Cassazione Penale, sentenza n. 27389 del 14 giugno 2018, crollo di un muro di sostegno e pericolo per la sicurezza pubblica

Condannato il direttore dei lavori per il crollo di un muro di sostegno. Pericolo per la sicurezza pubblica.

  1. Con sentenza del 3.3.2016 la Corte di appello di Milano, per quanto qui interessa, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Lecco, emessa in sede di giudizio abbreviato, che ha dichiarato la penale responsabilità di G.S. per il reato di disastro colposo avvenuto in Mandello del Lario il 13.7.2008, in relazione al crollo di un muro di sostegno del terreno a ridosso del fabbricato di civile abitazione costituito da villette a schiera, costruito in assenza di permesso di costruire e senza il deposito dei relativi progetti presso l’autorità competente.
  2. Si rimprovera al G.S., nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori strutturali, la realizzazione del suddetto muro di contenimento senza il rispetto delle più elementari regole dell’arte e dei presidi precauzionali necessari ad assicurare la stabilità e la sicurezza per la tutela della pubblica incolumità, trattandosi fra l’altro di opera ineludibile, giacché coessenziale all’edificazione del complesso residenziale, per cui il G.S. non doveva né poteva limitarsi alla progettazione e realizzazione delle strutture cementizie delle abitazioni, ma doveva anche provvedere alle opere di contenimento del versante collinare inciso e sbancato a ridosso di queste, da considerarsi inscindibili strutture dell’opera, secondo il disposto normativo di cui all’art. 64 del d.P.R. n. 380/2001.
  3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dei suoi difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
  4. I) Violazione di legge per inosservanza dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il capo di imputazione ha ad oggetto una condotta commissiva, mentre la sentenza di condanna ha ad oggetto una condotta omissiva.

Deduce che la contestazione addebita al prevenuto essenzialmente di aver malamente progettato l’opera di contenimento crollata, mentre il Giudice nella sentenza di primo grado ha condannato il G.S. per aver omesso di estendere la progettazione, correttamente espletata per le unità abitative, anche al muro edificato abusivamente a monte del complesso edilizio. La sentenza di appello glissa sulla questione, limitandosi a sottolineare che il fatto attribuitogli in sentenza è comunque riferibile al G.S. nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali, ma nulla dice sulla questione se quel fatto corrisponda ancora a quello dell’imputazione.

Rileva che aver progettato male un’opera è cosa diversa dal non averla progettata e tale diversità si riverbera sul piano dell’accertamento della

responsabilità, con particolare riguardo, trattandosi di reato colposo, alle norme che si ritengono violate.

  1. II) Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 64, comma 4, d.P.R. 380/2001, laddove ha individuato una posizione di garanzia rispetto ad un’opera non contemplata nella denuncia ex art. 65 d.P.R. cit.

Deduce che le figure del progettista e del direttore dei lavori strutturali sono individuate con la denuncia dei lavori presentata ex art. 65 d.P.R. 380/2001, con cui il costruttore comunica all’Ufficio tecnico comunale i nominativi dei soggetti responsabili e allega, a firma del progettista architettonico, il progetto analitico dell’opera. Afferma, dunque, che è la denuncia ex art. 65 cit. che delimita l’incarico e, quindi, la responsabilità del progettista-direttore dei lavori strutturali. Per le opere eventualmente realizzate al di fuori della denuncia ex art. 65 cit. risponderà il costruttore, nonché il direttore dei lavori responsabile dell’intero cantiere. Espandere la responsabilità del progettista direttore dei lavori strutturali, al di fuori del perimetro delle opere denunciate dal costruttore, comporta pretendere una condotta che non dipende dalla sua volontà, ma da quella del costruttore.

Nel caso concreto è pacifico in giudizio che la denuncia ex art. 65 cit. non contemplasse il muro crollato, edificato abusivamente.

E’ altrettanto pacifico che la prima e unica elaborazione grafica del muro compare nelle tavole accompagnatorie della DIA di variante in corso d’opera, presentata dal progettista architettonico arch. Castelnuovo il 17/5/2007, allorché il G.S. aveva già depositato da mesi (18/1/2007) la sua relazione finale concernente le strutture progettate delle unità abitative.

Deduce, inoltre, che erroneamente i giudici di merito hanno inteso il muro crollato come una struttura ricompresa nelle opere edilizie abitative, trattandosi invece di un’opera a sé stante, in nessun modo collegata fisicamente alle abitazioni, la cui stabilità ne prescinde.

III) Vizio di motivazione con riguardo all’affermazione secondo cui il muro sarebbe stato edificato in costanza di incarico e che il G.S. di fatto ne avrebbe assunto la responsabilità.

Deduce che la difesa ha sempre sostenuto che quando il G.S. depositò la sua relazione finale in data 18/1/2007, il muro crollato non era ancora stato edificato e che, quindi, il medesimo ignorasse in quale modo il costruttore e il progettista architettonico – direttore dei lavori avrebbero posto in sicurezza la ripa a monte dei fabbricati.

Secondo la Corte territoriale invece il muro sarebbe stato elevato in costanza di incarico del G.S., posto che nelle tavole progettuali della DIA in variante del 17.5.2007, nelle quali per la prima e unica volta viene rappresentato il muro di contenimento, esso non risulta evidenziato in rosso, quale opera aggiuntiva, per cui ciò consentirebbe di inferire la preesistenza del muro.

Il ricorrente ritiene che la predetta affermazione sia contraddittoria ed illogica, in quanto proprio la circostanza che il muro non sia in alcun modo mai stato rappresentato in nessuna tavola o relazione tecnica prima del 17.5.2007 induce a ritenere il contrario, e cioè che il muro prima della DIA non era stato edificato né ideato.

L’ulteriore richiamo nella sentenza di appello alla documentazione fotografica che conforterebbe la tesi che i manufatti abusivi sarebbero anteriori al gennaio del 2007 è apodittico e contraddittorio, in quanto le fotografie prodotte agli atti non recano alcuna data.

  1. IV) Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 64, comma 4, d.P.R. 380/2001, laddove estende la responsabilità del progettista strutturale rispetto ad un’opera realizzata abusivamente dopo la cessazione dell’incarico.

Deduce che se la progettazione strutturale del muro crollato non rientrava nell’incarico conferito al G.S. e considerato che il muro era stato edificato dopo l’espletamento del suo incarico, la condotta ritenuta dovuta dal G.S. di progettare comunque la struttura in conglomerato cementizio dell’opera di contenimento in disamina non fosse esigibile.

Infatti, essa da un lato dipendeva dalla volontà di altri soggetti (costruttore, progettista architettonico e direttore lavori) di coinvolgerlo nella progettazione di un’opera abusiva; dall’altro, avrebbe comportato la violazione della norma penale, rispetto alla quale è stato assolto proprio per non aver progettato la struttura dell’opera abusiva.

  1. Con memoria aggiuntiva depositata il 1.3.2017, il ricorrente rileva che proprio la Quarta Sezione della Corte di cassazione (cfr. Sez. 4, n. 18122 del 18/03/2015, Pmt e altri, Rv. 26344101) ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 157, comma sesto, cod. pen., in relazione al raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di disastro colposo di cui al combinato disposto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen. Cita anche provvedimenti di merito che hanno sollevato la stessa questione dinanzi alla Consulta.

Trattandosi di questione rilevante anche nel presente giudizio, poiché qualora venisse accolta il reato in disamina si sarebbe prescritto alla data del 10.1.2017, il ricorrente ha avanzato istanza di sospensione del processo fino all’esito del giudizio incidentale già rimesso alla valutazione della Corte costituzionale.

  1. Con memoria depositata il 6.3.2018 il ricorrente ribadisce che non può configurarsi la posizione di garanzia del G.S. in relazione ad un’opera abusiva e non denunciata dal costruttore ai sensi dell’art. 65 d.P.R. 380/2001. (Fonte Corte di Cassazione web)

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