Cassazione penale, sentenza n.36741 del 31 luglio 2018. Condanna RSPP per omessa valutazione e del venditore della macchina che ha causato il danno

Condanna RSPP per omessa valutazione dei rischi e del venditore della macchina, che non possedendo i requisiti essenziali di sicurezza, ha causato il danno.

Con sentenza del 27 novembre 2017 la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Torino con cui B. E. e F. E. E. erano stati assolti dal reato di cui all’articolo 590, commi 1^e 2^ cod. pen., condannando il primo perché, in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in violazione degli artt. 28, comma 2^ e 71 comma 1^ del d.lgs. 81/2008, omettendo nella redazione del documento di valutazione dei rischi di valutare il rischio di protezione da schegge connesso all’utilizzo della macchina stampatrice, cosi non predisponendo adeguate protezioni / causava a M. P. dipendente della E. s.r.I., lesioni personali gravi, consistite nella lacerazione traumatica delle vene e dell’arteria femorale dell’arto inferiore sinistro, dalle quali derivava una malattia di giorni 60, dovuta al propagarsi di schegge per rottura dello stampo durante l’utilizzo della relativa macchina priva di adeguata protezione, e confermando l’assoluzione del secondo cui era stato contestato la violazione dell’art. 6 comma 2^, d.lgs. 626/1994 per avere messo in vendita una macchina da lavoro, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza, anche avuto riguardo situazioni anomale, omettendo di segnalare il rischio residuo, sottoscriveva la dichiarazione di conformità CE.

Avverso la sentenza propone ricorso E. B., a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo con cui censura la sentenza per non avere dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione benché a seguito dell’adesione del difensore dell’imputato F. all’astensione delle udienze proclamata dalle camere penali, si fosse provveduto al rinvio del dibattimento dal 25 maggio 2016 al 17 novembre 2016 ed indi nuovamente dal 12 giugno 2016 al 4 luglio 2017, esplicitamente chiarendo, con le relative ordinanze rese all’udienza che veniva ” sospeso il corso della prescrizione solo nei confronti di F.”. Osserva che la sentenza dando applicazione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la sospensione si estende a tutti gli imputati salvi che non si siano opposti al rinvio del dibattimento abbiano sollecitando –se praticabile- l’eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibile, ha ignorato il contenuto delle ordinanze di rinvio con cui si limitavano gli effetti del differimento della prescrizione ad uno solo dei due imputati, così assumendo una motivazione contraddittoria rispetto al contenuto delle due ordinanze dibattimentali, perché se la sospensione fosse stata estesa anche all’imputato Bertoldo, o quantomeno non espressamente esclusa, il medesimo avrebbe potuto chiedere lo stralcio della sua posizione. Fonte CassazioneWeb

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