Cassazione Penale sentenza n. 22013 del 18 maggio 2018 – Responsabilità dell’amministratore delegato dell’impresa appaltatrice per omesso controllo.
Responsabilità dell’amministratore delegato dell’impresa appaltatrice per omesso controllo dell’adozione da parte del sub-appaltatore delle misure di tutela di salute e sicurezza.
Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2017 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Firenze – sezione distaccata di Empoli – dichiarava, tra l’altro, F.T. responsabile del reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. proc. pen. condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Inoltre la società EF.T srl in persona del legale rappresentante, veniva condannata al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 1.000,00.
All’imputato veniva contestato, nella qualità di amministratore delegato della società EF.T. s.r.l. nonché di responsabile di cantiere in relazione al lavoro da eseguirsi in località La Sciolta del comune di Gambassi Terme, di avere affidato parte di tali lavori in subappalto alla ditta G.G. senza previamente verificare che tale ditta avesse le necessarie capacità tecniche e di sicurezza sul lavoro, come prescritto dall’art. 36 lett.a) del d.lgs. n. 81/ 2008, tollerando che, nell’ambito del cantiere, i dipendenti della ditta G.G. eseguissero operazioni gravemente imprudenti ed imperite (art. 26, comma 2, e art. 97 d.lgs. n. 81/08). Con tale condotta cagionava lesioni personali a Y.P. che, nell’eseguire la posa in opera della pavimentazione di un edificio, tagliava a mano delle mattonelle con la mola abrasiva – marca Bosh, modello GWS- movimentandola con la mano destra dall’impugnatura laterale e tenendo, con l’altra mano, la mattonella da tagliare.
A sua volta la società EF.T. s.r.l. era chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 septies d.lgs. n. 231 del 2001 perché F.T. commetteva il reato sopra indicato, in assenza di moduli organizzativi tali da assicurare un controllo sulle modalità di scelta dei subappaltatori e di verifica della sicurezza nei cantieri, nell’interesse esclusivo della società, tenuto conto dei risparmi di spesa derivanti dall’utilizzo di ditte economiche non operanti in regime di sicurezza. F.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza elevando i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione al verbale di s.i.t. di Y.P. acquisito in violazione dell’art. 512 cod. proc. pen., non ricorrendo l’ipotesi della irreperibilità della predetta persona offesa.
Evidenzia che dagli accertamenti svolti dai Carabinieri risultava che il Y.P. si trovava a Monaco di Baviera per lavoro, come riferito dalla moglie cui non veniva chiesto alcunché in ordine all’indirizzo del marito e al suo numero telefonico.
Con il secondo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in violazione dell’art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen.
Con il terzo motivo deduce l’inosservanza degli artt. 26 e 36 del d.lgs. n. 81/2008.
Sottolinea che la società EF.T. s.r.l., quale appaltatrice, aveva la sola funzione di coordinatrice dei sub – appaltatori ovvero di coordinare il lavoro proprio e quello della ditta G.G., unica subappaltatrice al momento degli accadimenti esistente sul cantiere.
Sostiene che è stato erroneamente applicato l’art. 26 del d.lgs. n. 81/08 che stabilisce la responsabilità dell’appaltatore solo per gli infortuni connessi al mancato coordinamento delle imprese e dell’art. 36 del medesimo d.lgs. che stabilisce che il responsabile della mancata eventuale informazione/formazione è solo il diretto datore di lavoro.
Con il quarto motivo deduce il difetto di motivazione per travisamento della prova (verbale di s.i.t. del Y.P. e dichiarazioni testimoniali) da cui risulta che la sega a banco era a disposizione dei lavoratori della ditta G.G. e che gli stessi potevano usare entrambi gli strumenti e, dunque, non vi era una situazione di pericolo immediatamente percepibile…. (Fonte sentenzeweb Corte di Cassazione)