Cassazione Penale, sentenza n. 29919 del 9 luglio 2019 – Infortunio mortale e carico sospeso
Infortunio mortale durante l’installazione della “pista banco basculante, lavorazioni sotto un carico sospeso.
Con la gravata sentenza la Corte d’Appello di L’Aquila in parziale riforma della sentenza del Tribunale di L’Aquila in data 11 dicembre 2015, appellata dagli imputati C.R. e F.F., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei medesimi in relazione ai capi b), c), d) ed f) dell’imputazione perchĂ© estinti per intervenuta prescrizione; ha assolto F.F. dai reati lui ascritti a capi a) ed e) perchĂ© il fatto non sussiste; ha ridotto le somme liquidate a titolo di provvisionale. Agli imputati (oltre alle fattispecie contravvenzionali dichiarate prescritte) era stato contestato il reato p. e p. dagli artt. 113, 589 , 2 comma c.p. perchĂ© in cooperazione colposa tra loro, CH.R. (la cui posizione non rileva in questa sede) e C.R., nella qualitĂ di contitolari della ditta R. s.r.l. che aveva ricevuto la commessa da parte della F. PREFABBRICATI s.r.l. per la costruzione ed il montaggio in azienda della macchina denominata “Pista banco basculante” e datori di lavoro di S.N., per colpa consistita , quanto a, CH.R. (e C.R.) nella qualitĂ di contitolari della ditta R&R srl che aveva ricevuto commessa da parte della Forex Prefabbricati Srl per la costruzione ed il montaggio in azienda di macchina denominata “pista banco-basculante” (nel prosieguo “pista”) e datori di lavoro di S.N., in negligenza, imperizia ed imprudenza e nella violazione dei precetti di cui alla norme di prevenzione (art. 2087 codice civile, 29 comma primo, 71 commi terzo e quarto del decreto legislativo n. 81 del 2008) omettendo di adottare nell’esecuzione dei lavori cui era stato adibito il dipendente S.N. le misure necessarie, secondo la particolaritĂ del lavoro, l’esperienza e la tecnica a tutelarne l’integritĂ fisica; omettendo altresì la valutazione di tutti i rischi concernenti l’installazione e montaggio della pista ed in particolare quelli connessi al possibile investimento dei lavoratori da parte della componentistica; omettendo di adottare le migliori misure tecniche idonee ad assicurare un montaggio accurato della pista ed in particolare misure idonee ad evitare che i lavoratori operassero sotto carichi sospesi e che venissero prese misure per garantirne la sicurezza quali l’utilizzo di idonei cavalletti o spessori, omettendo di utilizzare il carroponte messo a disposizione dalla F. Prefabbricati conformemente alle istruzioni d’uso ed invece operando per trascinare la pesante sponda metallica della pista dopo che erano giĂ stati messi in opera alcuni perni che la univano alla restante attrezzatura facendo sì che – in espressa violazione di legge- venisse sollevato un carico ormai fissato al suolo omettendo di collegare tutte e quattro le imbragature in metallo presenti sul carroponte per sollevare la sponda ed anzi utilizzandone una sola. F.F. nella qualitĂ di presidente del consiglio di amministrazione e responsabile tecnico di produzione della ditta F. Prefabbricati Srl, per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza e nella violazione dei precetti di cui alla norma di prevenzione 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008, omettendo di effettuare il coordinamento con la ditta R&R Srl cui aveva messo a disposizione il carroponte presente all’interno della propria azienda per montare la pista, così da predispone gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui era esposto il S.N., anche vigilando sul corretto uso delle attrezzature messe a disposizione (il manuale d’uso dei carroponte richiama espressamente il divieto di sollevare carichi non liberi e in qualche modo fissati), cagionavano tutti la morte di S.N. il quale, posto ad infilare altro perno sotto la sponda sollevata dal carroponte mediante una sola braca che si spezzava e per il peso eccessivo e per le forze innescate dal fissaggio al suolo della stessa, veniva investito dalla sponda metallica che lo schiacciava procurandone il decesso istantaneo.— Scarica intera sentenza  FONTE: CassazioneWeb