Cassazione Penale – Caduta dall’alto durante i lavori di potatura. Omessa vigilanza sull’adozione del sistema anticaduta all’interno del cestello della PLE
Cassazione Penale sentenza n. 24415 del 22 giugno 2021 – Caduta dall’alto durante i lavori di potatura. Omessa vigilanza sull’adozione da parte del lavoratore del sistema anticaduta all’interno del cestello della PLE.
1. Con sentenza del 19 dicembre 2021 la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro con cui L.M. è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 590 comma 3 cod. pen. – e condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili- perché, nella sua qualità di socio titolare della società Due M.P. di L.M. & c. s.n.c., affidataria dei lavori di potatura commissionati da G.B., all’interno di un terreno agricolo di sua proprietà, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione della normativa antinfortunistica, ed in particolare degli artt. 26, 28, commi 1 e 2, in relazione all’art. 17 comma 1 lett. a), dell’art. 18 comma 1 lett. f) e dell’art. 73, in relazione all’art. 37 del d. lgs. 81/2008, omettendo di valutare l’idoneità tecnico professionale di R.C., di fornirgli dettagliate istruzioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro, omettendo di valutare il rischio specifico derivante dai lavori di potatura, omettendo di pretendere dal lavoratore l’osservanza delle disposizioni riguardanti l’uso delle attrezzature di lavoro, dei mezzi di protezione individuale e del sistema anticaduta composto da imbracatura e cordino, da utilizzare all’interno del cestello della piattaforma elevabile, cagionava a R.C., il quale operando sulla piattaforma, privo dell’imbracatura anticaduta, precipitava nel vuoto, da un’altezza di circa sette metri, procurandosi lesioni gravissime, con incapacità permanente di attendere alle proprie occupazioni e perdita dell’uso degli arti.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.
3. Con il primo fa valere il vizio di motivazione e la violazione di legge, in ordine alla lettura della normativa antinfortunistica di cui al d. lgs. 81/2008. Sostiene che la Corte territoriale non ha adeguato la propria decisione all’evoluzione giurisprudenziale in materia, che ha progressivamente riconosciuto la natura ‘collaborativa’ del modello di protezione del lavoratore, stante l’obbligo, su quest’ultimo ricadente ai sensi dell’art. 20 d. lgs. 81/2008. Sottolinea che, nel caso di specie, il lavoratore è un soggetto esperto, il quale ha lavorato per molti anni nel settore della potatura, raggiungendo un elevato grado di professionalità, sicché il datore di lavoro, nell’affidargli l’opera, aveva riposto in lui la fiducia che derivava dalla sua comprovata abilità. La condotta tenuta dal lavoratore, dunque, consistita nel togliersi l’imbracatura, pur fornitagli, e nel portarsi a di fuori del cestello di protezione, superando le barriere anticaduta, non può che costituire atto abnorme e non prevedibile dal datore di lavoro.
4. Con il secondo motivo si duole della violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2 e 546 comma 1, Iett. e) e 533 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Assume che la Corte territoriale, limitandosi a riprendere l’accertamento di primo grado, ha omesso di dare risposta ai quesiti introdotti con l’atto di appello, senza tenere in considerazione che il superamento del ragionevole dubbio, impone che al pronunciamento della condanna si giunga solo a fronte della ‘certezza processuale’, che per essere tale deve lasciare fuori solo possibilità remote, pur astrattamente e logicamente prospettabili, ma prive di riscontro nella realtà processuale, ponendosi il loro verificarsi, al di fuori della razionalità umana. Nel caso di specie, al contrario, é proprio la prospettazione offerta dalla Corte territoriale -ed ancor prima dal primo giudice- ad apparire sfornita di logica. Sostengono i giudici di merito, infatti, che la caduta, oltre che dal non avere R.C. indossato |’imbracatura di sicurezza, sia dipesa “da altri fattori rimasti sconosciuti all’esito del processo, ma che del tutto presumibilmente vanno annoverati in un movimento brusco della piattaforma, in fase di discesa, anche se non si può escludere un improvviso malessere o una vertigine o un inciampo”.
Siffatta motivazione, nondimeno, dimentica che a presidio della sicurezza del lavoratore esistono anche le misure di prevenzione collettiva, nel caso pacificamente presenti ed assicurate dall’utilizzo dalla conformazione del cestello di sollevamento, il cui perfetto funzionamento, é stato accertato in giudizio.
Invero, si tratta di un modello sofisticato provvisto di un braccio oleopneumatico dotato di servocomando che provvede al funzionamento graduale e consente un utilizzo del tutto privo di scosse. Il cestello, peraltro, é delimitato da una ringhiera in tubi di acciaio, o barriera dell’altezza di cm. 110, atta ad impedire la fuoriuscita di coloro che operano sul cestello. Mentre l’ampia piattaforma ha una base pari a mt. 3,08 per mt. 1,05. Dunque, solo l’imprudenza dell’operatore -e non il mero non avere indossato l’imbracatura- ha potuto causare il sinistro. Egli, invero, ha tenuto una condotta abnorme, dovendo, stante la sua bassa statura (é alto cm. 164) essersi posto con i piedi sul corrimano intermedio, sporgendosi verso l’esterno, sino al punto di perdere l’equilibrio e cadere a terra. Né L.M. intento, in quel frangente ad azionare la piattaforma, e rivolto in direzione opposta, ha potuto rendersi conto della condotta tenuta da R.C., che manifesta il carattere dell’esorbitanza, ponendosi come causa esclusiva del prodursi dell’evento. Censura, infine la sentenza impugnata, per avere affermato, in modo del tutto gratuito ed in assenza di qualsivoglia prova in questo senso, che né L.M., né R.C. si fossero in precedenza imbragati, posto che il rinvenimento delle imbracature sul fondo del cestello dimostra esattamente il contrario, e l’unica cosa certa é che R.C. non indossasse la cintura di sicurezza al momento della caduta.
Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
6. Con memoria depositata in data 27 aprile 2021 la difesa delle parti civili ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, o comunque, la sua infondatezza agli effetti civili.
1. La principale questione, che costituisce per profili diversi, ma intimamente connessi, il nucleo centrale delle doglianze, riguarda l’affermazione della sussistenza del nesso causale fra la condotta contestata al ricorrente consistita sostanzialmente, per quanto emerge dalla sentenza di secondo grado, nel non avere vigilato sull’effettiva adozione della misura di protezione individuale e l’evento, interrotto, secondo il ricorrente, dalla condotta abnorme tenuta dal lavoratore, che sfilatasi l’imbracatura, si sporgeva oltre la barriera metallica della piattaforma, così precipitando al suolo, dall’altezza di sette metri.
2. La condotta del lavoratore, considerata abnorme e quindi interruttiva del nesso causale, viene indicata dal ricorrente nello scavalcamento della barriera protettiva della piattaforma, sostenendosi che il mancato utilizzo dell’imbracatura di per sé sarebbe stata causa da sola sufficiente a determinare la caduta del lavoratore, il quale, se non avesse posto in essere un comportamento del tutto esorbitante dalle istruzioni ricevute, non sarebbe comunque precipitato, ancorché privo dello strumento di protezione individuale, stante la piena efficacia del presidio di protezione collettiva, costituito dall’idonea barriera fisica del cestello, rivolta ad impedire la caduta.
3. Per dare risposta alla censura è sufficiente dare per scontato il punto di approdo cui è giunta la giurisprudenza di questa Corte, con la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, secondo cui il nesso causale va ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica-, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato con minore potenzialità lesiva). A ciò aggiungendosi, nondimeno, che l’ipotesi accusatoria sulla sussistenza del nesso causale non può trovare automatica conferma solo sulla considerazione del coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto, in modo che all’esito del ragionamento probatorio, una volta esclusa l’interferenza di fattori eziologici alternativi di produzione dell’evento.
4. Va ricordato, inoltre, che la più recente giurisprudenza, abbandonando il criterio dell’imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento ha sostenuto che affinché “la condotta del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia” (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 15124 del 13/12/2016, dep. 27/03/2017, Rv. 269603; Sez. 4 – , Sentenza n. 22691 del 25/02/2020, Rv. 279513 sulla base del principi enunciati da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione).
5. La conseguenza di queste generalissime considerazioni è stata coerentemente tratta dalla sentenza impugnata, che, seppure in modo implicito, ha riscontrato la ricorrenza del nesso causale fra la condotta dell’imputato e l’evento, a mezzo del doveroso giudizio controfattuale. Ovverosia, di quell’operazione logica che, eliminando dalla realtà (contro i fatti) la condizione costituita da una determinata condotta umana (in questo caso commissiva), verifica se il fatto oggetto del giudizio sarebbe egualmente accaduto, con la conseguenza che nell’ipotesi di indifferenza della condotta nella produzione dell’evento, deve escludersi che essa ne costituisca una causa, mentre, al contrario, laddove senza quella condotta l’evento non si sarebbe prodotto essa è condizione causale dell’evento.
6. Invero, la Corte territoriale dà atto che il lavoratore, lungi dal compiere azioni esorbitanti dal governo del datore di lavoro, ha posto in essere quel comportamento che realizza l’azione paventata dalla regola preventiva omessa.
Proprio l’omessa vigilanza sull’adozione della misura di prevenzione individuale, dunque, costituisce la causa della precipitazione, posto che l’adozione della cintura di sicurezza era idonea ad evitare l’evento anche nell’ipotesi di superamento della ringhiera della piattaforma.
1. E va, giunti qui, esaminata la seconda premessa alla critica della motivazione, riguardante l’asserita mancata valorizzazione del disposto dell’art. 20 d.lgs. 81/2008. Si sostiene, infatti, che l’obbligo imposto al lavoratore di prendersi cura della propria salute e di quella degli altri lavoratori, contribuendo con il datore di lavoro al rispetto delle cautele previste per la sicurezza del lavoro, anche a mezzo dell’osservanza delle prescrizioni datoriali impartite, riverberi sul nesso di causalità.
Si tratta di un assunto che per come formulato non può essere condiviso. Il dovere imposto dall’art. 20 cit., non implica, come sembra pretendere il ricorrente, che la consapevole violazione delle direttive del datore di lavoro esoneri quest’ultimo dalla responsabilità per gli effetti delle violazioni delle norme cautelari volte a tutelare l’incolumità dei lavoratori. Ché, altrimenti, l’onere imposto al lavoratore di collaborare con il datore di lavoro al mantenimento della propria salute e di quella collettiva, si trasformerebbe, a mezzo di un vero e proprio rovesciamento, nell’assunzione da parte del lavoratore subordinato della posizione di garanzia, che, invece, grava sul datore di lavoro, sui suoi delegati, sui dirigenti e sul preposto, cioè su coloro dispongono dei mezzi e dei poteri per organizzare l’attività e che, proprio per questa ragione, devono farsi carico, anche, di assicurare, eventualmente in via disciplinare, l’osservanza delle disposizioni date, nonché di quelle stabilite con l’art. 20 d.lgs. 81/2008.
Il mancato adempimento da parte del dipendente agli obblighi previsti dalla disposizione, e più in generale al dovere di collaborazione, non costituisce mai, infatti, un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare, ma proprio uno di quei rischi, mentre è chiaro che la condotta tenuta dal lavoratore può sempre, in quanto connotata da un atteggiamento imprudente, imperito o negligente, o ancora posta in essere in violazione di specifiche disposizioni e direttive, può concorrere nella causazione dell’evento. E come tale essere valutata in termini di colpa concorrente a quella del datore di lavoro. Ed è in questo senso che i giudici del merito hanno riconosciuto la concorrente responsabilità del lavoratore, quantificando il concorso nella misura del 25%.
7. Tutto ciò premesso, il reato deve essere dichiarato estinto, essendo decorso il termine di prescrizione alla data del 18 aprile 2021, dovendosi aggiungere al termine di prescrizione ordinaria, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., n. 128 giorni di sospensione della prescrizione, nel corso del primo grado di giudizio, oltre a n. 64 giorni, ai sensi dell’art. 83, commi 2 e 4 d.l. 8 marzo 2020, essendo il ricorso stato iscritto presso questa Corte di legittimità alla data del 7 luglio 2020 (cfr. Sez. Unite, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, dep. 10/02/2021 Rv. 280432).
8. La sentenza deve, dunque, essere annullata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, mentre il ricorso va rigettato agli effetti civili, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro tremila, oltre ad accessori di legge in favore di R.C.; in euro tremilacinquecento, oltre ad accessori di legge in favore di R.C. ed A.P., nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori OMISSIS; in euro quattromila oltre ad accessori di legge in favore di OMISSIS.
P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità, così liquidate: 3000,00 euro, oltre accessori come per legge, a favore di R.C. ; 3500,00 euro, oltre accessori come per legge, in favore di R.C. ed A.P., nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Omissis; 4000,00 euro, oltre accessori come per legge, in favore di Omissis. Fonte: SentenzeWeb.