Cassazione Penale, sentenza del 23 luglio 2018 – Caduta dal pianale di un veicolo e mancata formazione
Cassazione Penale, Sez. 4, 23 luglio 2018, n. 34791 – Caduta dal pianale di un veicolo e mancata formazione. Gravemente carente l’accertamento della causalità e della colpa da parte della Corte d’Appello.
Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di B.E. dal Tribunale di Piacenza, con la quale questi era stato giudicato responsabile del delitto di cui all’art. 590 cod. pen., commesso con violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro il 22.5.2013 in danno del lavoratore O.A. e condannato alla pena ritenuta equa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Secondo l’accertamento condotto nei gradi di merito il 22.5.2013 l’O.A., dipendente della B.E. Trasporti s.r.l., era caduto dal pianale del veicolo sul quale stava cercando di assicurare un silos, restando incastrato con il piede sinistro tra il pianale medesimo e il basamento del silos, riportando la frattura esposta della tibia sinistra.
Al B.E., quale datore di lavoro della persona offesa, è stato rimproverato di non aver dato specifica informazione al lavoratore circa l’attività da eseguire, di non averlo istruito su come affrontare eventuali anomalie e di non averlo formato sulle specifiche mansioni affidategli e sui rischi correlati.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione con atto sottoscritto personalmente l’imputato.
Con un primo motivo deduce il vizio della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, per non aver valutato la Corte di Appello che l’O.A. era fornito dei dispositivi individuali di protezione (guanti, elmetto, scarpe antinfortunistiche), che l’altezza del pianale era di circa un metro e che pertanto egli non necessitava di formazione specifica, mentre la normativa non impone alcuna informazione specifica per l’attività da svolgersi a cura del lavoratore, autista di livello 3 addetto al trasporto e non alle consegne, e per l’assicurazione del carico.
Con un secondo motivo deduce errata applicazione dell’art. 590, co. 1 e 2 cod. pen. sotto il profilo del ragionevole dubbio che il B.E. non avesse comunque fornito una adeguata formazione al lavoratore.
La parte civile O.A.ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale chiede il rigetto del ricorso.
Diritto
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
In tema di responsabilità per reato colposo di evento risulta indispensabile non solo individuare il soggetto al quale viene contestato di aver cagionato l’evento tipico; operazione che conduce a ricercare, sulla scorta del contesto normativo pertinente o della situazione di fatto, chi fosse nel caso concreto il gestore del rischio che si è concretizzato nell’evento. Ma è altresì necessario individuare anche la condotta doverosa che doveva essere concretamente posta in campo. Espressi tali concetti nei termini che la più recente giurisprudenza di legittimità mostra di adottare, può dirsi che oltre a cogliere la norma di dovere, donde deriva lo status di gestore del rischio, il giudice deve anche individuare la regola cautelare, di natura necessariamente modale, che specificando il concreto da farsi si integra con la prima e dà contenuto concreto, specifico ed attuale all’obbligo di sicurezza (cfr. Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015 – dep. 24/03/2016, P.G. in proc. e altri in proc. Barberi e altri, Rv. 267813, per la quale, in tema di reati colposi, la regola cautelare alla stregua della quale deve essere valutato il comportamento del garante, non può rinvenirsi in norme che attribuiscono compiti senza individuare le modalità di assolvimento degli stessi, dovendosi, invece, aver riguardo esclusivamente a norme che indicano con precisione le modalità e i mezzi necessari per evitare il verificarsi dell’evento).
Tra le regole cautelari si danno diverse tipologie; un rapido censimento porta a distinguere le regole rigide da quelle elastiche; quelle proprie da quelle improprie; quelle specifiche da quelle generiche e ancora altre. Nel caso che occupa preme rilevare che quanto più la regola cautelare non pretende l’adozione di una misura oggettiva di protezione (ovvero l’adozione di misure quali la dotazione di DPI, di attrezzature idonee, di macchine di abbattimento polveri ecc.) ma misure di carattere organizzativo o procedurale, tanto più va compiutamente descritta la cautela doverosa e precisamente accertata la efficienza causale della sua omissione.
Venendo al caso in esame. Al B.E. si è attribuito di non aver formato il lavoratore circa “procedure più consone e sicure da seguire”; di non esser stato reso consapevole che “avrebbe potuto incorrere in una situazione quale quella che gli è capitata”; di non aver informato il lavoratore “sul modo corretto di procedere in situazioni come quella”.
In nessuna di tali affermazioni vi è la puntuale descrizione dei contenuti della formazione e dell’informazione che avrebbero dovute essere somministrate al lavoratore. Non è dato comprendere se questi avrebbe dovuto essere informato dei rischi connessi all’uso delle scarpe antinfortunistiche ove chiamato a muoversi in spazi angusti e quindi formato sull’uso delle cautele da adottare nel caso (cautele che neppure vengono descritte); o se la formazione e l’informazione avrebbe dovuto avere ad oggetto l’operazione di assicurazione del carico sul pianale del camion; quali comportamenti concreti tale addestramento avrebbe indotto (operazione essenziale per accertare la cd. causalità della colpa). Di conseguenza l’accertamento della causalità e della colpa risulta gravemente carente, non essendo puntualmente Identificati i termini delle relazioni eziologiche (materiale e colposa).
In definitiva, la Corte di Appello è Incorsa nell’errore di ritenere che un difetto di formazione e di informazione vi era stato perché il lavoratore si era infortunato, secondo un indebito uso del principio post hoc ergo propter hoc (errore cognitivo oggi noto come insight bias).
4.2. La sentenza impugnata non ha quindi operato un effettivo accertamento della ricorrenza degli elementi indefettibili dell’imputazione colposa dell’evento; essa deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/4/2018. Fonte Cassazione web
Scarica sentenza n. 34791/2018