Cassazione Penale, sentenza n. 16473 del 13 aprile 2018 – Mancanza del certificato di prevenzione incendi
Mancanza del certificato di prevenzione incendi relativo ad una cisterna contenente gasolio per autotrazione
Il Tribunale letterale ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda, per i reati di cui agli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 139 del 2006, nonché 64, comma 1, lettera a), 63, comma 1, 68, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008, ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) la nullità del decreto di rinvio a giudizio, perché privo dell’enunciazione del fatto storico contestato, in mancanza dell’indicazione dei precetti di sicurezza sul lavoro che sarebbero stati violati; 2) ai fini della prescrizione, la mancata considerazione del fatto che il certificato di prevenzione incendi era stato rilasciato dalle autorità competenti il 16 novembre 2010 e che, dunque, il relativo reato si sarebbe consumato in tale data, mentre la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto essere intesa come commessa nel 2008, al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81.
Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure manifestamente infondate.
– Quanto al fatto storico contestato, lo stesso è stato chiaramente esposto nel capo d’imputazione, laddove si specifica che l’imputato ha omesso di esibire, essendone completamente sprovvisto, il certificato di prevenzione incendi relativo ad una cisterna di proprietà della sua società contenente gasolio per autotrazione, e ha anche omesso di denunciare all’autorità competente la detenzione di detto gasolio, sostanza altamente infiammabile ovvero esplodente, depositato in un sito non conforme ai requisiti indicati nell’allegato IV del d.lgs. n. 81 del 2008. E la mancata indicazione analitica di tali requisiti non può essere ritenuta causa di incertezza dell’imputazione, essendo il richiamo all’allegato sufficiente a far comprendere all’imputato l’oggetto dell’accusa e a consentire la sua difesa.
– Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di doglianza. I reati sono stati commessi il 14 settembre 2010, data del loro accertamento. A partire da tale data deve essere calcolato il termine complessivo di cinque anni fissato per le contravvenzioni, con l’aggiunta di 509 giorni di sospensione del decorso della prescrizione, per una serie di rinvìi disposti su istanza difensiva, giungendosi così alla data del 4 febbraio 2017, successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (19 gennaio 2016). A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova dunque applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (explurimis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità », alla declaratoria dell’Inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.