Cassazione Penale, sentenza n. 12180 del 15 aprile 2020 – Cantiere stradale privo di recinzione e di adeguata segnalazione
Cantiere stradale privo di recinzione e di adeguata segnalazione. Rischio di accesso pedonale non valutato e investimento mortale di un pedone.
1. B.A. e N.G. ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen. perché, nella qualità di amministratori e direttori tecnici della S. srl, ditta appaltatrice di lavori di manutenzione ordinaria di asfaltatura, il B.A. altresì quale responsabile per S. s.r.l. della sicurezza sul lavoro, omettevano, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt.96,comma 1, lett. b) e g), 109 D.lgs. 81/2008), di effettuare, in relazione a un cantiere stradale temporaneo e mobile, una idonea e completa valutazione del rischio, al fine di individuare le misure di recinzione e di segnalazione del cantiere a tutela del pedoni e le procedure di dettaglio per eseguire le lavorazioni in massima sicurezza; consentivano al lavoratore R.S. di operare alla guida di un autocarro all’interno di un cantiere privo di recinzione e di adeguata segnalazione ai fini della tutela dei pedoni e di effettuare tali manovre in assenza di assistenza diretta da terra da parte di altro operatore, cagionando così la morte del pedone B., il quale, transitando sul lato destro della carreggiata, veniva investito dall’autocarro condotto dal R.S., durante una imprudente manovra di retromarcia, con conseguente decesso. In Verona, il 28.09.2010.
2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, poiché le segnalazioni ….. Scarica sentenza Fonte CassazioneWeb