Cassazione Penale sentenza n. 33425 del 18 luglio 2018 – Caduta di due rotoli di acciaio e infortunio mortale
Cassazione Penale sentenza n. 33425 del 18 luglio 2018 – Caduta di due rotoli di acciaio e infortunio mortale. Mancanza di idonee misure di sicurezza sul posizionamento verticale dei rotoli di lamiera all’interno delle rastrelliere.
La Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di quella cittĂ , appellata da A.C., con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all’art. 589 cod. pen., aggravato dalla inosservanza delle norme antinfortunistiche.
La vicenda riguarda il decesso del lavoratore B.F., dipendente della P. s.r.l., della quale l’A.C. era amministratore unico, avvenuto a seguito delle gravi lesioni riportate per caduta di due rotoli d’acciaio del peso di quintali, posizionati su una rastrelliera allocata all’Interno dello stabilimento industriale adibito a stoccaggio temporaneo di quel materiale.
Sono state contestate, in particolare, all’imputato n.q., quattro diverse condotte omissive, consistite nella omessa informazione dei lavoratori sulle cautele da adottare, le corrette procedure di stoccaggio dei rotoli e i pericoli derivanti dal posizionamento verticale degli stessi sulle rastrelliere; nell’avere omesso di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro (mediante adeguato dimensionamento degli spazi e delle vie di circolazione, separazione delle linee di produzione e/o applicazione di idonei dispositivi di sicurezza), onde scongiurare il contatto con le componenti meccaniche in movimento, e apposizione di segnaletica riportante i relativi avvertimenti; nella mancata adozione di opportuni accorgimenti atti ad evitare la caduta o l’investimento dei materiali, consentendo che i rotoli d’acciaio fossero riposti sulle rastrelliere in posizione verticale, privi di dispositivi di ritenuta o in assenza di puntelli atti ad impedirne la caduta accidentale; infine, nell’omesso adeguamento delle misure di sicurezza previste nel documento di valutazione dei rischi e svolgimento di attivitĂ di vigilanza e controllo sull’attivitĂ dei dipendenti e, in particolare, sullo stoccaggio, la misurazione e la lavorazione dei rotoli d’acciaio.
Nell’occorso, il B.F. si trovava nello stabilimento della P. s.r.l., intento alla misurazione di un rotolo di acciaio, dopo essere entrato nella rastrelliera ove i rotoli erano posizionati senza alcun dispositivo di trattenuta, nĂ© accorgimento atto a prevenirne la caduta accidentale, e restava così schiacciato tra il rullo che stava misurando e un altro posto alle sue spalle.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando quattro motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge, in relazione all’art. 20, d.lgs. 81/2008, la cui applicazione nel caso di specie è stata esclusa dalla Corte di merito che ha ravvisato la residualitĂ dell’ipotesi della responsabilitĂ del prestatore di lavoro rispetto all’obbligo di vigilanza spettante al datore di lavoro. La difesa assume che il lavoratore deceduto era persona formata e informata, destinataria di delega in materia antinfortunistica, rilasciata oralmente, senza che fosse all’epoca del fatto prevista alcuna forma successivamente introdotta in forza del d.lvo 81/08. Si contesta l’esistenza di una sorta di “gerarchia” che autorizzi l’interprete ad escludere l’applicabilitĂ dell’art.20 citato a scapito della posizione datoriale.
La difesa, inoltre, rileva che il lavoratore, nell’occorso, aveva tenuto un comportamento del tutto imprevedibile e abnorme, contravvenendo alle disposizioni datoriali. In particolare, la vittima era entrata all’interno della rastrelliera, ponendosi a ridosso di una delle bobine in lamiera per compiere una operazione di misurazione che poteva essere effettuata in totale sicurezza dall’esterno della rastrelliera.
NĂ© potrebbe affermarsi che il datore di lavoro, pur presente in azienda con compiti di direzione e vigilanza, avrebbe potuto efficacemente impedire tale imprudente iniziativa, attesa la sua imprevedibile istantaneitĂ e considerato l’affidamento del datore di lavoro sulle capacitĂ e l’esperienza del lavoratore.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza, in capo all’A.C., della prassi aziendale alla quale è stato ricondotto il comportamento abnorme del lavoratore, tale assunto non avendo trovato conferma in istruttoria.
Con il terzo, ha dedotto violazione di legge con riferimento all’elemento della colpa, rilevando che l’impresa era in condizioni di sostanziale regolaritĂ ai fini della sicurezza, siccome dotata di idoneo piano. Si contesta l’esistenza della prassi scorretta descritta nella sentenza e, comunque, la sua conoscenza da parte del datore di lavoro, richiamando la esperienza comprovata della vittima e la presenza di altro personale addetto al controllo, tali da escludere il nesso causale tra evento e condotta del datore di lavoro.
Con il quarto, infine, ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata valorizzazione dell’effetto interruttivo del nesso causale rinvenibile nel comportamento del lavoratore, da considerarsi abnorme, seppure realizzato nell’ambito delle mansioni attribuitegli. Sotto altro profilo, il deducente rileva che per operazioni corrispondenti a quelle demandate a personale formato e informato in punto sicurezza non potrebbe esigersi un controllo continuo e ininterrotto da parte del datore di lavoro, incompatibile con le stesse prerogative di un lavoratore di solida esperienza quale era la vittima. Fonte CassazioneWeb
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