Cassazione Penale, sentenza n. 31876 del 18 luglio 2019 – Crollo di una porzione del muro perimetrale di un immobile e del ponteggio.

Crollo di una porzione del muro perimetrale di un immobile e del ponteggio allo stesso ancorato. Responsabilità nel ferimento di un passante.

1. La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.M.L. e di G.M.A. per il reato di cui all’art. 590 cod.pen., in quanto estinto per prescrizione, riducendo la pena applicata nei confronti di entrambi ad anni 1 e mesi 3 di reclusione ed eliminando il vincolo a cui era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ed ha confermato la condanna degli stessi per il reato di cui agli artt. 113, 434 e 449 cod.pen. e la condanna degli imputati e del responsabile civile committente al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, con previsione di una provvisionale (per aver cagionato, il primo in qualità di direttore tecnico della società appaltatrice dei lavori Gam Costruzioni ed il secondo in qualità di direttore dei lavori e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nominato dalla committente e proprietaria dell’immobile D. S. s.p.a., il crollo di una porzione del muro perimetrale dell’immobile e del ponteggio allo stesso ancorato e, dunque, un pericolo per la pubblica incolumità, con gravi lesioni ad un passante, omettendo l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 150ss. D.lgs. n. 81 del 2008 e, cioè, omettendo la previa verifica circa le condizioni di conservazione e stabilità delle strutture oggetto di demolizione, l’esecuzione delle opere di rafforzamento, l’aggiornamento del piano operativo di sicurezza e coordinamento, in modo da tenere conto dell’uso di mezzi di mezzi meccanici, il divieto di sosta e transito nella zona sottostante la demolizione, l’adozione di accorgimenti necessari per la sicurezza e fluidità della circolazione) – 15 luglio 2010.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, M.M.L., G.M.A. ed il responsabile civile D.S. s.p.a.
3. M.M.L. ha dedotto 1) la carenza e manifesta illogicità della motivazione riguardo all’elemento oggettivo del reato di cui agli artt. 434 e 449 cod.pen., atteso che il crollo implica la rovina delle strutture essenziali di una costruzione e deve presentare le proporzioni di un disastro, mentre, nel caso di specie, dall’istruttoria (in particolare dalle conclusioni dell’Ing.S. e dalle testimonianze dei dipendenti della G. Costruzioni) è emerso che vi è stata solo la caduta di materiali già precedentemente demoliti; 2) la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al nesso di causalità tra la propria condotta e gli eventi di cui agli artt. 434 e 449 cod.pen., la cui verificazione è dipesa solo da un comportamento abnorme del sub-appaltatore C.; 3) la violazione di legge in ordine all’art. 62-bis cod.pen., in quanto il diniego delle generiche è stato fondato sulla formula di stile dell’assenza di elementi favorevoli, senza alcuna valutazione della propria specifica posizione; 4) la violazione di legge ed il vizio di motivazione riguardo alla concessione della provvisionale, per la quale è necessario lo stato di bisogno, escluso, nel caso di specie, dall’intervento dell’INAIL.   Scarica intera sentenza   FONTE CassazioneWeb

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