Cassazione Penale: sentenza n. 11204 del 13 marzo 2018 – Omessa elaborazione del DVR e mancata designazione dell’RSPP.

Individuazione del responsabile delle violazioni nel datore di lavoro per omessa elaborazione del DVR e mancata designazione dell’RSPP.

Con sentenza emessa in data 7.04.2016, il tribunale di Roma dichiarava il C. colpevole delle contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro oggetto di contestazione (omessa elaborazione del DVR e omessa designazione dell’RSPP) e, riconosciute al medesimo le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di € 5.000,00 di ammenda, in relazione a fatti contestati come accertati in data 27.07.2011.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
In particolare si evoca con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 42, co. 4 e 43, cod. pen., 29, co. 1, 55 lett. a), e 17, lett. b), 55, lett. b), D. lgs. n. 81 del 2008 in combinato disposto con l’art. 27 Cost., quanto alla ritenuta affermazione di responsabilità dell’imputato e correlato vizio motivazionale della sentenza per non avere escluso la responsabilità dell’imputato in ragione dell’insussistenza dell’elemento oggettivo o di quello soggettivo (in sintesi, si sostiene che nella sentenza si sarebbe compiuto un accertamento meramente cartolare e, attraverso l’esame di alcuni documenti, tra cui il provvedimento 22.06.2011 scaturito da un reclamo presentato dalla F. S., di cui l’imputato risultava titolare all’epoca del fatto, si sarebbe erroneamente pervenuti ad affermare la responsabilità dell’imputato; la sentenza sarebbe quindi caratterizzata dal ricorso ad una valutazione intuitiva dei fatti e non ad una calibrata ricostruzione degli avvenimenti; si censura il fatto che il giudice non avrebbe attribuito la giusta efficacia probatoria alle dichiarazioni del teste escusso ed alla documentazione depositata, con conseguente difetto di analisi critica e di adeguato iter logico – argomentativo da cui desumere le ragioni che avevano giustificato l’irrogazione della pena; in particolare, quanto al vizio motivazionale, si censura l’illogicità manifesta laddove la sentenza afferma la responsabilità del ricorrente solo sulla documentazione depositata relativa al procedimento ex art. 700 c.p.c. e sul provvedimento 22.06.2011 emesso a seguito di reclamo della F. S:; quanto alla deposizione del teste d’accusa L., avrebbe fornito una valutazione priva di rigore probatorio, in quanto pure essendo solo formalmente ed in apparenza attivo il punto vendita, di fatto l’attività era cessata, donde il teste non avrebbe fornito alcuna prova in merito al fatto che fosse in corso al momento dell’ispezione un’attività commerciale, anzi chiarendo il teste che vi erano delle difficoltà per la F. S. perché avrebbe dovuto restituite la società, cosa poi verificatasi ben presto; il giudice, quindi, non avrebbe spiegato come sia stato possibile affermare la responsabilità del ricorrente basandosi unicamente sul dato fattuale del provvedimento a seguito del reclamo, non essendovi prova che al momento dell’accertamento la F.S. fosse operativa; non sarebbe poi corretta l’affermazione, basata sulla massima di esperienza, secondo cui essendo stato richiesto il reclamo il 22.06.2011 con cui era stata revocata l’ordinanza di rilascio del plesso aziendale, l’attività commerciale fosse in atto e quindi il ricorrente avrebbe dovuto rispondere delle violazioni accertate; infine, si censura l’assenza di motivazione sull’elemento soggettivo del reato, non spiegando il giudice se nei fatti fosse ravvisabile il dolo o colpa e, in quest’ultimo caso, difetterebbe qualsiasi argomentazione in ordine alla sua sussistenza… (Fonte Italgiurie)

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