Cassazione Penale n. 46407 del 12 ottobre 2018 – Caduta dal trabattello fornito dal committente. Mancanza di protezioni e di adeguata formazione

Sentenza Cassazione Penale, caduta dal Ponte mobile (trabattello) fornito dal committente. Mancanza di protezioni e di un’adeguata formazione.

La Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata, confermava la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva riconosciuto S.G., quale datrice di lavoro, responsabile del reato di lesioni personali gravi con violazione delle norme antinfortunistiche occorse al proprio dipendente C.P. il quale era precipitato al suolo mentre si trovava ad operare sulla sommità di un trabattello, e la aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione.

Alla S.G. veniva contestato di avere omesso le cautele necessarie ad evitare cadute dall’alto, per non avere fornito al lavoratore parapetti di protezione e cinture di sicurezza o altri mezzi di protezione, non fornendo altresì allo stesso idonea formazione ed addestramento per utilizzare correttamente e in sicurezza lo strumento di lavoro.

Evidenziava il giudice di merito come il dipendente fosse caduto dall’unico lato aperto del trabattello in quanto si era creato un distacco tra esso e la parete sulla quale operava il lavoratore, distacco verosimilmente dovuto a un inefficace bloccaggio delle ruote e in ogni caso il lavoratore si era trovato ad operare in condizione di instabilità e scarsa sicurezza, tenuto inoltre conto che il trabattello non era in dotazione della impresa esecutrice delle opere, che era mancata altresì una adeguata formazione e che comunque non sera stato svolto alcun effettivo controllo da parte del titolare della impresa sulla esecuzione degli interventi, tanto più necessario stante la instabilità del piano di calpestio del trabattello.

Quanto al rapporto di causalità escludeva che l’eventuale comportamento imperito o disattento del lavoratore fosse in grado di interrompere la serie eziologica attivata dal comportamento omissivo di chi rivestiva la posizione di garanzia, trattandosi comunque di condotta non eccentrica od esorbitante la sfera di rischio gestita da suddetto garante.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato affidandosi ad un duplice motivo di ricorso.

Assumeva che le dichiarazioni della persona offesa si scontravano, in relazione alle ragioni della caduta, da quelle del teste B. e che le argomentazioni utilizzate per riconoscere la instabilità del piano di calpestio del trabattello erano meramente apparenti e congetturali e che le contestazioni di colpa generica rivolte alla S.G. si risolvevano in petizioni di principio prive comunque di concreta verifica delle concrete misure di salvaguardia idonee a prevenire il verificarsi di cadute, così come sarebbe risultata vana qualsiasi attiva vigilanza a fronte della condotta disattenta del lavoratore

Con una seconda articolazione deduceva mancanza di motivazione in punto a richiesto giudizio di prevalenza tra circostanze di segno opposto e in relazione alla mancata esclusione della parte civile, che risultava essere stata risarcita.

Va preliminarmente evidenziato che in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte, che, in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell’ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, 2.12.03 n. 4842, rv 229369, n. 24201/06); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289/03 rv 226074). Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all’alt. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad “altri atti del processo”, ed ha quindi, ampliato il perimetro d’intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto “al testo del provvedimento impugnato”. La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica, la coerenza strutturale della decisione. Così come sembra opportuno precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall’obiettivo e semplice esame dell’atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall’altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l’atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.

Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dalla ricorrente, atteso che l’articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità della ricorrente, mentre le censure da questa proposte finiscono sostanzialmente per riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, fondata su una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal modo richiedendo uno scrutinio improponibile in questa sede.

In particolare la Corte territoriale ha indicato una serie di elementi a sostegno del proprio convincimento in punto a sussistenza tanto del rapporto di causalità omissiva quanto dell’elemento soggettivo del reato, argomenti con i quali la difesa della ricorrente non mostra di confrontarsi ma si limita a sostenere che sarebbe plausibile una ricostruzione alternativa ovvero una diversa valutazione della prova contro fattuale, così pervenendo ad una reiterazione dei motivi articolati dinanzi al giudice di appello.

Sotto il profilo della colpa è stato adeguatamente evidenziato dai giudici di merito che il lavoratore era intento a svolgere un’attività lavorativa con mezzo inadeguato, instabile, fornito dalla ditta committente in assenza di protezioni sul lato della caduta (balaustra) e in assenza di altri mezzi di fissaggio o di aggancio (cinture di sicurezza e funi) e che la caduta era avvenuta nella perpendicolare del disallineamento tra il trabattello, lato parete e la stessa parete che il lavoratore stava intonacando, circostanza questa che, con argomentazione del tutto logica, il giudice distrettuale, riconduceva ad un inadeguato bloccaggio delle ruote dell’impalcatura mobile.

Con altrettanto adeguato apporto motivazionale il giudice di appello evidenziava la carenza di formazione nell’utilizzo del mezzo, stante l’inadeguatezza della modulistica depositata dal datore di lavoro e, soprattutto, l’assenza di vigilanza nello svolgimento dell’attività lavorativa, di talché il rispetto delle norme antinfortunistiche finiva per essere rimesso all’iniziativa dello stesso dipendente. In particolare il giudice di appello ha evidenziato come il datore di lavoro, pure avendo ottenuto una sorta di liberatoria dai propri dipendenti in ordine alla dotazione di strumenti antinfortunistici (pur nella contestazione dell’autenticità della sottoscrizione), di fatto avesse eluso gli obblighi di sicurezza a suo carico, i quali non si arrestano alla acquisizione dei presidi volti ad assicurare la protezione dei singoli dipendenti ma, come prescrive la disposizione normativa richiamata nel capo di imputazione, impongono la vigilanza sulla loro integrale e corretta utilizzazione, in quanto il datore di lavoro non deve solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità di due soci-amministratori di una s.n.c. che, in qualità di datori di lavoro, avevano colposamente cagionato la morte di un lavoratore, il quale aveva eseguito la verifica di funzionamento di un impianto di luminarie con strumenti pericolosi, in assenza di misure di sicurezza specificamente previste ed in difetto dell’attività di vigilanza necessaria ad accertare che il detto lavoratore facesse uso durante le lavorazioni dei guanti isolanti (sez.IV, 17.5.2012 n.34747).

Sotto diverso profilo poi, in relazione alla deduzione del comportamento abnorme del lavoratore, è stato evidenziato dal S.C. che la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento-morte o -lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento. (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez.IV, 28.4.2011 23292; 5.3.2015 n. 16397). Non pare dubbio – e il giudice di appello ne ha dato conto in motivazione – che il lavoratore sia stato intento alla esecuzione di un compito allo stesso assegnato, in quanto rientrante nell’ambito di attribuzioni che gli venivano richieste. Il secondo motivo risulta inammissibile in quanto meramente ripropositivo di analoga censura in appello, avendo il giudice distrettuale ben rappresentato come l’interesse della parte civile all’integrale ristoro del danno permanesse pure in presenza di liquidazione di rendita vitalizia da parte dell’INAIL, quantomeno con riferimento al danno differenziale non indennizzabile dall’istituto pubblico, con particolare riferimento alla liquidazione del danno morale. La censura relativa al giudizio di equivalenza tra circostanze risulta parimenti infondata avendo i giudici di merito fornito adeguata giustificazione del giudizio di valenza in tema di bilanciamento di circostanze di segno opposto. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Fonte CassazioneWeb

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