Cassazione Penale, sentenza n. 19381 del 8 maggio 2019 – Inatteso sganciamento dell’imbracatura
Inatteso sganciamento dell’imbracatura e caduta dall’altezza di 7 metri. Nessuna responsabilità del datore di lavoro in questo specifico caso.
Con sentenza del 21/09/2017, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona che – ritenuto A.G. responsabile del reato di cui agli artt. 40 e 590 cod. pen., aggravato dalla violazione della disciplina antinfortunistica sui luoghi di lavoro – lo condannava alla pena di mesi 10 di reclusione e al risarcimento del danno alla parte civile, da liquidarsi in altra sede, disponendo in favore di questa una provvisionale di euro 150.000,00.
Il committente, M.C., affidava, con contratto di appalto, lo svolgimento di lavori di fornitura “chiavi in mano” di un impianto fotovoltaico ad A.F., titolare dell’impresa El……, il quale li subappaltava alla S. T. E. di A.G. alle cui dipendenze lavorava, in qualità di operaio, M.R..
Nel corso di una fase della lavorazione, questi poggiava erroneamente il piede su un cupolino ondulato, non calpestabile che si rompeva provocandone la caduta da un’altezza di 7 metri. Dall’infortunio derivavano gravi conseguenze traumatiche al lavoratore, comportanti un’invalidità permanente valutata dall’INAIL in ragione del 40%. Il fatto avveniva in Oppeano il 26/04/2011.
All’imputato viene, in particolare, ascritta la colpa generica e quella specifica per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in quanto, nel corso dei lavori di installazione e fissaggio staffe e di supporti metallici per pannelli fotovoltaici su tetto di capannone ad un’altezza di circa 7 metri, venivano installate al centro delle travi “a Y” che seguivano la curvatura dei cupolini ondulati non calpestagli in assenza di: validi dispositivi collettivi di protezione anticaduta posizionati sul tetto-passerella; idonei e sicuri sistemi di ancoraggio (linee vita) per i DPI (imbracature) indossati dai lavoratori presenti sul tetto; un reale e specifico DVR relativo alle attività di installazione dell’impianto fotovoltaico tanto dell’impresa appaltatrice che dell’impresa subappaltatrice.
In particolare, M.R., intento a montare e fissare le staffe sul tetto del capannone dell’impresa committente, per passare al compagno di lavoro M.Z. l’unico trapano a loro disposizione in quel momento, poggiava il piede su un cupolino retrostante collocato fuori dell’area di sostegno assicurata dal bordo della trave il quale cedeva a causa del suo peso determinandone la perdita di equilibrio e la caduta. Leggi sentenza completa. Fonte: CassazioneWeb