Cassazione Penale sentenza n. 30276 del 2 novembre 2020 – Amputazione di un dito del neoassunto
Amputazione di un dito del neoassunto durante l’utilizzo di un tornio manuale totalmente inidoneo alle operazioni di lucidatura e smerigliatura.
Con sentenza del 30/04/2014, il Tribunale di Bergamo riteneva M.M. responsabile del delitto di cui agli artt. 590, commi 1, 2 e 3, e 583 commi 1, n. 1) e 2), c.p., e lo condannava alla pena di mesi due di reclusione, condizionai mente sospesa.
1.1. L’imputato era stato tratto a giudizio per rispondere dei detti reati poiché, in qualità di legale rappresentante della società S s.r.l., cagionava al dipendente M.G.M. lesioni personali (“Amputazione 5° dito mano destra”) da cui derivavano una malattia di durata superiore ai quaranta giorni, con un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di pari durata, nonché l’indebolimento permanente dell’organo prensorio.
Si contestava all’imputato di aver commesso il fatto per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per la inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, non adottando le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.) e segnatamente in violazione dell’art. 28, comma 2, lett. a), b), c), d), del D.L.gs. n. 81/2008, perché nel documento di valutazione dei rischi ometteva di individuare i rischi connessi all’utilizzo delle attrezzature di lavoro ed alle singole fasi operative, nonché, con particolare riferimento all’utilizzo del tornio, i rischi specifici, le misure di prevenzione e protezione atte ad eliminarli, e gli eventuali rischi residui; in violazione altresì degli artt. 71, 36 e 37 del D.L.gs. n. 81/2008, perché, per la lucidatura/smerigliatura di piccoli pezzi in lavorazione, metteva a disposizione dei lavoratori il tornio – che è un’attrezzatura inidonea e vietata in quanto comporta il rischio di contatto accidentale degli arti superiori dell’operatore con le parti in movimento della macchina – e destinava alla detta operazione il M.G.M., senza previamente fornirgli informazione e formazione, né generale in tema di sicurezza né specifica sull’utilizzo del tornio; cosicché, mentre il lavoratore eseguiva l’operazione di smerigliare utilizzando il tornio sopra indicato e una tela smeriglio, il guanto di gomma indossato dallo stesso si impigliava tra la tela ed il pezzo in lavorazione, con le conseguenze sopra indicate.
1.2. Con la sentenza n. 2886/2019 del giorno 29/10/2019, la Corte di Appello di Brescia, adita dall’imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva all’appellante il beneficio della non menzione della sentenza di condanna e confermava nel resto…...Scarica intera sentenza.