Cassazione Penale sentenza n. 23808 del 21 giugno 2022 – Infortunio del manutentore
Mancata comunicazione da parte del datore di lavoro del diverso funzionamento dei presidi di sicurezza in modalità manuale.
La Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, ha confermato la condanna di A.S. nella qualità di amministratore delegato, rappresentante della ditta S. Spa e perciò datore di lavoro – per il reato di cui all’art. 590 cod. pen ai danni del dipendente R.M., aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, rideterminando la pena inflitta in mesi 4 di reclusione.
2. Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro, descritto nelle sentenze di merito conformi nel modo seguente.
Il 4 novembre 2014 R.M., dipendente dal 2002 della S. spa con funzioni di manutentore macchine fin dal 2004, mentre stava compiendo operazioni di manutenzione sulla linea Spianatura S57, aveva subito un infortunio alla mano sinistra rimasta intrappolata tra le cesoie agganciate all’albero a camme del macchinario e aveva riportato fratture multiple con lesioni tendinee (guarigione avvenuta oltre il quarantesimo giorno).
R.M. era stato chiamato dal fratello R., operaio anch’egli dipendente della ditta, per un intervento di manutenzione, in quanto nella macchina sulla quale stava lavorando il ciclo del taglio non si svolgeva regolarmente a causa dell’allentamento delle viti dell’albero a camme, determinato da un cuscinetto rovinato che avrebbe dovuto essere sostituito il giorno seguente. R.M. aveva arrestato la cesoia con apposito pulsante, girato la chiave per impostare il macchinario in modalità manuale e, quindi , aperto il cancello di sicurezza che consentiva di accedere alla linea e che, da aperto, determinava il blocco del macchinario; giunto sul posto aveva iniziato a regolare gli ingranaggi con l’aiuto del fratello e, mentre era intento a spostare le camme per intervenire sulle viti allentate, improvvisamente il macchinario aveva eseguito un ciclo completo di taglio, impigliando la sua mano sinistra.
Si era accertato che la diversa configurazione del quadro elettrico, attuata nel corso di lavori sulla macchina effettuati dalla ditta F. di Paolo P. nel mese di agosto-settembre su incarico di S., aveva determinato un diverso funzionamento dei presidi di sicurezza in modalità manuale.
I giudici di merito avevano ritenuto che l’infortunio fosse ascrivibile alla condotta colposa della datrice di lavoro, la quale aveva mantenuto in esercizio una macchina oggettivamente pericolosa, senza aver adeguatamente formato/informato il lavoratore in relazione alle mutate condizioni di sicurezza.
3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputata con il proprio difensore, formulando nove motivi.
3.1 Con il primo motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge penale e processuale, travisamento ed errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatore. La ricorrente lamenta che la Corte avrebbe contraddittoriamente dato atto che il dipendente infortunato si era dimenticato di staccare la corrente della macchina prima dell’intervento, per la fretta pur sapendo di doverlo fare e pur essendo stato al riguardo formato, e, in contrasto con tale risultanza, avrebbe ritenuto che tale sua condotta non potesse qualificarsi abnorme. La Corte in proposito avrebbe omesso di considerare non solo che R.M. era stato formato e sapeva, quindi, che l’attività di manutenzione doveva essere effettuata con il quadro elettrico staccato (come riportato in tutti i manuali di istruzione della macchina), ma anche che il datore di lavoro non era al corrente delle modalità operative del manutentore (il quale aveva precisato di avere agito nello stesso modo anche in occasione di altro intervento sulla stessa macchina due giorni prima) e non poteva dirsi quindi che le avesse avallate e/o tollerate, così come non era al corrente che gli interventi effettuati nel mese di agosto-settembre dalla ditta sul quadro elettrico avevano comportato modifiche ai dispositivi di sicurezza in modalità manuale.
3.2 Con il secondo motivo ha dedotto mancanza e/o contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge processuale, travisamento e errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie di primo grado sotto il profilo della mancata considerazione della portata, dei contenuti e della conoscenza del manuale di uso della Linea di spianatura. La ricorrente lamenta che non sarebbe stata provata la consapevolezza in capo al datore di lavoro delle conseguenze derivanti dai lavori di manutenzione e programmazione della macchina commissionati alla ditta F. Il manuale di uso, revisionato a seguito degli interventi, recava la data del 22 settembre 2014 ma, in maniera singolare e sospetta, era stato allegato dalla polizia giudiziaria solo alla relazione finale del 9 febbraio 2015, nonostante fosse già intervenuto un verbale di prescrizione in data 26 novembre 2014, sicché nessuna prova era stata fornita in merito al fatto che fosse stato messo a disposizione di S. spa in data antecedente all’infortunio e comunque in tempo utile in modo da consentire alla impresa di prenderne cognizione e di organizzare la tempestiva formazione sui suoi contenuti. La ricorrente ipotizza anche che la data del manuale di revisione sia stata apposta a posteriori dal titolare della ditta F. che aveva effettuato l’intervento sul quadro elettrico e rileva che, in ogni caso, la Corte non avrebbe adeguatamente valutato che tutte le versioni del manuale, da quella originaria risalente al 2002, a quella del 22 settembre 2014, a quella finale del 2 febbraio 2015 riportavano la clausola n. 10 secondo cui è fatto obbligo di eseguire tutti i lavori di manutenzione ad impianto scollegato dalla rete.
3.3 Con il terzo motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge processuale, travisamento e errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie di primo grado sotto il profilo della mancata considerazione della portata e dei contenuti della figura del manutentore. La ricorrente lamenta che la Corte avrebbe ritenuto irrilevante, al fine di escludere la sua responsabilità, il fatto che R.M. fosse un manutentore ed avrebbe in tal modo omesso di considerare che alcune disposizioni del manuale si riferivano agli operai e non al manutentore, il quale aveva l’obbligo incondizionato di operare sulla macchina solo dopo che la stessa era stata scollegata dalla rete elettrica.
3.4 Con il quarto motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge processuale, travisamento e errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie di primo grado sotto il profilo della mancata considerazione delle conseguenze derivanti dalle modifiche operate dal P. anche in relazione ai profili di rischio conseguenti. La ricorrente lamenta che, nel valutare la rilevanza della condotta dell’infortunato, la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che questi ignorava del tutto le conseguenze della riprogrammazione, all’esito delle quali la macchina in settaggio manuale non si arrestava più completamente ma rimaneva in standby per sette minuti prima dell’arresto completo: la Corte avrebbe dovuto concludere che il lavoratore, non essendosi attenuto alla prescrizione da sempre imposta al manutentore, avesse tenuto una condotta abnorme e in violazione della prescrizione ricevuta.
3.5 Con il quinto motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge processuale, travisamento e errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie di primo grado . La ricorrente lamenta che la Corte, nel ritenere che P. della F. non avesse commesso alcun errore nella configurazione del PLC, avrebbe omesso di motivare in merito alla ragione delle risposte elusive dallo stesso fornite in sede di esame dibattimentale.
3.6 Con il sesto motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge processuale, travisamento e errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie di primo grado. La, ricorrente lamenta che la Corte avrebbe omesso di considerare che S. spa aveva commissionato l’intervento a P. allo scopo di aumentare la sicurezza del macchinario e che era pertanto verosimile che P., accortosi dell’errore, in un primo tempo lo avesse confessato al Consulente Tecnico Pa. e “avesse sistemato le carte”, riportando ex post le conseguenze del suo intervento nella revisione 01 del manuale antedatandola al 22.9.2014, tanto che tale versione appariva affrettata nella sua forma e nella sua editazione e tanto che documentalmente era comparsa solo nel 2015, quale allegato alla relazione conclusiva della polizia giudiziaria. In ogni caso la Corte sarebbe incorsa in una contraddizione nel ritenere, da un lato, che la macchina messa a disposizione dei lavoratori non fosse sicura e, dall’altro, che le modifiche introdotte sulla stessa fossero conformi alla legge.
3.7 Con il settimo motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge processuale, travisamento e errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie di primo grado . La ricorrente lamenta che la Corte avrebbe erroneamente affermato che la previsione perentoria e inequivoca nel manuale circa il completo scollegamento della energia elettrica era rimasta solo dopo l’intervento del Dipartimento di prevenzione: in realtà la modifica intervenuta riguardava solo la previsione innovativa di attendere – anche in occasione della manutenzione e quale ulteriore e residuale regola prudenziale di chiusura – «almeno 10 minuti, affinchè il volano si fermi del tutto, prima di avviare qualsiasi intervento sulla macchina». Inoltre, sotto il profilo causale, non sarebbe stata accertata compiutamente la dinamica dell’infortunio.
3.8 Con l’ottavo motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge processuale, travisamento e errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie di primo grado. La ricorrente lamenta che la Corte, nella parte finale della motivazione in cui ha disatteso le censure mosse con l’impugnazione
della sentenza di primo grado, avrebbe ancora una volta ripreso, con mere perifrasi, tutte le apodittiche argomentazioni già svolte.
3.9 Con il nono motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. La ricorrente lamenta che la Corte avrebbe motivato la conferma della pena detentiva, in luogo di quella pecuniaria, e la reiezione della richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base delle precedenti condanne, senza tenere conto che le stesse si riferivano a cont ravven : ni e reati colposi per i quali era stata sempre irrogata la pena pecuniaria e che ella non aveva mai fino ad ora goduto del beneficio.
4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto F. M., ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.
5. La difesa della ricorrente in data 22 aprile 2022 ha depositato memoria di replica con cui ha ribadito:
– il mancato rispetto da parte del lavoratore della regola per cui gli interventi di manutenzione dovevano essere eseguiti a impianto fermo e scollegato dalla rete;
– la mancata conoscenza da parte di S. delle conseguenze delle modifiche apportate sulla macchina;
– l’essere avvenuto l’infortunio in epoca prossima alla modifica del manuale d’uso.
Diritto
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Tutti i motivi sono manifestamente infondati. Posto che in ciascuno dei primi otto motivi la ricorrente ha formulato censure sia in merito alla ricostruzione dell’infortunio, sia in merito ai profili di colpa, per comodità espositiva si prenderanno in considerazione dapprima le doglianze rispetto alle contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle risultanze probatorie in relazione alla ricostruzione dei fatti e successivamente le doglianze rispetto alla individuazione della responsabilità a titolo di colpa.
3. Quanto alla ricostruzione degli accadimenti, si deve premettere che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Sono, inoltre, estranei alla natura del sindacato di legittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
3.1. La Corte di Appello di Trieste ha evidenziato che:
– nell’estate del 2014 era stato attuato sulla linea da parte della F. su incarico di S. un intervento che aveva determinato una diversa operatività dei sistemi di sicurezza, in quanto, in modalità manuale, mentre prima di tali modifiche l’apertura del cancello di protezione determinava l’arresto di emergenza del macchinario, dopo le modifiche l’apertura del cancello non determinava più l’arresto del macchinario, che rimaneva in standby, e con il motore elettrico spento permaneva l’alimentazione dei sensori e della elettrovalvola che consentiva l’accoppiamento tra il volano e l’albero a camme con cesoia;
-tale diversa operatività dei dispositivi di sicurezza era attestata anche dalle diverse versioni del manuale di istruzione della macchina che si erano succedute. Infatti nel manuale d’uso della macchina, nella versione antecedente a dette modifiche, era riportata la seguente dicitura: «in modalità manuale i dispostivi di sicurezza installati sono attivi, pertanto l’apertura dei cancelli di accesso porta all’arresto in emergenza della linea». A seguito delle modifiche apportate nell’estate, il manuale d’uso era stato aggiornato in data 22 settembre 2014 con la seguenti dicitura: «in modalità manuale i dispositivi di sicurezza installati (finecorsa di sicurezza e/o barriere ottiche) non sono attivi >>;
– la dinamica sopra descritta (secondo la quale, disposta da R.M. la modalità manuale e attivato il dispositivo di sicurezza attraverso l’apertura d cancello, i sensori sollecitati dalle operazioni del manutentore avevano inviato l’input all’elettrovalvola che a sua volta aveva determinato l’accoppiamento tra l’albero a camme con cesoia e il volano con compimento di un ciclo completo di taglio) era stata accertata sulla base di prove empiriche svolte dal tecnico della prevenzione, L., in presenza di P., titolare della ditta F. che aveva effettuato modifiche sulla macchina nel mese di agosto/settembre, e di personale della S. spa. P. nel corso del suo esame aveva escluso che la causa fosse riconducibile ad un errore di programmazione ed aveva spiegato che dalle verifiche effettuate era emerso che il programmatore PLC, con l’apertura del cancello e l’attivazione dei dispositivi di emergenza, rimaneva isolato e non attivava il ciclo del taglio. P. aveva anche ammesso di aver avanzato in un primo momento, parlando con il Consulente Tecnico della difesa, il dubbio di avere egli commesso un errore, ma ha anche spiegato che tale dubbio era stato fugato dalle prove effettuate da cui, come detto, era emerso che il sensore funzionava correttamente .
3.2 La ricostruzione della base fattuale da parte dei giudici di merito non è inficiata da nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente . I giudici hanno effettuato una ricostruzione coerente con le risultanze istruttorie delle quali hanno dato ampio conto, senza che sia ravvisabile alcuna contraddizione, neppure con riferimento alla deposizione del teste P., il quale aveva in realtà spiegato le ragioni per le quali l’iniziale sospetto di un suo errore era stato poi fugato nel momento in cui erano state effettuate le prove empiriche sulla macchina. Anche l’ipotesi avanzata nel ricorso per cui la Revisione del Manuale d’uso della Linea acquisita in atti fosse stata retrodatata è una mera illazione non sorretta da alcun elemento. In ultima analisi, quindi, può dirsi che il ricorso da un lato evidenzia carenze nella ricostruzione fattuale che in realtà sono inesistenti, dall’altro tende a prospettare una diversa, inammissibile lettura di elementi di fatto, già vagliati in modo non manifestamente il logico dai giudici di merito.
4. Quanto ai profili di colpa in capo all’imputata la Corte di Appello ha evidenziato che :
– le nuove modalità d’uso e le nuove condizioni di accesso in sicurezza al macchinario erano conosciute, o quanto meno dovevano essere conosciute, dai responsabili aziendali, tanto che erano state trascritte nel manuale d’uso del 22 settembre 2014. Ciò nonostante l’imputata non aveva provveduto ad effettuare alcuna informazione/aggiornamento della formazione dei dipendenti rispetto alle modifiche apportate;
– a seguito dell’infortunio la ASL aveva rilevato a carico del datore di lavoro la violazione dell’art. 71 D.Lvo 81/2008. In ottemperanza alla prescrizione il manuale di uso era stato nuovamente aggiornato con una terza versione datata 2 dicembre 2014, nella quale si era aggiunta la dicitura per cui «in modalità manuale si può accedere solo ad impianto fermo (con ogni forma di energia scollegata)»;
– non poteva configurarsi nel caso di specie un rischio occulto, in quanto la mera lettura dei manuali, ante e post intervento, era sufficiente per prendere atto delle sostanziali modifiche delle condizioni di sicurezza nell’accesso al macchinario e per disporre la attività di formazione e informazione nei confronti di lavoratori e manutentori;
– nessuna condotta abnorme era ascrivibile all’infortunato per non aver staccato la corrente della macchina prima dell’intervento, tanto che la previsione perentoria e inequivoca circa il completo scollegamento dalla rete era stata inserita solo dopo l’intervento del dipartimento di prevenzione, a seguito dell’infortunio; vero è che per le attività di manutenzione era previsto ab origine lo scollegamento dalla rete, ma il capitolo del manuale relativo ai rischi residui ne sosteneva la insussistenza, sia in modalità automatica, sia in modalità manuale perché l’apertura del cancello arrestava in toto il funzionamento della macchina;
– il fatto che le modifiche del manuale d’uso fossero riferite agli operai e non ai manutentori era argomento inconsistente, in quanto la parte riservata alla manutenzione era identica nella prima versione del manuale (pag 63) e nella terza (pag 40) e in ogni caso, il mancato aggiornamento, ove necessario in relazione alle rilevanti modifiche delle condizioni di sicurezza del macchinario, non poteva che rilevare quale indice ulteriore della colpa del datore di lavoro, tanto più che la persona offesa aveva riferito di aver agito nello stesso modo anche qualche giorno prima dell’infortunio, secondo una prassi evidentemente tollerata anche perché, fino alle modifiche operate nel mese di agosto, effettivamente sicura.
4.1. Il percorso logico seguito dai giudici di merito è ancora una volta coerente con le risultanze in atti e rispettoso dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di responsabilità del datore di lavoro cui incombe l’obbligo di apprestare i presidi di sicurezza a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti.
Invero a fronte delle intervenute modifiche sulla linea che avevano determinato differenti modalità di funzionamento dei presidi di sicurezza in modalità manuale, è emerso che S. non aveva portato a conoscenza dei dipendenti le nuove modalità di funzionamento.
I rilievi della ricorrente sono manifestamente infondati, giacché, proprio in ragione della posizione di garanzia rivestita, incombeva su di lei l’obbligo di informarsi sulle possibile conseguenze delle modifiche commissionate e il non aver assolto a tale obbligo è indice di per sé di un atteggiamento di grave trascuratezza.
L’imputata era tenuta a garantire la sicurezza anche nei confronti del dipendente manutentore della macchina: costui , proprio perché addetto ad intervenire sulla stessa, al pari degli operai, avrebbe dovuto essere adeguatamente formato e informato rispetto alle modifiche apportate.
Infine correttamente i giudici hanno escluso che la condotta del manutentore, consistita nel non aver scollegato la corrente della linea prima dell’intervento, potesse essere qualificata come abnorme. Se è vero che a seguito dell’introduzione del d.lgs 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio «dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore» al concetto di «area di rischio» (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.). All’interno dell’area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PMT e/Musso Paolo, rv. 275017), oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222).
La decisione della Corte d’appello anche in relazione a tale profilo appare coerente con i su indicati principi e non si presta a censura alcuna. Nel caso in esame la condotta del lavoratore infortunatosi è stata posta in essere nell’ambito delle mansioni a lui affidate e non ha attivato un rischio eccentrico, rispetto alla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia: R.M. aveva omesso di scollegare la linea dalla rete, in quanto non era stato messo al corrente che i presidi di sicurezza in modalità manuale non erano più attivi.
5. Manifestamente infondato è anche il motivo attinente al trattamento sanzionatorio. La Corte di Appello, essendo il delitto punito con pena alternativa, ha escluso la pena pecuniaria irrogata dal giudice di primo grado ed ha giustificato la scelta della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, in ragione del grado non trascurabile della colpa e della gravità delle conseguenze dannose per infortunato, nonché dei precedenti giudiziari specifici a carico dell’imputata; ha sottolineato che non sussistevano motivi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche e che nulla in tal senso era stato evidenziato nell’impugnazione, se non la valutazione, non condivisa, in merito alla «modestissima entità delle violazioni»; ha condiviso, infine, la prognosi negativa ai fini della sospensione condizionale della pena fondata sui precedenti specifici risultanti dal certificato del casellario (due condanne per lesioni colpose gravi, una condanna per lesioni colpose, una condanna relativa a reati ambientali ed una condanna relativa alla gestione di rifiuti non autorizzata) e ha rilevato che gli argomenti dedotti dalla difesa, ovvero lo svolgimento professionale dell’attività e la natura pecuniaria delle pene inflitte anche in sostituzione delle pene detentive, valevano, semmai, a rafforzare la prognosi sfavorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati, in quanto dimostravano l’inefficacia deterrente dei precedenti interventi sanzionatori e dei benefici accordati.
Si tratta di motivazione che, in quanto esaustiva sotto tutti i profili richiamati nel ricorso, aderente alla risultanze in atti e non illogica, non si presta a censure.
6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art . 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
Fonte: Cassazione Web