Cassazione Penale – sentenza n. 11533 del 07 aprile 2020 – Caduta dall’alto
Caduta dall’alto: omessa formazione e mancanza di Dpi e ponteggi.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Patti con la quale F.B. è stato riconosciuto responsabile delle lesioni personali colpose patite dal dipendente S.I..
Secondo la ricostruzione operata nei gradi di merito, il 22.11.2010, con l’ausilio di un flessibile elettrico, S.I. stava eseguendo il taglio di una ringhiera posta su un balcone a circa tre metri di altezza quando precipitava al suolo riportando lesioni giudicate guaribili in circa 120 giorni. Al F.B., quale datore di lavoro di fatto dell’S.I. (lavoratore in nero); è stato ascritto di non aver provveduto a formare ed informare il medesimo in ordine ai rischi insiti nei compiti affidatigli, di non averlo dotato dei DPI, di non aver adottato idonee impalcature, ponteggi o opere provvisionali atte ad eliminare i rischi di caduta dall’alto e di non aver sottoposto S.I. a visita medica preventiva.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, avv. A. P, denunciando con un primo motivo il vizio della motivazione.
Si osserva che l’accadimento è stato ricostruito sulla base di dichiarazioni contraddittorie rese dai testi e dalle persone interessate al procedimento. La Corte di Appello non ha considerato che l’imputato non era presente sul luogo al momento dell’incidente – perché il cantiere era stato spostato altrove – e che unicamente il fabbro artigiano V. aveva il compito di provvedere alla rimozione della ringhiera; che il fratello dell’imputato era presente sul luogo dell’incidente solo perché aveva curato le operazioni di trasporto della ringhiera; che la simulazione del sinistro stradale non era imputabile all’imputato ma alla stessa persona offesa.
A ritenere, come fatto dalla Corte di appello, che S.I. fosse stato presente sul cantiere per mero spirito di amicizia, si sarebbe dovuto considerare che egli aveva prestato l’opera per F.S., soggetto diverso dall’ odierno imputato.
In conclusione, la Corte ha ritenuto di superare sbrigativamente le puntuali censure difensive, fondando il proprio convincimento su opinabili massime di esperienza e su giudizi ipotetici….. Leggi sentenza completa.   Fonte: Cassazione Web