

COMUNE DI ……………., in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via ……………, presso lo studio dell’avvocato ……. che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato………….; – controricorrente –

avverso la sentenza n. 2970/2016 della Corte d’appello di Milano, depositata il 13/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere……….

RITENUTO

I. P. A. L. F. cadde all’interno del Cimitero di Milano Lambrate, in corrispondenza di uno scivolo per disabili, procurandosi fratture multiple. Ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile al Comune di ……. ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., lo convenne in giudizio chiedendo il risarcimento del danno biologico.

La domanda venne rigettata in primo grado con sentenza confermata in grado d’appello.

Avverso tale decisione la L. F. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi illustrati da successive memorie. Il Comune di ….. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La ricorrente ha depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2051, 2043, 2727, 2728 e 2697 cod. civ., censurandosi la decisione di merito nella parte in cui ha negato la sussistenza di un nesso di causalità fra la cosa in custodia del Comune (lo scivolo per disabili) e il danno subito dall’attrice.

Si tratta, a ben vedere, di una censura relativa al merito della controversia. Infatti, la ricorrente non si duole di un errore di diritto, bensì della correttezza della ricostruzione operata, in punto di fatto, dal tribunale e dalla corte d’appello in ordine all’idoneità del dislivello – qualificato in sentenza di «minima altezza» e «del tutto percepibile con l’ordinaria, debita attenzione da parte dell’utente» – a costituire causa della caduta della ricorrente.

Poiché l’accertamento dell’idoneità causale della cosa inerte a determinare il sinistro rientra nella valutazione riservata al giudice di merito, il relativo giudizio è insindacabile in questa sede.

Peraltro, nella sostanza la ricorrente si lamenta dell’omessa valorizzazione delle conclusioni cui è pervenuto il proprio consulente.

Sul punto, a prescindere dalla circostanza che trattasi di elementi di giudizio liberamente apprezzabili dal giudice (a maggior ragione in quanto provenienti da un consulente di parte), è assorbente la considerazione che una simile censura si dovrebbe inquadrare nell’ipotesi prevista dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; ma tale vizio non è deducibile, ai sensi 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., in caso di c.d. “doppia conforme”, ossia quando la sentenza conferma sul punto la decisione di primo grado.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 503 del 1996 e del d.m. n. 26 del 1989, in materia di prescrizioni costruttive. Con il terzo motivo si deduce la falsa applicazione del d.lgs. n. 81 del 2008, di cui la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto la non applicabilità al caso di specie. Si tratta, in entrambi i casi, di norme relative agli accorgimenti antinfortunistici che occorre assumere in relazione ad elementi architettonici potenzialmente pericolosi. I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

Essi, infatti, non impattano con la ratio decidendi sulla quale si basa la sentenza impugnata. Difatti, una volta escluso il nesso causale fra l’elemento architettonico in questione e il sinistro occorso alla La F., eventuali difetti costruttivi del primo sono irrilevanti.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lei proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese orfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. Fonte CassazioneWeb

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