Cassazione Penale, sentenza n. 10671 del 27 marzo 2020 – Rischio di investimento da materiale causato dal sovraccarico delle scaffalature
Rischio di investimento da materiale causato dal sovraccarico delle scaffalature. Prescrizione e annullamento senza rinvio.
Con sentenza del 25 novembre 2016 il Tribunale di Bologna dichiarava P.T. responsabile del reato di cui all’art. 590, commi 2 e 3 cod. pen., e la condannava, concessa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. ritenuta equivalente rispetto alle circostanze aggravanti, alla pena di euro 300 di multa perché, in qualità di Direttore generale alla gestione operativa del punto vendita dell’Ipermercato Iper……. cagionava, per colpa generica e per colpa specifica consistita nella violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla lavoratrice dipendente R.P. lesioni personali gravi da cui derivava un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni (gg. 199).
In particolare veniva addebitato alla P.T. che, in occasione della ristrutturazione dell’Ipermercato avvenuta nell’anno 2007 in occasione della quale si era provveduto anche alla sostituzione delle scaffalature dell’area di vendita, la predetta aveva omesso di aggiornare il documento di valutazione dei rischi in quanto non aveva inserito il rischio di investimento da materiale causato dal sovraccarico delle scaffalature stesse di cui né la direzione né il personale operativo era a conoscenza dell’effettiva portata; infatti nei momenti formativi a cui i lavoratori dell’Ipermercato avevano partecipato non erano state affrontate le problematiche afferenti a tali rischi.
In Bologna l’8 giugno 2011.
Con sentenza del 14 settembre 2018 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo comprovata la prospettazione accusatoria in quanto, mentre la lavoratrice R.P. era impegnata nella sistemazione sugli scaffali di vari prodotti (vini, bevande, detersivi, ecc.), l’eccesso di carico determinava la deformazione di elementi strutturali di una testata degli stessi ed il conseguente abbassamento della colonna rispetto alla gondola dietro alla quale era agganciata, con conseguente improvviso crollo di numerosissimi e pesanti prodotti addosso alla lavoratrice che la colpivano determinando le lesioni di cui all’imputazione.
P.T., a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza elevando due motivi.
Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530, 533 e ss. cod. proc. pen. rappresentando che la Corte distrettuale, pur ritenendo fondata l’eccezione difensiva di mancanza di correlazione tra accusa e difesa posto che lo stesso capo di imputazione faceva riferimento ai lavori di ristrutturazione avvenuti nell’anno 2007 mentre risultava comprovato che la P.T. ha assunto il ruolo di Direttore Generale della gestione operativa dal 26 giugno 2009, l’ha comunque ritenuta responsabile addebitandole di non avere provveduto ad attivarsi nella fase di formazione dei lavoratori.
Con il secondo motivo lamenta il vizio motivazionale sostenendo che le scaffalature in questione non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 81/2008 trattandosi di elementi di arredo, così come invece è dato evincere dal documento della Commissione Ministeriale relativo all’Interpello 16/2013 tanto che il fornitore le consegnò munite di una semplice brochure e non anche del libretto di uso e di manutenzione.
Osserva il Collegio che, non risultando il ricorso manifestamente infondato, sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. l’intervenuta causa estintiva del reato in relazione al quale è stata pronunciata la condanna essendo spirato, in assenza di periodi utili di sospensione, il termine massimo di prescrizione, tenuto conto del tempus commissi delicti, in data 8 dicembre 2018.
È appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento sugli altri motivi di ricorsi dedotti proprio in considerazione dell’avvenuto decorso dei termini massimi prescrizionali; invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali vizi di violazione di legge e/o di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’Immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. Un., n. 1021 del 28.11.2001, dep. l’11.01.2002, Cremonese, Rv. 220511).
Si precisa, infine, che non sussistono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in quanto la Corte distrettuale ha evidenziato che nel documento di valutazione dei rischi aggiornato al 28 gennaio 2010 non era stato previsto il rischio per il lavoratore derivante dal sovraccarico degli scaffali di esposizione delle merci nel punto – vendita e le scaffalature sono strumenti di lavoro e non meri arredi.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 17/12/2019. Fonte: CassazioneWeb