Cassazione Penale: 14 febbraio 2018 n. 7009 – assenza di un idoneo impianto di aspirazione dei fumi

In data 27/4/2017 il Tribunale di Pordenone ha condannato M.S., alla pena di complessivi euro 4.000,00 di ammenda, oltre spese, di cui € 2.000,00 per il reato di cui al capo A), art. 64, comma 1, lett. a), .Lgs. 81/2008, perché in qualità di legale rappresentante della ditta M.D.O.O. non aveva ottemperato alle prescrizioni impartite con verbale ispettivo del 18/4/13 dei servizi sanitari del Friuli occidentale, in particolare, presso lo stabilimento produttivo di P. non aveva realizzato un idoneo impianto di aspirazione per la cattura dei fumi derivanti dalle attività svolte, in P. il 23/11/12, ed € 2.000,00 per il reato di cui al capo B), art. 192, comma 2, d. Lgs. 81/2008, perché nella qualità predetta non aveva ottemperato alle prescrizioni del verbale predetto, in particolare non aveva predisposto ed attuato il programma di misure tecniche ed organizzative finalizzato a ridurre l’esposizione al rumore, in quanto presso lo stabilimento di P., non aveva posizionato dei pannelli acustici fono assorbenti e fono isolanti nel numero minimo sufficiente di 11, sempre in P. il 23/11/12.

Con il primo motivo di ricorso, l’imputato deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione agli art. 354, 356 c.p.p., 114, 220 disp. att., c.p.p., 178, lett. c), c.p.p. Lamenta di non essere stato avvisato nel corso dei sopralluoghi della ASL della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di procedere all’accertamento delle contravvenzioni contestate, con conseguente nullità degli elementi probatori acquisiti al processo. Evidenzia che il verbale del 18.4.2013 non era stato ritualmente ricevuto perché indirizzato presso la sede della T. ove non aveva eletto domicilio. Le dichiarazioni dibattimentali rese dalla teste Z., nella loro genericità e vaghezza, non potevano sanare la nullità del verbale in oggetto e non fornivano alcuno specifico supporto probatorio alle violazioni contestate.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione alle contravvenzioni contestate. Svolte ampie considerazioni tecniche sui fatti di causa, deduce che, nonostante le molteplici misure adottate, i funzionari dei servizi sanitari del Friuli occidentale non avevano eseguito i campionamenti che potevano smentire le misurazioni della relazione tecnica di parte.

Con riferimento al reato sub A), espone che gli strumenti utilizzati risultavano conformi alle direttive tecniche delle stesse strutture sanitarie per i lavori di saldatura. Con specifico riferimento al reato sub B), precisa che la contestazione era stata generica, che l’accertamento ispettivo presentava il difetto della commistione tra le contestazioni rivolte alla T. e quelle rivolte alla sua azienda, che le sue misurazioni avevano confermato il rispetto dei parametri, inoltre il Giudice non si era confrontato con le perizie tecniche in atti.

Sentenza

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