Cassazione Penale, sentenza n. 19646 del 8 maggio 2019 – Infortunio mortale durante la realizzazione di una trincea

Infortunio mortale durante la realizzazione di una trincea per il posizionamento di tubature. Responsabilità del direttore dei lavori

Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 40817 del 2012, deliberata il 10/07/2012 e depositata il 17/10/2012, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, appellata dal P.G. e dalla parte civile, condannava V.P., T.M. e E.G.G. alla pena di due anni di reclusione ciascuno, condizionalmente sospesa per tutti gli imputati, in relazione al delitto di cui all’art. 589 cod. pen. in danno dell’operaio G.V..
Va premesso, per una migliore comprensione della vicenda, che agli imputati – nelle rispettive qualità di appaltatore di lavori per conto del Comune di Laurino il V.P., subappaltatore dei lavori e titolare della s.r.l. C…. il T.M., di direttore tecnico di cantiere il E.G.G. – era addebitato di avere omesso il rispetto delle misure di sicurezza antinfortunistiche, così cagionando per colpa il decesso dell’operaio G.V., il quale, intento al lavoro di scavo all’interno di una trincea profonda due metri, veniva travolto dallo smottamento del terreno, rimanendo seppellito. Fatto accertato in Laurino il 6 giugno 2000.
In particolare, al V.P. e T.M. era stato contestato di non aver predisposto il piano di coordinamento dei lavori in cui rilevare i rischi per la sicurezza dovuti alla contemporanea presenza delle due imprese; al E.G.G. era stato addebitato che, in qualità di direttore tecnico del cantiere, non aveva fatto rispettare le prescrizioni del piano di sicurezza dell’appaltatore e, in specie, quelle relative al contrasto delle pareti degli scavi per evitare i crolli.
In riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Vallo della Lucania – che aveva dichiarata non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato estinto per prescrizione – con sentenza del 3 ottobre 2011 la Corte di Appello di Salerno, dopo avere rilevato che la prescrizione era stata erroneamente pronunciata, in quanto il relativo termine era di quindici anni e non di sette anni e sei mesi, e quindi non era ancora maturato, giudicando nel merito assolveva gli imputati per non aver commesso il fatto. Osservava la Corte di merito che dall’istruttoria svolta era emerso che le lesioni che avevano condotto alla morte il E.G.G. – riconducibili a un violento trauma con conseguente lacerazione del fegato e spappolamento del rene destro – non erano compatibili con il seppellimento, ma erano ricollegabili a un colpo ricevuto dalla benna dell’escavatrice azionata dal collega di lavoro D.P.. Infatti, l’entità del trauma non era compatibile con l’urto di pietre, le quali, peraltro, non erano presenti nello scavo, né poteva attribuirsi un rilievo concausale alla condotta degli imputati, in quanto non vi era alcuna prova che la benna fosse stata azionata per soccorrere l’operaio dopo il crollo della trincea e il parziale seppellimento della vittima. Leggi sentenza completa. Fonte CassazioneWeb .

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