Cassazione Penale n. 43840 del 3 ottobre 2018 – Morte per folgorazione. Omessa nomina del coordinatore per la sicurezza

Morte per folgorazione. Omessa nomina del coordinatore per la sicurezza e responsabilità del committente

La Corte di appello di Torino il 19 settembre 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 5 dicembre 2014, sentenza appellata dai tre imputati, C.R. P., S.S. ed E.C., i quali erano stati riconosciuti, all’esito del dibattimento di primo grado, tutti responsabili di avere cagionato, nelle qualità di cui si dirà, sia per colpa generica che con violazione della disciplina antinfortunistica, con condotte colpose indipendenti ex art. 113 cod. pen., la morte per folgorazione dell’operaio A.C., fatto avvenuto il 23 marzo 2012, riconosciute prevalenti, anziché solo equivalenti, le circostanze attenuanti generiche già concesse a P. e a S.S. e, quanto a E.C., ritenuta sussistente l’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno e stimata la stessa, unitamente alle già riconosciute generiche, prevalente sull’aggravante, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti di tutti gli imputati.

L’incidente mortale è stato concordemente ricostruito dai Giudici di merito nei seguenti termini.

A.C. il 23 marzo 2012 si trovava, siccome inviato dal proprio datore di lavoro E.C., insieme al collega operaio L.B. e L.D’A. (quest’ultimo gruista), del pari dipendente della “E.C. Autogrù”, all’interno di un’area recintata di proprietà della dittaC..C. di C.R. P., area considerata dai Giudici di merito un cantiere (vi si ritornerà). A.C., in particolare, era intento ad eseguire i lavori di scarico e di posizionamento a terra dei componenti in traliccio di una gru a torre di proprietà della S.P. costruzioni di S.S. e dalla stessa depositata sul terreno di proprietà della societàC..C. di C.R. P., previo assenso di quest’ultima società, e, con ogni verosimiglianza, nell’accompagnare da terra il carico con una mano appoggiata all’elemento metallico della gru agganciato, tramite catene, ad un’autogru che veniva movimentata dal collega L.D’A., veniva in contatto con un conduttore in tensione ivi presente e decedeva sul colpo per folgorazione causata dalla corrente elettrica.

Ciò posto, a C.R. P. si è contestato, in qualità di legale rappresentante della ditta C..C.. s.a.s., ditta proprietaria dell’area ritenuta essere un cantiere e di committente dei lavori di edificazione di un fabbricato di civile abitazione, a S.S., quale amministratore unico della ditta S.P. costruzioni s.r.l., impresa affidataria dei lavori di edificazione e che aveva incaricato la P. di V.P. dell’attività di smontaggio, trasporto e scarico a terra di una gru a torre tra un precedente cantiere e l’area in questione, incarico successivamente affidato dalla P.E.C. s.r.l., il cui legale rappresentante era E.C., e, appunto, ad E.C., datore di lavoro della vittima A.C., di avere causato la morte di A.C. attraverso le seguenti condotte omissive.

C.R. P. – per avere, in violazione dell’art. 90, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, omesso di designare il “coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione” che, ove fosse stato nominato, avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 91, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 81 del 2008, redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che prevedesse (come prescritto al punto n. 2.1.2. lett. c dell’all. XV al d. lgs. n. 81 del 2008) “una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere alle lavorazioni e alle loro interferenze” e che individuasse (come prescritto al punto n. 2.1.2. lett. g dell’all. XV) “le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi” e contenesse anche (come prescritto al punto n. 2.2.1. lett. a dell’all. XV) un’analisi delle “caratteristiche dell’area con particolare attenzione alla presenza di linee elettriche aree o conduttore sotterranee”.

S.S. – per avere, in violazione dell’art. 97, comma 3, lett. a), del d. lgs. n. 81 del 2008, omesso di operare la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi.

E.C. – per avere, in violazione dell’art. 96, comma 1, lett. g), del d. lgs. n. 81 del 2008, in relazione all’art. 83, comma 1, dello stesso, omesso di prevedere nel piano operativo per la sicurezza (acronimo: p.o.s.) misure preventive e protettive specifiche (di cui al punto n. 3.2.1., lett. g, del richiamato allegato XV al d. lgs. n. 81 del 2008) in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere per l’ipotesi di situazioni che espongano gli operatori a rischio elettrico per la presenza di conduttori di tensione.

Ricorrono tempestivamente per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite difensore, affidandosi a plurimi motivi, con i quali denunciano violazione di legge e difetto motivazionale. Si indicano i motivi di impugnazione, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorso nell’interesse di C.R. P. si sviluppa su due motivi.

Con il primo si censura la violazione di legge che deriverebbe dall’avere i Giudici di merito erroneamente applicato gli artt. 90, comma 3, e 91, comma 1, del d. lgs. n. 81 del 2008, in conseguenza – ma si assume illegittimamente ed erroneamente – considerando il ricorrente P. quale legale rappresentante della s.a.s.C..C. responsabile della omessa designazione del “coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione”.

L’assunto di partenza sarebbe, secondo il ricorrente, erroneo, poiché presupposti per l’obbligatorietà della nomina della figura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di un’opera sarebbero, ai sensi dell’art. 90, comma 3, del d. lgs. n. 81 del 2008, la compresenza di più imprese nel cantiere di lavoro e che la fase di progettazione sia conclusa.

Nel caso di specie, invece, individuando la stessa sentenza di merito P. quale committente dell’opera edile e S.S. quale appaltatore dei lavori, nessuna pluralità di imprese sarebbe stata prevista.

Inoltre, non si sarebbe potuta considerare conclusa la fase di progettazione, in quanto la pratica amministrativa della licenza edilizia era giacente in Comune, incompleta ed in attesa della relazione geologica, tanto che il Comune aveva diffidato la C..C. s.a.s. di C.R. P. dall’iniziare i lavoro (all. n. 1 al ricorso), con la conseguenza che l’affermazione della Corte di appello (contenuta alla p. 12 della decisione impugnata) secondo cui la licenza sarebbe stata sicuramente rilasciata è una mera, peraltro irrilevante, opinione del giudicante, non essendo, in quel momento, certo che il terreno fosse compatibile con l’opera ideata.

Si assume anche che (ai sensi degli artt. 91, comma 1, lett. a, e 100 del d. lgs. n. 81 del 2008) si sarebbe dovuto predisporre il piano di sicurezza in una fase successiva, cioè al momento della presentazione del progetto oppure delle offerte.

Sotto ulteriore profilo, mancherebbe la prova dell’incarico di committenza da P. a S.S., in quanto la Corte di merito, nel ritenere ammissibile il contratto anche in forma orale o tramite comportamenti concludenti, enuclea due elementi fattuali indiziari e sui quali si appuntano le censure del ricorrente, che ritiene entrambi privi di significato:

quanto al primo, cioè un foglio tipo A4 apposto sulla recinzione dell’area di proprietà dellaC..C. con apposto il nome “SP costruzioni” ed in basso il nome di S.S. – osserva il ricorrente che non si tratta di un cartello tipico dell’organizzazione cantieristica;

quanto al secondo, ossia una richiesta scritta di autorizzazione rivolta da S.S. alla società C..C. per depositare sul terreno della stessa una gru di proprietà della stessa S.S. smontata sino al rilascio della concessione edilizia (all. n. 2 al ricorso) – si assume che tale documento avrebbe senso solo sul presupposto che non vi fosse in atto un cantiere e anzi, al contrario, dimostrerebbe che si sarebbe trattato di un mero deposito, non già un cantiere.

Con il secondo motivo C.R. P. denunzia violazione di legge (artt. 40 e 113 cod. pen.) e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa l’esistenza del nesso causale.

Premesso che la Corte di appello ha individuato nella mancata nomina da parte di P., quale legale rappresentante della C.c.. s.a.s., del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, assume il ricorrente che l’evento mortale si sarebbe ugualmente verificato anche nel caso in cui l’imputato avesse posto in essere il comportamento che si addebita come omesso, in quanto dall’istruttoria svolta, in particolare da quanto riferito al collega dell’operaio deceduto, L.D’A. (sentito all’udienza del 17 settembre 2004, all. n. 3 al ricorso), è emerso che gli operai si erano accorti, sin dalla sera prima, della presenza del palo della corrente. In conseguenza, l’eventuale previa predisposizione di una planimetria contenente la indicazione delle linee elettriche esistenti nell’area non avrebbe potuto fornire informazioni più puntali della constatazione dello stato dei luoghi, avvenuta direttamente, da parte degli stessi lavoratori. Fonte CassazioneWeb

Il ricorso di S.S. si affida a tre motivi…. scarica sentenza completa

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