Cassazione Penale, sentenza n. 10086 16 marzo 2020 – Luogo di lavoro e attrezzature non conformi ai requisiti di legge.
Il proprietario – locatore è responsabile quando riveste anche la qualifica di datore di lavoro.
Con sentenza 27.03.2019, il Tribunale di Novara dichiarava il P. colpevole dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica, relativi a violazioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 70, co. 2, d. lgs. n. 81 del 2008; art. 64, co. 1, d. lgs. n. 81 del 2008), e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 2.000C di ammenda, in relazione a fatti del 7.08.2014.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613, cod. proc. pen., articolando tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Deduce, con il primo motivo, violazione di legge processuale in relazione all’art. 533, c.p.p., nella parte in cui prevede la possibilità di pronunciare condanna solo allorquando ritenga provata, ogni oltre ragionevole dubbio, la colpevolezza del reo.
In sintesi, il ricorrente rileva che il giudice ha ritenuto che nel dibattimento fosse stata raggiunta la prova della colpevolezza dell’Imputato per aver ceduto in locazione un capannone di sua proprietà e “presumibilmente” taluni macchinari ad un’impresa facente capo a tale M.. Il riferimento all’avverbio utilizzato dal tribunale mal si concilierebbe con la volontà del legislatore di subordinare ogni condanna all’assenza di qualsiasi dubbio sulla colpevolezza. In tal senso, dunque, la proprietà dei macchinari in questione non potrebbe essere oggetto solo di una presunzione. In atti, peraltro, si rinverrebbe solo la prova documentale di una comunicazione di cessione di fabbricato, che di fatto proverebbe esclusivamente la locazione delle mura e non dei macchinari.
Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge processuale in relazione agli artt. 62 e 63, c.p.p., relativamente al divieto di testimonianza e sull’utilizzo di dichiarazioni auto indizianti rese dall’imputato.
In sintesi, si censura la sentenza laddove ha ritenuto che la proprietà in capo al ricorrente delle attrezzature di lavoro fosse stata desunta unicamente sulla scorta delle dichiarazioni rese da questi al competente personale del dipartimento di prevenzione e sicurezza, ossia il teste B., che avrebbe riferito su quanto riferito dall’indagato in aula. Quanto sopra avrebbe comportato anzitutto la violazione dell’art. 62, c.p.p. in quanto sulle dichiarazioni rese nel corso del procedimento alla polizia giudiziaria ed alle altre persone abilitate a riceverle, il testimone, ufficiale id polizia giudiziaria, non avrebbe potuto deporre, richiamando in tal senso quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 237 del 1993, con conseguente inutilizzabilità di tali dichiarazioni ex art. 191, c.p.p. Analogamente, il giudice avrebbe violato il disposto dell’art. 63, c.p.p., in tema di dichiarazioni auto indizianti. Ne discende, conclusivamente, che il tribunale non avrebbe potuto In alcun modo utilizzare dichiarazioni rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria, e che le stesse non avrebbero potuto essere in alcun modo riferite al giudice dalla polizia giudiziaria. Leggi sentenza completa Fonte: Cassazione Web