Cassazione Penale, sentenza n. 31631 11 luglio 2018. Caduta dal tetto durante i lavori di impermeabilizzazione. Il committente e la sua posizione di garanzia
Cassazione Penale, sentenza n. 31631 11 luglio 2018. Caduta dal tetto di un lavoratore durante i lavori di impermeabilizzazione. Posizione di garanzia.
La Corte di Appello di L’Aquila, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti, T.O. e D.V., con sentenza del 1/4/2016, confermava la sentenza del Tribunale di Lanciano, emessa in data 22/1/2015, appellata dagli imputati.
Il GM del Tribunale di Lanciano, giudicava T.O., D.V. e il coimputato B.T. per i seguenti reati:
A) Del reato di cui agli artt. 40 cpv., 113 e 590 co. 1, 2, 3 e 5 cod. pen., per avere, in cooperazione tra loro – il primo in qualitĂ di proprietario del fabbricato ubicato alla C.da G. di Casoli e, quindi, di committente e responsabile dei lavori edili in corso di realizzazione; il secondo ed il terzo in qualitĂ di datori di lavoro di S.L. (lavoratore irregolare nel frangente addetto al suddetto cantiere edile) -, cagionato al medesimo lesioni personali gravi, consistite in “ferita al cuoio capelluto ed abrasioni multiple al dorso ed agli arti inferiori”, dalle quali derivava una malattia della durata superiore a giorni 40. Ciò per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonchĂ© per inosservanza di norme attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 2087 cod. civ. ed artt. 90, 111, 112, it, 12 126 del D.Lgs. n. 81/2008, sanzionati, rispettivamente, dall’art.87, comma 2, e dall’art. 159, comma 2, lett. a) e b) dello stesso Decreto), omettendo di adottare tutte le misure che, secondo la particolaritĂ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l’integritĂ fisica dei lavoratori. In particolare: T.O. ometteva di selezionare una impresa edile munita della prescritta idoneitĂ tecnico-funzionale alla realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione dei tetti del fabbricato di sua proprietĂ , come prescritto dall’art. 90 del D.Lgs. n.81/2008; D.V. e B.T. omettevano di predisporre adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose (ponteggi con montanti da terra, parapetti o ponti a sbalzo), come prescritto dagli artt. 111, 112, 115, 122 e 126 del D.Lgs. n. 81/2008. Con la conseguenza che S.L., perdendo l’equilibrio a seguito dello scivolamento sul tetto del fabbricato, precipitava nel vuoto e si procurava le lesioni personali sopra descritte.
B) Dei reati di cui agli artt. 90, 1115 112, 115, 122, 126 del D.Lgs. n. 81/2008 (sanzionati, rispettivamente, dall’art. 87, comma 2, e dall’art. 159, comma 2, lett. a) e b) dello stesso Decreto) perchĂ©, nelle qualitĂ indicate sub capo a), si rendevano responsabili delle condotte omissive sopra meglio indicate.
In Casoli, il 16.8.2009.
Il giudice di primo grado dichiarava non doversi procedere per il reato di cui al capo B) per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, mentre T.O. e D.V. venivano dichiarati responsabili del reato di cui al capo A), con condanna alla pena di € 1.000,00 ciascuno e con condanna in solido al risarcimento del danno subito da S.L., da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale di € 5.000,00. Il B.T. veniva assolto per non aver commesso il fatto.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, ciascuno a mezzo del proprio difensore, T.O. e D.V., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
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• T.O. (committente dei lavori) – avv. Omissis
Omessa motivazione e sua illogicitĂ ex art. 606 comma I lett e) cod. proc. pen. quanto alle modalitĂ della caduta del lavoratore e violazione di legge penale ex art. 606 comma I lett b) con riferimento all’art. 40 comma II cod. pen.
Il ricorrente deduce che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto l’incidente avvenuto durante l’esecuzione di lavori di impermeabilizzazione del tetto, ribadendo, in sede di appello la perentoria esclusione della possibilitĂ di un comportamento abnorme e imprevedibile da parte del lavoratore.
Il T.O. rileva di aver eccepito nei motivi aggiunti di appello l’inesistenza di qualsiasi evidenza probatoria sulle modalitĂ della caduta e sul motivo della presenza sul tetto del S.L.
Nel ricorso viene riportata la deposizione della persona offesa evidenziando che dalla stessa nulla emergerebbe sui motivi per cui il S.L. si trovasse sul tetto nĂ© sulle circostanze dell’infortunio. Pertanto non vi sarebbe alcun elemento tale da consentire l’esclusione del mancato rispetto della dovuta di diligenza o di comportamenti esorbitanti da parte del lavoratore.
Il mancato riscontro, da parte dei giudici di appello, alla sollevata eccezione di carenza istruttoria da un lato comporterebbe un vizio di omessa motivazione e dall’altro minerebbe irrimediabilmente la tenuta logica della sentenza impugnata.
Le modalitĂ concrete della caduta e il motivo per cui il S.L. si trovasse sul punto, costituirebbero elementi necessari ai fini della decisione, dal momento che solo attraverso di essi, sarebbe possibile apprezzare o escludere un comportamento esorbitante da parte del lavoratore.
I giudici di merito, si duole il ricorrente, non avrebbero affatto valutato la carenza di spiegazioni fornite dal S. L.
b. Travisamento della prova ex art. 606 comma I lett. e) cod. proc. pen., sulla assenza di misure antinfortunistiche al momento del fatto idonee a impedire l’evento e omessa motivazione e sul rapporto di causalitĂ tra le lesioni e l’assenza di impalcatura.Â
Con il secondo motivo di ricorso, il T.O. eccepisce il travisamento di prova in relazione alla ritenuta accertata mancanza di misure di protezione.
Evidenzia come l’unico dato emergente sul punto, dal racconto della persona offesa, sarebbe la mancanza di impalcature.
Il sopralluogo effettuato dall’ispettorato del lavoro – ci si duole- avveniva soltanto nel marzo 2010, mentre l’infortunio si era verificato nell’agosto 2009.
Sostanzialmente, il ricorrente lamenta che le sentenze impugnate abbiano fondato il proprio convincimento solo sulla deposizione del teste DT. che pochi giorni prima del sinistro avrebbe constatato l’assenza di opere provvisionali.
Il ricorrente riporta la deposizione richiamata, evidenziando: 1. l’incertezza sul periodo, comunque antecedente a metĂ agosto 2009, in cui il DT. riferisce di non aver visto misure antinfortunistiche; 2. il contrasto con la dichiarazione della p.o. che affermava la mancanza solo di impalcature; 3. la constatazione di carenza di misure antinfortunistiche effettuata dagli ispettori del lavoro a distanza di circa un anno dall’evento.
Pertanto, conclude il T.O., l’unico dato accertato sarebbe la mancanza di impalcatura, non l’assenza di misure atte ad impedire cadute dall’alto.
Nessuna prova sarebbe emersa sulla mancanza di misure atte ad impedire la caduta nel giorno in cui avvenne l’incidente.
Entrambe le sentenze impugnate si fonderebbero sull’elemento non provato dell’assenza di presidi antinfortunistici. Inoltre, si duole il ricorrente che mancherebbe ogni motivazione sul nesso di causalitĂ tra l’assenza di ponteggio e la caduta. I giudici di merito non avrebbero spiegato il motivo per cui la presenza di un ponteggio avrebbe certamente potuto scongiurare l’evento.
c. Violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 111, 112, 115, 122 e 126 Dlgs 81/2008, art. 40 comma II cod. pen. artt. 2 e 3 D.lgs. 626/94 quanto alla responsabilità del T.O. per la mera posizione di committente, omessa motivazione circa la scelta di ditta appaltatrice non dotata di adeguate capacità tecniche, travisamento della prova ex art. 606 comma I lett. e) cod. proc. pen. quanto alla consapevolezza della situazione di pericolo ed alla direzione dei lavori da parte del T.O.
Il ricorrente deduce travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza dell’ingerenza nei lavori e della consapevolezza dei rischi da parte del committente proprietario.
Dopo aver richiamato i principi affermati da questa Corte in tema di responsabilitĂ del committente, evidenzia l’assoluta carenza probatoria e mancanza di motivazione sulla esistenza di capacitĂ tecniche da parte della ditta incaricata dal T.O., sull’ingerenza dello stesso T.O. nell’esecuzione dei lavori, sulla sua presenza nel cantiere al momento dell’Incidente e infine sulla sua conoscenza della mancanza di misure atte a scongiurare eventuali pericoli.
Nessuno degli elementi necessari a ritenere la colpevolezza dell’imputato è stato provato nel corso dei giudici di merito e alcuni di essi sarebbero stati affermati nonostante l’istruttoria avesse dimostrato l’esatto contrario.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. Fonte Cassazione WEB