Cassazione Penale – sentenza n. 37800 del 06/08/2018

Cassazione Penale – sentenza n. 37800 del 06/08/2018. Condannato il Delegato alla sicurezza, per messa a disposizione un macchinario con conforme.

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: F. A. nato a BRESCIA  avverso la sentenza del 19/04/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo l’inammissibilita del ricorso, dato atto che alcun difensore è comparso, RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Brescia, in data 19 aprile 2016, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia, in data 11 gennaio 2013, aveva condannato A. F. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, commesso il 18 dicembre 2008 e a lui ascritto nella qualità di cui in rubrica in danno di W. K. dipendente della G. T. s.p.a., società di cui il F. era impiegato nonché institore munito di procura speciale per la sicurezza e l’igiene del lavoro. Al F.é addebitato di avere messo a disposizione del dipendente un macchinario (nastro trasportatore) non idoneo sotto il profilo della sicurezza, perché presentava zone pericolose e prive di protezione o dispositivi di sicurezza tra le cinghie e le pulegge in rotazione: in uno di questi punti il W. agendo su una cinghia di trasmissione, subiva lo schiacciamento di una mano tra la cinghia e la puleggia, riportando l’amputazione della falange distale del secondo e del terzo dito della mano destra. La Corte di merito, nel confermare la condanna dell’imputato, ha escluso la sussistenza di profili di abnormità nella condotta della persona offesa, atteso che le manovre di intervento in caso di blocco del nastro, del tipo di quella da lui eseguita in occasione dell’infortunio, non erano vietate agli operai, diversamente da quanto sostenuto nell’appello; ed ha ritenuto che il fatto fosse addebitabile a responsabilità del F., avendo egli messo a disposizione del personale, senza che fossero oltretutto impartite istruzioni adeguate per il relativo uso, un macchinario sprovvisto di dispositivi che ne consentissero l’impiego in sicurezza, ed essendo riconosciuta in capo al medesimo la posizione di garanzia derivante dalla delega a lui conferita in tema di sicurezza e igiene del lavoro. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il F., per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso consta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, nonché travisamento della prova: oggetto di lagnanza é, in primo luogo, la presunta assenza di istruzioni al personale circa le modalità d’intervento per rimuovere il guasto al nastro trasportatore, istruzioni che in realtà venivano impartite, quanto meno verbalmente, ai soli capi squadra, non essendo gli operai legittimati a compiere siffatti interventi. In tal senso sono state travisate le dichiarazioni del caposquadra S.(il quale ha riferito che gli operai non venivano mai lasciati soli nell’impiego del macchinario, tant’é che egli era presente in occasione dell’incidente), e del resto il W. era addetto alla sorveglianza del nastro trasportatore e, in caso di blocco del macchinario, doveva chiamare l’addetto alla riparazione, ovvero appunto il S. Il comportamento della vittima, che sarebbe intervenuta non per disposizioni superiori ma su consiglio del collega B., resta dunque abnorme e interrompe il nesso causale tra la condotta attribuita all’imputato e l’evento lesivo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge con riguardo all’indebita estensione della posizione di garanzia del F.: non può ascriversi a sua colpa il fatto che il W., per compiere la manovra che gli procurò le lesioni di cui in rubrica, fosse salito a un’altezza di circa tre metri per raggiungere un ingranaggio in un punto non provvisto di scala e non accessibile ai lavoratori. Ne discende che la sentenza impugnata ha violato il principio di colpevolezza, estendendo in modo eccessivo la posizione di garante del F.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza. Al F. viene infatti contestato non tanto di avere omesso di fornire ai dipendenti le istruzioni sull’uso del macchinario ove avvenne l’incidente, quanto di non avere impedito che i dipendenti operassero su un macchinario sprovvisto di dispositivi di protezione, probabilmente anche per il ripetersi di guasti del tipo di quello su cui intervenne il W. (é pacifico che il carter non era presente al momento del fatto); ed é sintomatico che l’installazione della protezione sia stata posta in essere dopo l’infortunio (ne dà atto la sentenza impugnata, a pag. 6). Sotto tale profilo occorre rammentare che la disposizione cautelare che si assume violata, come si ricava anche dall’enunciato imputativo, é l’art. 71 D.Lgs. 81/2008: disposizione che fa obbligo al datore di lavoro -o al suo delegato alla sicurezza- di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto (Sez. 4, sent. N. 4549 del 29/01/2013); l’allegato V, parte prima, punto 6.1, al D.Lgs. 81/2008 – disposizione richiamata dall’art. 70 dello stesso Testo unico, relativo ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro che devono essere messe a disposizione dei lavoratori a norma dell’art. 71 cit. – così recita: “Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione”.Risulta perciò certamente violata la regola cautelare prevenzionistica che, ove osservata, avrebbe scongiurato l’infortunio. E’ poi palesemente privo di pregio l’asserto sostenuto dal ricorrente circa la presunta abnormità del comportamento della persona offesa. Ed invero, le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore ed all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro. In proposito, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, deve considerarsi che é interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento é “interruttivo” (per restare al lessico tradizionale) non perché “eccezionale” ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante é chiamato a governare (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri). In tale quadro non riveste alcun rilievo interruttivo il fatto che il W. sarebbe intervenuto sul macchinario dietro suggerimento di un collega, e non perché gli fosse stato assegnato un simile compito: é emerso in atti che quel tipo di intervento per sbloccare il macchinario non era infrequente (il guasto, riferisce la sentenza impugnata, si presentava ogni tre giorni), e ciò accredita l’assunto secondo il quale vi era una prassi aziendale che tollerava iniziative del personale (ivi compresi gli stessi operai: vengono al riguardo richiamate dalla Corte di merito, a pag. 7 della sentenza, le dichiarazioni della persona offesa) tese a riattivare il nastro trasportatore mediante intervento diretto sulle parti in movimento. 2. Per ragioni strettamente connesse alle considerazioni che precedono, é infondato anche il secondo motivo di ricorso. Nella sua veste di soggetto delegato alla sicurezza dall’organo amministrativo della società, il F. ricopriva la posizione di garanzia correlata a tale aspetto; e ciò implicava la sua responsabilità anche con riguardo a comportamenti del personale che, per quanto avventati (come quello del W., nel salire su un cassone per sbloccare il macchinario), rispondevano a prassi notoriamente in uso all’interno dell’azienda, della cui esistenza hanno riferito le fonti dichiarative menzionate nella sentenza impugnata.3. Peraltro, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e alla data di commissione del delitto di lesioni personali colpose, deve constatarsi che il reato é ormai estinto per maturata prescrizione; va conseguentemente emessa sentenza di annullamento senza rinvio in relazione alla detta causa di estinzione del reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione. Così deciso in Roma Fonte CassazioneWeb

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