Cassazione Penale sentenza n. 30859 del 5 novembre 2020 – Posa della segnaletica autostradale

Posa della segnaletica autostradale: investimento mortale e importanza della presenza di uno  sbandieratore

La Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna di G.R., legale rappresentante di A. s.r.l., società esercente l’attività di posa segnaletica stradale ed autostradale, alla pena sospesa di mesi 9 di reclusione per il reato di cui all’art. 589 cod.pen., perché, nella sua qualità di datore di lavoro, con colpa consistita nell’omessa adozione di misure adeguate alla protezione dei lavoratori, nell’elaborazione di un documento di valutazione del rischio generico e carente, nell’omessa formazione, ha cagionato il decesso di F.DG., che, mentre si trovava in un cantiere a Rovigo, lungo l’autostrada A13, sceso dal posto del conducente del furgone, posizionato nella corsia di emergenza, veniva investito da un camion (1° giugno 2007).

Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputato G.R. che ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 40 e 41 cod.pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra le contestate violazioni del datore di lavoro e l’evento letale, affermato senza alcun giudizio contro-fattuale e senza tenere conto delle particolarità del caso concreto, nonostante la causa esclusiva ed assorbente del sinistro sia costituita unicamente dall’erronea manovra del conducente del veicolo investitore, che ha integrato, pertanto, una causa sopravvenuta idonea ad innescare un rischio nuovo, autonomo ed eccentrico rispetto a quello precedente; 2) la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994 ed il vizio di motivazione sul punto, non potendo equipararsi le due distinte operazioni di pre-posizionamento dei cartelli stradali oltre il guard-rail e di montaggio del cantiere e richiedersi, pertanto, anche per la prima operazione la presenza dello sbandieratore, necessaria, al contrario, solo in assenza di una corsia di emergenza della larghezza di m. 2,50, come desumibile dal documento di valutazione rischi e dal piano operativo di sicurezza, p. 27, in cui è prevista la composizione da parte di due sole unità della squadra di lavoro destinata alla installazione di segnaletica stradale temporanea, possibilità confermata dal manuale di sicurezza per la realizzazione dei cantieri, redatto da Autostrade s.p.a., a cui il datore di lavoro si è attenuto; 3) la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 ed il vizio di motivazione sui rapporti tra obblighi del committente e dell’appaltatore, non avendo la Corte di Appello inquadrato il sinistro nell’ambito di quelli derivanti dalla concretizzazione del rischio interferenziale tra committente ed appaltatore…. Scarica sentenza completa.  Photo by Erik Mclean on Unsplash

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