Cassazione Penale sentenza n. 25133 del 5 giugno 2018 – Operaio morto folgorato, omessa gestione del rischio interferenziale
Operaio folgorato da una corrente elettrica di 5 A, responsabilità penali per omessa gestione del rischio interferenziale
- La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato, dichiarando estinte per prescrizione le fattispecie contravvenzionali contestate a L. M., la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di S.N., S.C., N.M.L., A.R. e L.M.. La Corte territoriale ha, quindi, confermato la condanna degli imputati in relazione al reato previsto dagli artt.40, primo e secondo comma, 113 e 589, commi primo e secondo, cod. pen. commesso in Pratola Serra il 7 febbraio 2008.
- Agli imputati si addebitava, sia in concorso di condotte colpose indipendenti che con cooperazione colposa, di aver cagionato la morte del lavoratore R.M. il cui corpo era stato attraversato da una corrente elettrica di 5 Ampere, mentre era intento ad operare un getto di calcestruzzo reggendo in mano il tratto terminale del braccio di sull’autopompa, a causa del contatto del braccio metallico dell’autopompa o della creazione di un arco elettrico con la linea elettrica di Kv.20 passante sopra il cantiere. L’evento era stato imputato a S.N. in qualità di amministratore della N. I. s.r.l., committente dei lavori di recupero di n. 27 unità abitative oggetto di permesso di costruire n. 86 del 20 ottobre 2005 rilasciato dal Comune di Pratola Serra, a S.C. nella qualità di responsabile e direttore dei lavori nominato dal committente, nonché di responsabile di cantiere e amministratore di fatto della società E. s.r.l. appaltatrice dei lavori, a N.M.L. nella qualità di titolare della Edil F.E.M.A., subappaltatrice e datore di lavoro del R.M., a A.R. nella qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, a L.M. nella qualità di amministratore della M. s.r.l., fornitrice del calcestruzzo, e datore di lavoro di P.C., addetto al pompaggio del calcestruzzo mediante autopompa.
- Il giudice di primo grado aveva cosi ricostruito i fatti: il 7 febbraio 2008 R.M. si trovava nel cantiere in Frazione Serra via Toppe nel Comune di Pratola Serra, ove erano in corso lavori edili autorizzati con permesso rilasciato in favore di S.N.; alle ore 11:00 il R.M. era intento alla posa in opera del calcestruzzo nelle casseformi di contenimento della paretina di un fabbricato destinato a garage e svolgeva tale attività orientando con le mani il tubo flessibile del braccio di un’autopompa; nel compiere questa attività, era rimasto folgorato, decedendo all’istante, in quanto P.C., nel manovrare il braccio snodabile dell’autopompa a mezzo di apposito radiocomando, aveva posizionato la relativa parte metallica ad una distanza di molto inferiore ai cinque metri dalla linea elettrica prescritti dall’art. 11 D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164, cosicché per la vicinanza, se non per il contatto, si era formato un arco elettrico.
- Secondo quanto accertato dal Tribunale, la conformazione dei luoghi in cui si eseguiva l’opera non avrebbe consentito di posizionare gli stabilizzatori dell’autopompa in modo diverso, per cui l’unico rimedio per impedire qualunque rischio per i lavoratori sarebbe stato quello di concordare con l’E.N.E.L. la sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica, in quel tratto della linea aerea che attraversava il cantiere, per il tempo necessario ad eseguire il getto del calcestruzzo. Con riguardo ai ruoli svolti dagli imputati, era stato accertato che S.N. fosse il committente dell’opera, che S.C. fosse responsabile e direttore dei lavori per incarico del committente, ma anche datore di lavoro di fatto delle maestranze in cantiere a seguito della grave malattia che, dal gennaio 2007, aveva colpito il legale rappresentante della società appaltatrice E. s.r.l., che N.M.L. fosse legale rappresentante della Edil Fema Costruzioni, dalla quale dipendeva formalmente il lavoratore infortunato, ma si era limitata a somministrare manodopera in favore dello S.N., che A.R. avesse ricevuto dal committente l’incarico di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione e che L.M. fosse legale rappresentante della M. s.r.l., ossia dell’impresa fornitrice del calcestruzzo e datore di lavoro dell’operaio che aveva manovrato l’autopompa.
Nel corso del dibattimento, era poi stato svelato dall’imputato S.C. che il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) non fosse stato redatto nella data risultante dal frontespizio (ossia il 1 aprile 2007), ma solo venti giorni dopo l’infortunio. Il Tribunale aveva quindi ritenuto che, in ogni caso, gli imputati A.R., S.C. e S.N. fossero rispettivamente venuti meno agli obblighi previsti dagli artt.4, comma 1, e 6, comma 2, D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 in quanto, anche nel caso in cui il PSC fosse stato redatto tempestivamente, alla data dell’infortunio erano stati già eseguiti numerosi getti di calcestruzzo senza che fosse stato verificato il rispetto delle procedure prescritte dal predetto piano di sicurezza.
- La Corte di Appello, ritenendo pienamente credibili le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese da S.C., ha dunque ritenuto accertato che i lavori nel cantiere si fossero svolti in assenza di Piano di Sicurezza e Coordinamento. La Corte territoriale ha, quindi, confermato il giudizio di responsabilità a carico di S.N. in qualità di committente ingeritosi nell’attività subappaltata, ritenendo provato che tale imputato corrispondesse la retribuzione ai dipendenti della Edil Fema Costruzioni, ha ritenuto che lo S.C. dovesse rispondere del reato in virtù delle svolte funzioni di direttore e responsabile dei lavori, nonché di datore di lavoro di fatto dei dipendenti della E. s.r.l., ha escluso che la pattuizione verbale di somministrazione di manodopera esonerasse N.M.L. dall’obbligo di informare i suoi dipendenti circa i rischi per la sicurezza e la salute connessi ai lavori di cui al contratto di somministrazione, ed ha ritenuto che a L.M. fossero ascrivibili l’omessa redazione del POS e l’omessa formazione ed informazione del dipendente quanto ai rischi di grave elettrocuzione nel getto del calcestruzzo in zona attraversava da corrente elettrica ad altissimo voltaggio.
- S.N. e Naltus Immobiliare s.r.l. propongono ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
- a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in materia di successione di leggi penali e di prescrizione del reato in quanto la pena edittale stabilita per il reato contestato vigente al tempo dell’illecito era pari a cinque anni di reclusione, onde il termine massimo sarebbe spirato alla data dell’8 agosto 2015;
- b) mancanza della motivazione in relazione alla censura concernente la l’inutilizzabilità della prova orale chiesta dal pubblico ministero, per omessa indicazione nella lista depositata ai sensi dell’art.468 cod. proc. pen. delle circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l’esame, posto che il ricorrente era stato chiamato a rispondere per un profilo di colpa specifica non contestato con l’imputazione originaria;
- c) mancanza della motivazione in relazione alle censure svolte a proposito dell’asserita qualità di garante della salute dei lavoratori assunta dal ricorrente S.N. per profili diversi da quelli che incombono sul committente.
- S.C. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
- a) inosservanza ed erronea applicazione dell’art.40, secondo comma, cod. pen. per aver i giudici di merito trascurato che il ricorrente non avrebbe potuto sopperire alle mancanze ascrivibili al datore di lavoro dell’operaio manovratore dell’autopompa o al datore di lavoro della vittima, né all’omessa redazione del piano di sicurezza; con riguardo a tale ultimo adempimento, sarebbe stato onere del coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva segnalare tempestivamente al direttore dei lavori eventuali inosservanze alle disposizioni previste dal PSC, mancando la prova dell’ingerenza dello S.C. nell’esecuzione dei lavori svolti dall’impresa subappaltatrice e dalla fornitrice di calcestruzzo. Non è stata indicata la condotta che il ricorrente avrebbe dovuto tenere per evitare o impedire l’evento;
- b) vizio di motivazione per avere la Corte di Appello motivato con mero richiamo alla sentenza di primo grado, omettendo di valutare i grafici di progetto approvati dal Comune, dai quali non emergeva la presenza dei cavi di alta tensione, la cui percezione era impedita dalla fitta vegetazione;
- c) eccessività della pena, nella cui determinazione non si è tenuto conto del comportamento collaborativo dell’Imputato.
- A.R. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
- a) vizio di motivazione in merito all’eccezione di violazione degli artt.516,521 e 522 cod. proc. pen., sollevata nell’atto di appello per essere stata pronunciata una sentenza di condanna per un fatto, ossia per la mancata redazione del P.S.C., diverso da quello contestato;
- b) violazione dell’art.192, commi 1 e 3, cod. proc. pen. per erronea valutazione della prova in quanto la decisione è frutto di infondati e generici sospetti legati alle false dichiarazioni rese da S.C. a fronte di dichiarazioni testimoniali che dimostravano la presenza del P.S.C. in cantiere al momento dei primi accertamenti;
- c) violazione dell’art.603 cod. proc. pen. per diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con escussione di un testimone che corroborasse la tesi difensiva circa l’inattendibilità delle dichiarazioni dello S.C.;
- d) vizio di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità del ricorrente, che aveva redatto un puntuale ed esaustivo Piano di sicurezza e di coordinamento, nel quale era previsto un obbligo di specifica comunicazione dell’operazione al coordinatore della sicurezza, mai adempiuto, tanto più che l’infortunio si è verificato in un periodo di sospensione dell’attività di cantiere;
- e) illogicità della motivazione e contraddittorietà tra aspetto soggettivo e dato oggettivo;
- f) omessa motivazione circa la mancata declaratoria di prescrizione del reato;
- g) omessa motivazione circa la conferma del trattamento sanzionatorio, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo.
- L.M. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
- a) inosservanza o erronea applicazione di legge penale in ordine all’obbligo di redazione del P.O.S.;
- b) manifesta carenza e illogicità della motivazione sul nesso di causalità tra tale omissione e l’evento in quanto il ricorrente, in qualità di mero fornitore di calcestruzzo, non era tenuto alla redazione del P.O.S.;
- c) manifesta carenza e illogicità della motivazione per indebita selezione della prova, contraddittorietà di argomentazioni, inadeguatezza dei passaggi argomentativi, evidente contrasto con il senso comune delle massime di esperienza, travisamento del fatto;
- d) manifesta carenza e illogicità della motivazione sul nesso di causalità tra condotta del M. ed evento mortale, posto che l’evento è stato originato dal mancato distacco dell’energia elettrica e dal concorso della vittima piuttosto che dalla mancata formazione e informazione del dipendente del ricorrente o da un’errata manovra della pompa;
- e) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla quantificazione della pena, rimasta immutata nonostante la dichiarazione di prescrizione dei reati contravvenzionali;
- f) manifesta carenza e illogicità della motivazione con riferimento alla condanna ad un anno di reclusione, senza concessione delle circostanze attenuanti generiche;
- g) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato.
- N.M.L. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
- a) violazione degli artt.27 Cost., 192, comma 2, cod. proc.p en. per attribuzione del fatto tipico all’imputata a titolo di responsabilità oggettiva e sulla base della posizione formale di legale rappresentante della società di cui era dipendente il lavoratore deceduto; assenza grafica di motivazione sui motivi di appello. La sentenza impugnata ha confermato che M.E., fratello della vittima, si era limitato a somministrare manodopera allo S.N. in assenza di delega scritta della N.M.L. e, ciononostante, ha omesso di indicare almeno un elemento concreto dal quale inferire che la N.M.L. avesse partecipato moralmente o materialmente all’intermediazione;
- b) violazione degli artt.9, comma 1, lett. c-bis e comma 2, d. lgs. n. 494/96, art. 11 D.P.R. n. 164/56, art.589 cod. pen. nonché assenza di motivazione sulla doglianza riguardante l’assenza dell’obbligo di redazione del P.O.S. a carico del somministratore di manodopera e sull’inesigibilità della sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del somministratore, tenuto esclusivamente ad un controllo cartaceo; l’art. 11 D.P.R. n.164/56 impone che i lavori in prossimità di linee elettriche aeree avvengano a distanza non inferiore a cinque metri ma, nel caso concreto, era stata indicata la distanza di circa sette metri tra l’autopompa e l’elettrodotto in assenza di una precisa misurazione; posto che si è affermato che l’unico rimedio sarebbe stato quello d’interrompere l’erogazione di energia elettrica, la motivazione è contraddittoria laddove ha indicato nel committente l’unico soggetto che avrebbe dovuto provvedervi senza spiegare quale contributo causale avrebbe offerto il mero somministratore di manodopera; la Corte ha omesso di affrontare il tema della compatibilità logica del controllo cartolare spettante al somministratore con l’obbligo imposto a quest’ultimo di formare i propri lavoratori su un pericolo non conosciuto né conoscibile;
- c) violazione degli artt. 11 D.P.R. n.164/1956, 9, comma 1, lett. c-bis) e comma 2, d. lgs. n.494/1996, 2 cod. pen., 117 D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal d. lgs. n.106/2009; omessa motivazione sui motivi di appello in cui si affermava che la distanza tra il fabbricato ed i ponteggi non dovesse essere di cinque metri ma di metri 3,5 sulla base della successione di leggi nel tempo e dell’applicazione della legge più favorevole. La Corte ha omesso di esaminare la doglianza svolta nell’appello in cui si invocava l’applicazione di normativa sopravvenuta alle norme dettate dall’art.11 D.P.R. n.164/1956 e 9 D.Lgs. n.494/1996 in quanto più favorevole, in particolare dell’art.117 D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81.
- All’odierna udienza la parte civile CGIL Regione Campania ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata…. LEGGI SENTENZA COMPLETA