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Cassazione Penale sentenza n. 29087 del 22 giugno 2018 – Responsabilità del Datore di Lavoro e RSPP per la caduta mortale di un lavoratore
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Responsabilità del Datore di Lavoro e RSPP per la caduta mortale di un lavoratore in un’apertura sul tetto.
- La Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado con cui M.S. è stato condannato alla pena sospesa di mesi sei di reclusione ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle parti civili costituite, per cooperazione in omicidio colposo aggravato, perché, in qualità di amministratore unico della C.G.S. Lamiere s.r.l. e responsabile per la stessa del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ometteva di verificare, prima dell’inizio dei lavori che i propri dipendenti operassero in condizioni di sicurezza come previsto dallo stesso piano operativo di sicurezza della società, in questo modo cagionando la morte del dipendente P.D., il quale, nel corso dell’esecuzione dei lavori di posizionamento dei coprigiunti in lamiera sulla copertura del capannone dell’opificio industriale della Doimo Sofas s.r.l., cadeva in un’apertura praticata sul tetto, precipitando da circa 7 metri di altezza (29 giugno 2004). I giudici di merito sono pervenuti all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato in quanto in presenza di più titolari di posizioni di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento e non può invocare il principio di affidamento sull’adempimento degli obblighi altrui, per cui il datore di lavoro aveva l’obbligo ex art. 68 del d.P.R. n. 164 del 1956 di ispezionare il tetto al fine di verificare la situazione in cui avrebbe dovuto operare l’operaio rimasto vittima dell’infortunio e rendersi conto del pericolo costituito dall’apertura effettuata da altra impresa, che, a prescindere dalla circolazione delle informazioni tra le imprese operanti nel cantiere, era prevista già nella fase di progettazione del capannone industriale ed, essendo stata realizzata sulla verticale dei filtri, era agevole da verificare.
- Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto due identici ricorsi per cassazione l’imputato, a mezzo dei propri difensori, deducendo la violazione della legge penale in relazione agli artt. 589, 40, secondo comma, e 41, secondo comma, cod.pen., nonché 9 d.lgs. n. 494 del 1996, 68 d.P.R. n. 164 del 1956 e 146 d.lgs. n. 81 del 2008; l’inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché il vizio di motivazione in relazione al principio di affidamento, alla circolarità delle informazioni nella fase di esecuzione dei lavori, al nesso causale ed agli obblighi dei coordinatori per l’esecuzione dei lavori e della sicurezza; l’illogicità della motivazione e il travisamento del fatto in relazione all’effettività della conoscenza della esecuzione dello step lavorativo (apertura senza copertura) ed alla irrilevanza della dinamica della caduta della vittima; l’illogicità e contraddittorietà della motivazione reiettiva della richiesta di rinnovazione dibattimentale finalizzata all’esame del Prof. S. ed alla perizia sulla modalità di caduta. In particolare, secondo la difesa, sarebbe illogica e apodittica l’affermazione secondo cui la responsabilità si fonderebbe sulla mancata ispezione dei luoghi, da parte dell’imputato, che, quindi, non si è reso conto del pericolo e non ha adottato misure di prevenzione, in mancanza della certezza circa l’avvenuta consegna del dato informativo relativo allo step di lavorazione, che è stata desunta solo dalle dichiarazioni del coimputato MA., le quali vanno non solo riscontrate, ma valutate in termini di credibilità e risultano, peraltro, contraddette da altri elementi probatori, sicché l’asserita conoscenza, da parte di Sigillino, dell’esistenza dei fori e dell’avvenuta esecuzione delle relative operazioni di apertura degli stessi si traduce in un travisamento della prova, consistendo in una mera, ma non dimostrata affermazione, così come non sarebbe provato che M.S. avesse incaricato gli operari delle misurazioni. Sarebbe stato, infine, decisivo, ai fini di verificare l’estemporaneità della condotta del lavoratore lo svolgimento della consulenza sulla dinamica dell’infortunio. Fonte Corte di Cassazione web