Cassazione Penale, sentenza n. 3890524 del 24 agosto 2018. La nomina del RSPP non costituisce delega di funzioni.
Cassazione Penale, sentenza n. 3890524 del 24 agosto 2018, La nomina del RSPP non costituisce delega di funzioni e non sollevare il datore di lavoro dalle responsabilitĂ in materia di prevenzione degli infortuni nel lavoro.
Il Tribunale di Firenze con sentenza del 18 febbraio 2016, ha condannato S.C. alla pena di € 4.000,00 di ammenda relativamente ai reati di cui agli art. 181, comma 2, e 219, comma 1, sub a, d. Lgs. 81/2008 (capo A), 168, comma 2, e 170, comma 1, sub a, d. Lgs. 81/2008 (capo E3); reati accertati il 17 ottobre 2011.
2. S.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Violazione di legge, art. 43, cod. pen. e mancanza della motivazione relativamente all’elemento psicologico del reato.
Il Tribunale si è limitato a richiamare i principi relativi alla nomina del responsabile della sicurezza, senza analizzare, in concreto, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato in capo al ricorrente. L’imputazione addebita al ricorrente il mancato aggiornamento della valutazione dei rischi vibrazione, nonchĂ© la non congruitĂ della valutazione dei rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi di lavori. Il ricorrente aveva nominato il 2 gennaio 2010 sino al 23 settembre 2012 il Geologo D.F., quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dotato di ampie e comprovate competenze in materia. Il datore di lavoro non può adempiere da solo ai compiti in oggetto, in quanto non munito della richiesta preparazione specifica, e quindi si deve affidare ad un esperto; come fatto dal ricorrente nel caso in odierno giudizio.
Manca nella condotta del ricorrente l’elemento soggettivo del reato, in quanto egli ha semplicemente recepito le elaborazioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro non deve scontare la non completa diligenza del professionista incaricato, individuato, peraltro, senza alcuna culpa in eligendo essendo egli dotato di adeguati titoli professionali.Â
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
Diritto
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per genericità , articolato in fatto.
La sentenza impugnata, con adeguata motivazione, e con l’applicazione corretta della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia, ha rilevato come la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non determina una delega effettiva delle funzioni e, quindi, non esonera il datore di lavoro dagli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La giurisprudenza di questa Corte sul punto, infatti, è costante nel ritenere inidonea la nomina del responsabile, del servizio di prevenzione e protezione, ad escludere la responsabilitĂ del datore di lavoro: « La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilitĂ in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale)» (Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017 – dep. 19/05/2017, Rescio, Rv. 27028601; vedi anche Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).
Sul punto, del resto, il ricorso è estremamente generico, limitandosi a sostenere che la mera nomina, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, escluderebbe l’elemento soggettivo.
Alla dichiarazione di inammissibilitĂ consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.Â
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Fonte CassazioneWeb Photo by Chris Barbalis on Unsplash