Cassazione Penale, sentenza n. 32227 del 13 luglio 2018 – Responsabilità di un RSPP: carico agganciato in maniera errata e infortunio mortale.
Responsabilità di un RSPP: carico agganciato in maniera errata e infortunio mortale.
La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza, appellata dall’imputato F.G., con la quale il Tribunale di quella città lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 113 e 589, cod. pen., ai danni del lavoratore K.D., aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Si è contestato al F.G. di avere cagionato, in concorso con altri, nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) della società F. a r.l., la morte, conseguita a lesioni politraumatiche da schiacciamento, del lavoratore dipendente di quell’ente, il predetto K.D., mentre era impegnato in attività lavorativa svolta presso lo stabilimento di Castegnato (BS) dell’appaltante O.. S.p.A., in base ad un appalto per la costruzione e il montaggio di elementi speciali di carpenteria.
In particolare, l’uomo era impegnato da solo a movimentare un pezzo di rilevanti dimensioni servendosi di un carroponte; il carico era stato agganciato in maniera errata e pericolosa e si era pertanto sganciato, investendo il lavoratore posizionato in prossimità del pezzo, al comando della pulsantiera a filo.
Al F.G. si è rimproverato, nell’ambito della valutazione dei rischi, condensata nel Piano Operativo di Sicurezza, di non aver individuato quelli di investimento connessi alla movimentazione di pezzi di carpenteria mediante carroponte e di non aver fornito alcuna indicazione sulle relative misure di prevenzione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di prova decisiva richiesta dalla parte e vizio della motivazione, con riferimento alla mancata riapertura dell’istruzione dibattimentale finalizzata alla acquisizione dell’originale del Piano di Operativo di Sicurezza, che il F.G. aveva disconosciuto in giudizio. L’acquisizione era finalizzata, secondo l’esponente, alla verifica della falsità della firma apposta sull’originale e al fine di chiedere relativa perizia calligrafica.
Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, con riferimento alla valutazione della prova della riferibilità del Piano Operativo di Sicurezza all’imputato. Sul punto, il deducente rileva che l’imputato non conosceva il cantiere dove è avvenuto l’infortunio e che la Corte d’appello aveva ritenuto il documento riferibile al F.G. sulla scorta di un argomento nuovo, il contenuto del verbale di ispezione dell’01/3/2012. Da tale atto, secondo il deducente, non emergerebbe tuttavia la circostanza che fu il F.G. a consegnare quel documento agli ispettori, ma unicamente che costui aveva esaminato il DVR della sede legale della F.I (che non avrebbe alcuna attinenza con il P.O.S.), acquisito in quella occasione.
Aggiunge la difesa che, in realtà, il P.O.S. sarebbe stato acquisito in altro sopralluogo ispettivo del 20/02/2012, come da relativo verbale, nel corso del quale il F.G. non era stato neppure presente, la copia del P.O.S. essendo stata consegnata dalla R.S.L., sig.ra L.S., e non dall’imputato.
Inoltre, parte ricorrente contesta la rilevanza accordata al fatto che il contenuto del P.O.S. era analogo a quello, prodotto dallo stesso imputato e riconosciuto come proprio, relativo ad altro sito della F., trattandosi ancora una volta di argomento nuovo in base al quale la Corte del merito ha ritenuto che l’imputato adottasse un unico “canovaccio” per tutti gli stabilimenti, ma che si presterebbe ad avvalorare anche la tesi difensiva, secondo cui tale adattamento poteva essere stato anche frutto dell’alterazione del documento da parte della F., limitatamente al sito produttivo aperto presso la O.
Sotto altro profilo, si è contestata la valutazione delle prove dichiarative (lavoratori F. presso il sito della O.), in base alle quali la Corte ha affermato che il F.G. aveva tenuto corsi di formazione ai dipendenti F. sul sito O. e si è rilevato che – nell’affermare la corrispondenza tra la firma apposta sulla copia del POS in questione e altri documenti a firma dell’imputato (verbale di sopralluogo in data 01/03/2012 e documenti riguardanti lo svolgimento dei corsi) – la Corte distrettuale non avrebbe fatto riferimento alla collocazione processuale dei secondi, né specificato quale delle numerose firme apposte sul verbale abbia ritenuto del F.G. e quali gli elementi di similitudine riscontrati.
Infine, la difesa rileva che l’imputato aveva allegato che la falsità del POS di Castegnato derivava dalla alterazione di quello relativo al sito di Pordenone, trasmesso per posta elettronica alla F., cosicché non potrebbe neppure escludersi che la firma possa essere simile a quella del POS autentico, altresì osservando che, ove effettivamente il F.G. avesse redatto un documento per i rischi relativo a quel sito lavorativo, si sarebbe trattato unicamente di un’integrazione del DVR, ma non di un POS, non richiesto per quel tipo di sito lavorativo.
Con il terzo motivo, infine, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento al trattamento sanzionatorio, rilevando che la Corte non avrebbe spiegato le ragioni del ritenuto grado della colpa, utilizzato a giustificazione di un raddoppio del minimo edittale. Fonte Cassazioneweb
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