Cassazione Penale, sentenza n. 34888 del 31 luglio 2019 – Caduta di un cancello carrabile, responsabilità del CSE
Caduta di un cancello carrabile sulla gamba del soggetto non autorizzato in cantiere, responsabilità del CSE.
La Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente M.A., con sentenza del 24/10/2018, confermava la sentenza, appellata dall’imputato, emessa in data 17/1/2017 dal Tribunale di Teramo che lo aveva condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di 300 euro di multa, con il beneficio della non menzione, con condanna al risarcimento del danno, in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso delle spese di parte civile, per il reato di cui reato di cui agli artt. 40 e 590, comma 3, cod. pen. perché, quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in relazione agli interventi edilizi di ristrutturazione e completamento di un immobile per civile abitazione di proprietà di F.G., cagionava per colpa le lesioni personali conseguenti all’infortunio occorso a B.L., specificamente la frattura della gamba sinistra con prognosi di giorni quaranta. In particolare, l’infortunio al B.L. si verificava a seguito della caduta di un cancello scorrevole montato sul suindicato cantiere e l’M.A., nella sopraindicata qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ometteva di verificare lo stato di avanzamento dei lavori all’interno del cantiere e l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti, omettendo di verificare la presenza tra le ditte in cantiere N. C. di B.L., determinando così la presenza in cantiere di soggetti, quali il B.L., non autorizzati. Condotta questa violativa dell’art. 92, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. 81/2008, in quanto il piano di sicurezza e coordinamento predisposto non riportava i contenuti minimi previsti nell’allegato XV e lo stesso non era adeguato all’evoluzione dei lavori. In Martina Franca, l’11/9/2012.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, M.A., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo deduce vizio motivazionale assumendosi che il sinistro veniva causato da un’azione sabotativa di sconosciuti che dissaldavano le piastrine di sicurezza, apposte per bloccare i cancelli ai binari.
Il ricorrente ritiene che in dibattimento sia stata provata la circostanza che i cancelli fossero bloccati ai binari. Pertanto la caduta del cancello – si sostiene- venne causata dall’opera di terzi estranei e non dall’omessa vigilanza del cantiere.
La motivazione resa sul nesso causale sarebbe contraddittoria in quanto riconduce l’evento, in rapporto di causa-effetto, con l’inadempimento amministrativo.
Si lamenta la carenza del rapporto di casualità tra l’adeguamento del piano di sicurezza e l’infortunio realizzatosi.
Si censura, la motivazione dell’impugnata sentenza, laddove nel ragionamento sul nesso causale per giustificare il ricondursi dell’incidente all’omissione contenuta nel piano di sicurezza fa riferimento al caso di un incidente stradale causato dal mancato rispetto di un segnale di stop
Con un secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’articolo 40 cpv. cod. pen. con riferimento agli art. 42 e 43 cod. pen. 92 co. 1 lett. A) e b) D.Lgs. 81/2008, e si sostiene l’insussistenza della posizione di garanzia in capo al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.
La corte di appello – è la tesi proposta- avrebbe confuso la posizione di garanzia del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva con quella del datore di lavoro e dei suoi preposti ai controlli.
Nel corso dei giudizi di merito sarebbe emerso, secondo la tesi difensiva, che l’M.A. assolse diligentemente le proprie funzioni e, pertanto, allo stesso non sarebbe imputabile una condotta omissiva colposa.
Vengono richiamati i principi affermati da questa Corte di legittimità, nonché alcune decisioni di merito in relazione alla responsabilità del coordinatore la cui funzione sarebbe quella di coadiuvare le attività delle singole ditte per evitare rischi interferenziali. Si aggiunge che, ove vi fosse, per lo stesso, un dovere di continua vigilanza sulla regolarità di attrezzature e impianti, nonché sulla corretta conduzione delle lavorazioni e sull’utilizzo dei dispositivi salvavita, non si comprenderebbe perché la sua figura sia prevista solo in caso di presenza di più imprese nel cantiere.
La corte di appello avrebbe erroneamente valutato la diligenza dell’odierno ricorrente nell’attuazione dei suoi compiti e, quindi, il numero di sopralluoghi effettuati durante le lavorazioni critiche. Scarica sentenza completa FONTE: WebCassazione Photo by Marissa Lewis on Unsplash