Cassazione Penale, sentenza n. 27786 del 24 giugno 2019. Colpevole per inerzia un datore di lavoro
Cassazione Penale, Sez. 4, 24 giugno 2019, n. 27786 – Colpevole inerzia di un datore di lavoro che tollera l’uso di un macchinario privo di protezione. Difficile pensare che il capo cantiere agisse all’insaputa del titolare.
Con sentenza del 18.10.2018 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilitĂ di M.M., quale amministratore unico della ditta H. S.p.a, in relazione alle lesioni colpose cagionate al dipendente C.D., mentre questi stava operando su un macchinario privo del grigliato di protezione di cui originariamente era dotato: il lavoratore, durante le operazioni di pulizia, aveva inavvertitamente introdotto una mano all’interno del serbatoio ove erano in funzione gli organi lavoratori e si era procurato le lesioni di cui alla documentazione medica in atti, dalle quali derivava una malattia della durata di 137 giorni ed un indebolimento permanente dell’organo della prensione.
Al M.M. è stato addebitato, quale responsabile della ditta e datore di lavoro, la totale assenza di attenzione, vigilanza e controllo sulle modalitĂ di gestione del cantiere dove è avvenuto l’infortunio e sul rispetto delle cautele antinfortunistiche.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del M.M., lamentando quanto segue.
Vizio di motivazione in ordine alla prova dello specifico profilo di colpa addebitato.
Deduce l’assenza di motivazione in punto di prova della conoscenza da parte dell’imputato della situazione di pericolo in cui operava il proprio dipendente. Risulta accertato che il lavoratore aveva segnalato la mancanza della griglia di protezione ai due geometri capo cantiere B. e C., ma costoro gli avevano detto di lavorare ugualmente, raccomandandogli di fare attenzione. Secondo la Corte territoriale ciò non muta la posizione di responsabilitĂ del M.M., ma il ricorrente ritiene illogica tale soluzione, in quanto delle due l’una: o all’origine dell’infortunio vi è stata una direttiva puntuale e specifica del capo cantiere ad operare non in sicurezza di cui l’imputato non era al corrente, oppure la direttiva di lavorare non in sicurezza è stata data o avallata dallo stesso imputato, ma di tutto questo non è stato dato conto nella sentenza impugnata. La Corte non spiega come la presenza dei preposti capo cantiere, di fatto delegati in materia di sicurezza, si concili con la ipotizzata responsabilitĂ del M.M..
Omessa motivazione sulla denunciata interruzione del nesso di causa tra la condotta imputata al M.M. e l’infortunio verificatosi in conseguenza della condotta del capo cantiere C., il quale aveva invitato l’infortunato a lavorare ugualmente nonostante la mancanza della griglia di protezione, circostanza atta ad interrompere qualunque nesso di causalitĂ tra l’addebito in astratto imputabile al M.M. e l’evento lesivo.
Omessa motivazione in merito al giudizio prognostico sotteso alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con memoria depositata il 20.3.2019 la parte civile INAIL ribatte ai primi due motivi prospettati nel ricorso e ne chiede il rigetto.
Con nota pervenuta il 16.4.2019 il ricorrente ha prodotto verbale di remissione di querela della persona offesa e contestuale accettazione dell’imputato, nonchĂ© dichiarazione attestante l’intervenuto pagamento da parte del prevenuto dell’importo per cui vi è stata condanna a titolo di provvisionale e delle spese di lite in favore della parte civile costituita.
Si deve preliminarmente osservare che la intervenuta remissione di querela della persona offesa non rileva ai fini della eventuale declaratoria di estinzione del reato in contestazione, che riguarda lesioni gravissime per le quali è prevista la procedibilitĂ d’ufficio.
Va, inoltre, precisato, che nel caso non è ancora maturato il termine massimo di prescrizione del reato, pari a sette anni e sei mesi dal fatto (commesso il 23.5.2011), cui devono essere aggiunti 167 giorni di sospensione ex art. 161 cod. pen., per cui il detto termine scadrĂ in data successiva all’udienza di trattazione del presente procedimento (segnatamente il 10.5.2019).
I motivi dedotti in ricorso sono privi di pregio.
Il primo motivo deduce un vizio di motivazione in realtĂ insussistente.
Trattandosi, nella specie, di una c.d. doppia conforme di condanna, la lettura combinata delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado consente di apprezzare la sussistenza di un apparato argomentativo logico-giuridico che sfugge ai rilievi prospettati dal ricorrente.
Infatti, diversamente da quanto osservato dalla difesa del M.M., la sentenza di appello evidenzia, succintamente ma chiaramente, l’omessa vigilanza e controllo da parte del datore di lavoro in un cantiere in cui da tempo era in funzione il macchinario incriminato, al quale era stato rimosso il dispositivo di protezione per esigenze di funzionalitĂ . Dal tenore della motivazione si comprende che tale situazione pericolosa era stata avallata dal datore di lavoro il quale, pur garante della sicurezza, nulla aveva fatto per porvi rimedio (salvo sostenere che la griglia fosse stata rimossa dal capo cantiere poco prima dell’infortunio, circostanza che però non risulta accertato in fatto).
La sentenza di primo grado, al riguardo, fornisce una ricostruzione congrua e non manifestamente illogica della situazione, come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, laddove evidenzia che al momento dell’infortunio, così come nei giorni precedenti, la griglia di protezione non era installata e, questo, nonostante le reiterate lamentele del C.D. avanzate nei confronti del capo cantiere C.. Da tali premesse, il giudicante ha tratto una plausibile e corretta attribuzione di responsabilitĂ per l’evento occorso nei confronti del M.M., osservando che nessun capo cantiere avrebbe agito in tal modo all’insaputa del datore di lavoro, rischiando il posto di lavoro in quanto artefice di illeciti imputabili allo stesso datore di lavoro, commessi senza che il superiore gerarchico nulla sapesse, con la conseguenza che la scelta di fare lavorare il C.D. in quelle condizioni doveva essere stata comunque tollerata o condivisa con il titolare della ditta. Del resto – ha significativamente aggiunto il giudice di merito – non risulta che il M.M. avesse delegato ad altri il controllo dei macchinari utilizzati dai dipendenti, per cui la loro costante verifica di conformitĂ alla normativa prevenzionistica era rimessa alla esclusiva competenza del medesimo.
Da questo punto di vista, la decisione adottata non costituisce un’alternativa fra due distinte condotte colpose, come prospettato dal ricorrente, atteso che, anche ammesso che la griglia fosse stata materialmente rimossa dal capo cantiere, è stato congruamente e logicamente ritenuto che ciò sia stato “tollerato”, non vigilato, o comunque avallato dal datore di lavoro, per cui il profilo di colpa omissivo addebitato al M.M. è sempre lo stesso, ed attiene alla sua colpevole inerzia rispetto ad una conosciuta (o comunque conoscibile) situazione di pericolo, in quanto presente da diverso tempo nel cantiere ove si è verificato l’infortunio.
Le superiori considerazioni valgono a ritenere infondato anche il secondo motivo di ricorso in tema di nesso di causalitĂ .
E’ infatti evidente che, indipendentemente da chi abbia materialmente rimosso la griglia dal macchinario, la colpevole omissione del datore di lavoro, nel senso dianzi prospettato, ha contribuito causalmente all’evento, proprio perchĂ© se il datore di lavoro fosse diligentemente intervenuto, disponendo per il ripristino della griglia di protezione, l’evento non si sarebbe realizzato.
Il terzo motivo, in tema di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non può trovare accoglimento.
Sul punto, la Corte di merito ha motivatamente richiamato, in senso ostativo, i precedenti penali specifici a carico dell’imputato, uno dei quali giĂ sospeso ai sensi dell’art. 163 cod. pen. Si tratta di argomentazione logica e priva di arbitrarietĂ , in linea con il costante principio affermato da questa Corte di legittimitĂ secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilitĂ del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P, Rv. 27208701).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Inail, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Inail che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come per legge. Fonte: CassazioneWeb