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Cassazione Penale, sentenza n. 20103 dell’8 maggio 2018 – Infortunio mortale per l’operaio risucchiato dal trattore

Infortunio mortale per l’operaio risucchiato dal trattore guidato dal proprio datore di lavoro. Mancanza di formazione sui rischi dell’attività

G.i.p. del Tribunale di Castrovillari che riteneva responsabile S.G. del delitto di omicidio colposo con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione, pena sospesa. Era contestato al ricorrente di avere cagionato la morte dell’operaio I.R., cittadino rumeno, perché, alla guida di un trattore, all’interno della sua azienda, investiva con la fresa il dipendente, che era risucchiato dall’ingranaggio del macchinario. Si individuavano a carico di S.G., quale datore di lavoro del deceduto, profili di colpa generica consistiti in negligenza, imperizia ed imprudenza nonché, di colpa specifica, riconducibili alla violazione dell’art. 26, comma primo, d.lgs. n. 81/2008, in quanto, avendo reclutato I.R. per effettuare lavori agricoli nel suo terreno, ometteva di fornire allo stesso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro e sulle misure di emergenza da adottare ed inoltre, nell’aver operato con la suddetta macchina agricola nei pressi del lavoratore, mancando di adottare le opportune cautele in fase di manovra.

Era altresì contestato al ricorrente il reato di cui all’art. 26, comma 1 lett. b), comma 2, d.lgs. 81/2008.

Avverso la pronuncia di condanna proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, che deduceva quanto segue.

Primo motivo: violazione di legge con riferimento agli artt. 40 e 42, cod. pen.; vizio motivazionale. Secondo la difesa i giudici di merito non avrebbero fornito adeguata risposta alle censure svolte in sede di appello, che mettevano in evidenza la irrazionalità della decisione di attribuire la causa dell’infortunio alla imprudente condotta di guida dello S.G.. Insoddisfacente sarebbe la ricostruzione del fatto operata nella sentenza ove non si chiarisce il motivo per cui il lavoratore era intento a ripulire una parte del terreno che era già stata arata nei giorni precedenti. Sarebbe apparente e contraddittoria la motivazione offerta in ordine al nesso di causalità tra la condotta del ricorrente ed il tragico evento, che viene ascritto alla imprudenza di guida ed alla mancata informazione del I.R. sui pericoli a cui era esposto nel lavoro che stava svolgendo. Così argomentando il giudice di appello non avrebbe considerato fattori diversi, quali la disattenzione e la imprudenza del I.R. il quale, secondo le emergenze processuali, non doveva trovarsi nel luogo in cui si era verificato l’impatto, ma in una zona di lavoro distante 60 metri.

I giudici avrebbero dovuto soffermarsi sulla efficienza causale della iniziativa autonoma del lavoratore il quale si allontanò notevolmente dal suo posto di lavoro, astraendosi in conversazioni telefoniche, in violazione degli obblighi imposti dall’art. 20 d. lgs. 81/2008.

Non sarebbe stata fornita alcuna apprezzabile giustificazione in ordine al contenuto delle informazioni che avrebbe dovuto ricevere il lavoratore, atteso che l’infortunio era dipeso da sue condotte imprudenti ed imprevedibili.

Secondo motivo: violazione dell’art. 62 n. 6, cod. pen. e vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della suddetta attenuante. La difesa lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante in parola. L’accertamento di fatto della sussistenza dei presupposti normativi di cui all’art. 62, n. 6 c.p., comprovati dalla rinuncia alla costituzione di parte civile degli eredi del I.R., avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a riconoscere l’attenuante del risarcimento del danno, che era stata erroneamente negata sulla base del mancato assolvimento di un onere allegativo da parte dell’appellante.

Terzo motivo: violazione dell’art. 26 d.lgs. n. 81/2008; violazione dell’art. 157, cod. pen. e vizio di motivazione. I giudici di merito sarebbero incorsi in una erronea interpretazione della normativa di prevenzione sui luoghi di lavoro contestata al capo B) della imputazione. Tuttavia, sarebbe maturato il termine di prescrizione del reato contravvenzionale in questione, in epoca anteriore alla sentenza di appello (06/07/2016). Pertanto si chiedeva la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con ogni conseguente effetto sul trattamento sanzionatorio. (Fonte Corte di Cassazione Italgiurie).

Leggi sentenza n. 20103 – 8 maggio 2018

 

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