Cassazione Penale, sentenza n. 15206 del 05 aprile 2018 – Raddoppio dei termini di prescrizione per i reati in materia di infortuni sul lavoro.
Cassazione Penale, sentenza n. 15206 del 05 aprile 2018 – Raddoppio dei termini di prescrizione per i reati in materia di infortuni sul lavoro. Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal CSE.
Con sentenza del 29 dicembre 2016, la Corte di appello di Reggio Calabria in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava in mesi otto di reclusione la pena inflitta a P. S., D. P. G. e B. W. per il reato di omicidio colposo commesso ai danni di P. A., in violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro.
Veniva contestato agli imputati, nelle rispettive qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, responsabile, e componente del servizio di prevenzione e protezione, di avere cagionato per colpa, omettendo di predisporre tutte le misure precauzionali necessarie, la morte del lavoratore P. A., deceduto per asfissia meccanica a seguito del crollo di un muro in pietrame e malta nell’esecuzione di lavori di realizzazione di una condotta necessaria allo scolo di acque piovane. In particolare, il P. era ritenuto responsabile per non avere predisposto l’adeguamento del piano operativo di sicurezza a seguito della variante progettuale che prevedeva la realizzazione dello scavo in prossimità del muro e che avrebbe imposto di realizzare adeguate opere di protezione; il D. P. ed il B. per non aver in alcun modo segnalato la presenza del rischio di crollo determinata dalla citata variante.
Avverso tale Pronuncia propongono ricorso gli imputati a mezzo dei difensori di fiducia………
…..Alla luce delle esposte argomentazioni e degli insegnamenti offerti dalle richiamate pronunce costituzionali deve allora ritenere manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dedotta dalla difesa, rispetto all’art. 157, comma 6, cod. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., giacché la diversa individuazione dei termini di prescrizione, per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro rispetto al reato di morte quale conseguenza di altro delitto di cui all’art. 586 cod. pen. non presenta affatto profili di irrazionalità in considerazione della evidente incomparabilità delle fattispecie poste a confronto. La ratio della previsione del raddoppio dei termini di prescrizione per i reati in materia di infortuni sul lavoro deve infatti individuarsi nell’esigenza sempre maggiore di contrastare eventi lesivi del tutto peculiari e di assoluta gravità per le modalità e per il contesto in cui si verificano, essendo un dato certamente acquisito che quello delle morti bianche rappresenta ormai un fenomeno in costante aumento che nel corso degli anni ha raggiunto una gravità ed una intensità tali da suscitare un notevole allarme sociale e da giustificare plurimi interventi normativi volti a contenerlo. Tale eterogeneità non consente pertanto di sindacare la legittima scelta del legislatore di prevedere un termine di prescrizione più lungo per tali figure criminose. Ne consegue la manifesta infondatezza della denunciata questione di legittimità costituzionale che si traduce di fatto nella richiesta di un inammissibile sindacato sulle scelte del legislatore.”
Con sentenza del 29 dicembre 2016, la Corte di appello di Reggio Calabria in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava in mesi otto di reclusione la pena inflitta a P.S., DP.G. e B.W. per il reato di omicidio colposo commesso ai danni di P.A., in violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro.
Veniva contestato agli imputati, nelle rispettive qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, responsabile, e componente del servizio di prevenzione e protezione, di avere cagionato per colpa, omettendo di predisporre tutte le misure precauzionali necessarie, la morte del lavoratore P.A., deceduto per asfissia meccanica a seguito del crollo di un muro in pietrame e malta nell’esecuzione di lavori di realizzazione di una condotta necessaria allo scolo di acque piovane. In particolare, il P.S. era ritenuto responsabile per non avere predisposto l’adeguamento del piano operativo di sicurezza a seguito della variante progettuale che prevedeva la realizzazione dello scavo in prossimità del muro e che avrebbe imposto di realizzare adeguate opere di protezione; il DP.G. ed il B.W. per non aver in alcun modo segnalato la presenza del rischio di crollo determinata dalla citata variante.
Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati a mezzo dei difensori di fiducia.
P.S. eccepisce, in primo luogo, violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. e carenza assoluta di motivazione sul punto nonostante il danno sia stato integralmente risarcito dall’istituto assicurativo e non vi sia stata alcuna manifestazione da parte dell’imputato della volontà di opporsi alla riparazione. Si rileva, inoltre, vizio di motivazione circa il giudizio di bilanciamento delle circostanze operato nella impugnata sentenza in quanto effettuato senza tenere conto della richiamata attenuante. La Corte, ancora, sarebbe caduta in contraddizione avendo da un lato, riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche “in ragione (anche) delle concrete modalità della condotta”, tanto da attestarsi, quanto alla dosimetria sanzionatoria, in prossimità del minimo
della pena; dall’altro lato, negato validità a tale assunto rigettando la richiesta difensiva del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante, “in considerazione della grave negligenza di cui si sono resi responsabili tutti gli imputati”. (Fonte corte di Cassazione)