Cassazione Penale, sentenza n. 34887 del 31 luglio 2019 – Infortunio durante i lavori di carpenteria navale.
Infortunio durante i lavori di carpenteria navale. Omesso coordinamento con le ditte appaltatrici
La Corte di Appello di Venezia con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, assolveva B.P. dal reato di omicidio colposo allo stesso ascritto con la inosservanza della disciplina antinfortunistica, mentre confermava il giudizio di responsabilità nei confronti degli altri imputati C.C., DZ.C.L., V.C., DM.C., Q.A., V.S., C.P. e B.A..
Riconosciuta poi la revoca della costituzione di tutte le altre parti civili per intervenuto accordo transattivo, condannava i suddetti imputati e i responsabili civili F. s.p.a. e M. s.r.l. al risarcimento del danno non patrimoniale a favore della residua parte civile FIOM CGIL Provincia di Venezia, che aveva proposto impugnazione sul punto, danno che determinava in euro 15.000 oltre ad interessi, nonché alla rifusione delle spese del giudizio da questa sostenute nei vari gradi del giudizio.
Gli imputati erano chiamati a rispondere, nelle rispettive qualità di titolari di posizioni di garanzia di seguito specificate, dell’infortunio occorso a C.V., dipendente della ditta M. di V. s.a.s. nel corso della esecuzione di interventi di carpenteria navale in vano di imbarcazione in allestimento presso il cantiere navale della F. in Marghera. Questi, mentre era intento ad eseguire interventi di montaggio e saldatura di pareti all’interno di locale filtri della nave in costruzione Z. unitamente ad altri due lavoratori, scivolava dallo scaleo sul quale stava operando e cadeva all’interno di una condotta di areazione precipitando per alcune decine di metri provocandosi gravissime lesioni personali che lo conducevano, in ragione dei traumi vertebrali e midollari, ad una grave e irreversibile condizione di infermità e, dopo alcuni anni dal fatto (Agosto 2008) alla morte per una serie di complicanze multiorgano. Per tale ragione il giudizio, che aveva già avuto una pronuncia di primo grado per lesioni colpose gravissime, era stato annullato in appello e riassunto con la contestazione di omicidio colposo.
Premesso che risulta Intervenuta pronuncia irrevocabile di condanna nei confronti di V.C., titolare della ditta MCI datore di lavoro dell’operaio infortunato, nonché degli imputati C.C. e DZ.C.L. i quali avevano diretto, coordinato e vigilato per conto di M. s.r.l. la esecuzione del segmento di lavorazione nel corso del quale si era realizzato l’infortunio, la odierna impugnazione risulta proposta da DM.C., direttore dello stabilimento F. di Marghera, V.S. e Q.A., responsabile di piattaforma il primo e Capo Centro dell’area Bordo il secondo dello Stabilimento Marghera, ciascuno di essi con delega alla sicurezza, C.P. P. capo Officina Allestimento apparato motore e B.A. delegato da Fincantieri per il coordinamento in materia di sicurezza con M. s.r.l. nell’ambito della suddetta Officina.
Ai suddetti imputati veniva contestata la inosservanza di numerose disposizioni antinfortunistiche e, con riferimento al ruolo apicale del DM.C., anche la omessa valutazione dei rischi generali e le modalità con le quali era stato autorizzato il subappalto, per avere omesso di segregare la condotta d’aria onde prevenire il rischio di cadute all’interno di essa.
In particolare gli addebiti attengono all’omesso allestimento di adeguate opere provvisionali (parapetti, chiusure, barriere) dirette a impedire il rischio di caduta nella condotta; all’omessa predisposizione di mezzi di protezione collettiva in relazione ai rischi propri dell’ambiente di lavoro, con conseguente consegna all’impresa appaltatrice di ambiente di lavoro privo di adeguate misure e dispositivi di sicurezza, con l’ulteriore insidia costituita dal fatto che il varco risultava coperto da telo ignifugo inidoneo a prevenire la caduta all’interno della condotta, così da ostacolare una corretta rappresentazione dei rischi collegati a tale situazione; alla omessa specifica e dettagliata informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i lavori dovevano essere eseguiti, con particolare riferimento alla esistenza e alle dimensioni della bocca di apertura della condotta di areazione; alla omessa cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto da svolgersi nel locale in allestimento; al mancato coordinamento con le imprese appaltatrici e alla omessa promozione degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi con reciproco scambio di informazioni sui rischi specifici collegati all’ambiente di lavoro. Scarica sentenza completa Fonte CassazioneWeb