Cassazione Penale, sentenza n. 34343 del 03 dicembre 2020 – Caduta dalla scala
Caduta dalla scala durante l’affissione di un cartellone pubblicitario: omessa valutazione del rischio
Con sentenza in data 28/02/2018, il Tribunale di Taranto, dichiarava F.A. colpevole del reato di cui all’art. 590, commi 1, 2 e 3, c.p., e lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
F.A. era stato tratto a giudizio per rispondere del detto reato perché, quale amministratore unico della s.r.l. “S. P.”, proprietaria di un cartellone pubblicitario ubicato presso l’area situata sulla strada per xxxxxxx nei pressi dello svincolo per Pulsano, per imprudenza, negligenza e imperizia e in violazione degli artt. 28, comma 2, lett. b), e 37, comma 1, D.lgs. n. 81/2008, omettendo l’adozione di misure idonee atte a garantire la sicurezza dei lavoratori nonché di fornire una formazione sufficiente ed adeguata al lavoratore dipendente R.P., cagionava a quest’ultimo gravi lesioni personali, consistite in una contusione della parte toracica e in fratture costali multiple nell’emitorace destro associate a pneumotorace e trauma cranico non commotivo, che comportavano un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo pari a 94 giorni, atteso che, quando si trovava su una scala in alluminio estendibile su cui era salito al fine di effettuare la copertura suindicata e mentre si accingeva a scendere, poneva un piede in fallo cadendo rovinosamente dalla stessa e finendo in un canale di scolo delle acque situato nelle adiacenze.
Con la sentenza n. 229/2019 del giorno 2/02/2019, la Corte di Appello di Lecce -sez. dist. di Taranto, adita dall’imputato, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso per cassazione Angelo F.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
I) vizi motivazionali in relazione al travisamento della prova nella motivazione della sentenza in ordine al reato contestato.
Deduce che la formazione ed informazione dei lavoratori è stata sempre effettuata dall’odierno imputato, che ha costantemente avuto cura, dopo aver reso edotti i lavoratori dell’azienda da lui amministrata sulle misure di prevenzione da adottare durante l’attività lavorativa, di vigilare sugli stessi.
Sostiene che la decisione della Corte territoriale contrasta con quanto statuito dal D.lgs. n. 81/2008, che, contrariamente a tali automatismi legislativi, ha inteso proprio il lavoratore come primo responsabile della propria nonché altrui sicurezza…….