Cassazione Penale 9 febbraio 2018, n. 6527 – Infortunio alla mano della lavoratrice e macchinario non protetto.
La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado con cui G.B. è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 113 e 590, secondo e terzo comma, cod.pen., perché, quale presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della V. di Cotignola, in concorso con R.B., per colpa, imprudenza, imperizia, non osservando le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, cioè, non proteggendo la zona di imbocco tra cilindro di ripescaggio e di stampa del macchinario in uso, cagionava alla dipendente D.M. lesioni personali gravi (edema, echimosi mano sinistra, trauma, schiacciamento mano sinistra), la quale avvicinava la mano ai due cilindri in movimento con conseguente trascinamento dell’estremità dell’arto (23 novembre 2009).