Cassazione Penale sentenza n. 33244 del 24 luglio 2019, infortunio mortale di un lavoratore per elettrocuzione: responsabilità del committente che commissiona il lavoro.

Elettrocuzione mortale di un lavoratore: responsabilità del committente che commissiona il lavoro all’elettricista senza richiedere documentazione attestante i suoi requisiti professionali.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Nola con la quale D.F.M.A. e D.F.R. erano stati ritenuti responsabili, in concorso con S.E. (giudicato separatamente), della morte di D.S.G. e condannati alla pena per ciascuno ritenuta equa nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. La Corte di Appello, infatti, ha mandato assolto D.F.R. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, con revoca delle relative statuizioni civili; ed ha confermato la sentenza impugnata in ogni altra parte.

La vicenda che ha dato luogo alle decisioni appena menzionate può essere così riassunta.

Il D.S., in compagnia della moglie, si era portato presso la proprietà di D.F.M.A. per eseguire la riparazione dell’autoclave che costituiva parte dell’impianto di alimentazione idrica dell’abitazione del menzionato D.F.; tale impianto era stato eseguito per la parte elettrica da S.E. e per quella idraulica dallo stesso D.S..

Secondo gli accertamenti tecnici confluiti nel giudizio, il D.S., venuto a contatto con parti dell’impianto, era rimasto vittima di elettrocuzione a causa della mancanza di un dispositivo di sicurezza quale il dispositivo di protezione differenziale (cd. salvavita), perdendo la vita.

Al D.F., che aveva commissionato i lavori, è stato ascritto di aver affidato i lavori al S., ovvero a soggetto privo dei requisiti di idoneità tecnica richiesti per la loro esecuzione, che li aveva eseguiti non secondo la regola dell’arte e in modo difforme da quanto prescritto dal D.M. n. 37 del 2008, art. 6. Ed infatti, il S. non aveva i requisiti di cui all’art. 4 del citato decreto e non aveva rilasciato il certificato di conformità prescritto dall’art. 7 del provvedimento da ultimo menzionato.

A mezzo dei difensori di fiducia D.F.M.A. ha proposto ricorso per là cassazione della sentenza di secondo grado, lamentando il vizio della motivazione e la violazione degli artt. 42, 43 e 589 c.p., nonché del D.M. n. 37 del 2008, artt. 2, 5, 8 e 10.

Osservano gli esponenti che l’istruttoria dibattimentale aveva attestato che il S. era soggetto qualificato da un grado di esperienza tale da far ritenere che fosse sostanzialmente in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37 del 2008, art. 4.

Pertanto era stato richiesto alla Corte di Appello di rivalutare la sussistenza della colpa dell’imputato nella scelta del S., non limitandosi a rilevare la carenza di un dato puramente formale quale la titolarità della qualifica prevista dal citato decreto. Anche la natura non significativa dell’intervento richiesto al S. e la sua notoria qualificazione lavorativa nel contesto di vita comune avrebbe dovuto imporre alla Corte di Appello di approfondire il profilo psicologico della fattispecie contestata.

Tali valutazioni sono state omesse.

Gli esponenti aggiungono che il collegamento dell’elettropompa esterna al fabbricato del D.F. all’impianto elettrico dell’abitazione dello stesso è esclusa dal novero delle attività soggette alla disciplina prevista dal D.M. n. 37 del 2008; e l’imputato richiese l’opera di un soggetto qualificato all’esecuzione di quel collegamento.

Né sussiste, per le installazioni per apparecchi per usi domestici, l’obbligo per il committente di farsi rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto o l’obbligo di acquisire tale dichiarazione prima di mettere in esercizio l’impianto; e neppure si trattava di impianto per il quale era richiesta la redazione di un progetto da depositare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune competente.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 157 e 589 c.p., ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Ad avviso degli esponenti nel caso che occupa non ricorre la violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni, di talché non si versa nell’ipotesi di cui all’art. 589 c.p., comma 2, e non vige, quindi, la particolare disciplina della prescrizione prevista dall’art. 157 c.p., comma 6.

Il secondo motivo riveste carattere pregiudiziale.

Assumono gli esponenti che le disposizioni del D.M. n. 37 del 2008, hanno una finalità di prevenzione generica ma non sono funzionali a garantire la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Al riguardo va replicato che, secondo un orientamento ormai risalente ma che merita di essere ribadito, la terminologia adoperata negli artt. 589 e 590 c.p., “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” è riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi (Sez. 4, n. 1146 del 30/11/1984 – dep. 05/02/1985, Mungo, Rv. 167681, per la quale ne consegue che anche la violazione di una norma del codice della strada, come quella che riguarda anche l’obbligo della distanza di sicurezza tra i veicoli può dare luogo ad una trasgressione di un precetto antinfortunistico se questa, verificandosi in ambiente o in occasione di lavoro, integra la violazione di una misura di sicurezza atta ad evitare pregiudizi per i lavoratori e per gli altri; più di recente: Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018 – dep. 18/05/2018, Tupini e altri, Rv. 273585).

Il dato di rilievo è quindi la proiezione finalistica della norma – che positivizza una regola cautelare – verso un rischio connesso all’attività lavorativa. Ben si comprende, quindi, come sia possibile che anche norme raccolte in testi esplicitamente destinati a disciplinare ambiti diversi dalle attività lavorative possano venire in considerazione come norme prevenzionistiche.

Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, reca prescrizioni che intendono garantire la sicurezza dei lavori attinenti agli impianti da esso menzionati, sia per chi attende ad essi – e quindi i lavoratori impegnati nelle attività sugli impianti – che per gli utilizzatori.

Ne consegue l’infondatezza del motivo. Ciò posto, può essere esaminato il primo motivo.

Invero le argomentazioni utilizzate dall’esponente pencolano tra la dimostrazione della insussistenza della violazione cautelare e la affermazione della insussistenza di una rimproverabilità del D.F. sul piano soggettivo. Così, mentre da un verso si scrive che la convinzione del D.F. di affidare i lavori ad un soggetto in possesso dei necessari requisiti tecnici era stata sicuramente erronea, proprio come ritenuto dalla Corte di Appello, e che tuttavia tale errore era giustificato dalle “condizioni di fatto suggestive” (pg. 4), dall’altro si insiste sulla equiparazione tra presenza di formale riconoscimento dei requisiti tecnici e adeguato bagaglio esperienziale e si assume che il D.F. non avrebbe dovuto chiedere la certificazione di conformità dei lavori eseguiti dal S. perché questi non rientrano nella previsione del D.M. n. 37 del 2008, art. 2, comma 1, lett. e).

Orbene, si prenderà le mosse dall’affermazione secondo la quale l’idoneità tecnico-professionale richiesta per coloro che devono operare su impianti elettrici – nella specie quella del S. – può essere ritenuta anche in assenza di titoli o altri dati formali; nel caso di specie il S. era noto nel paese come elettricista accreditato ed aveva svolto quelle attività lavorative che a mente del D.M. n. 37 del 2008, art. 4, lett. d), sono sufficienti a far ritenere che i requisiti tecnico-professionali siano posseduti.

L’affermazione è destituita di fondamento.

La disciplina pertinente non solo contempla l’espressa previsione che l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale abbia i requisiti tecnico-professionali indicati dal D.M. n. 37 del 2008, art. 4; ovvero il possesso di un diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta (lett. a) o in alternativa di un diploma o una qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività pertinenti presso un istituto statale o legalmente riconosciuto ma seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (lett. b); ovvero di un titolo o un attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (lett. c); ed infine, sempre in alternativa, che abbia svolto una prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni (escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato), in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 (lett. d).

Ma prevede altresì che questi requisiti possano essere certificati. Certificazione di estremo rilievo perché è grazie ad essa che il committente può essere certo di adempiere alla previsione dell’art. 8, del decreto, che gli impone di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.

In assenza di tale certificazione il committente assume consapevolmente o almeno con colpa il rischio della inadeguatezza dell’impresa esecutrice affidataria.

Che nel caso di specie il S. fosse realmente privo della necessaria competenza tecnica è spiegato dalle sentenze di merito non solo con il richiamo all’assenza della certificazione ma anche segnalando le gravi anomalie dell’opera realizzata, la sua non conformità alle regole dell’arte ed obiettiva pericolosità, sulla scorta di quanto riferito dal consulente tecnico del P.M..

Alla luce di tali precisazioni correttamente la Corte di Appello ha potuto ritenere che il D.F. avesse affidato i lavori al S. con colpa. Lungi dal poter fare affidamento sulla “fama” in paese, egli avrebbe dovuto pretendere che il S. gli documentasse il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti; tale comportamento risulta certamente esigibile dal D.F., che non aveva alcuna difficoltà ad accertare l’effettiva competenza del soggetto cui affidava i lavori.

Neppure coglie il segno il rilievo secondo il quale si sarebbe trattato di lavori per i quali non è prescritta la redazione di un progetto e la attestazione di collaudo. E non coglie il segno perché non si è ascritto al D.F. di non aver preteso tali documenti ma piuttosto di non aver richiesto la certificazione di conformità; ebbene, l’art. 10, comma 2, citato dall’esponente, nel prevedere che “sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari…” ribadisce la necessità del rilascio di quella certificazione: “… fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità”.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili; spese vanno liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge. Fonte CassazioneWeb

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