Cassazione Penale, sentenza n. 39134 pubblicata il 29 agosto 2018 – Uso di un carrello elevatore privo di lampeggiante.
Cassazione Penale, sentenza n. 39134 pubblicata il 29 agosto 2018 – Uso di un carrello elevatore privo di lampeggiante e investimento da parte di un altro mezzo: responsabilità del capo turno.
La Corte di Appello di Lecce, in parziale modifica della sentenza di primo grado quanto alla posizione del coimputato R.G., per quanto rileva in questa sede, ha confermato la condanna alla pena sospesa di un mese di reclusione di G.R. per il reato di cui agli artt. 113 e 590, terzo comma, cod.pen. in relazione all’art. 583, secondo comma, cod.pen., per avere, quale dipendente della C.s.p.a., con la mansione di capo turno squadra di pulizia, cagionato lesioni gravissime a S.F., altro dipendente della C. s.p.a., per negligenza, imprudenza, inosservanza delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro, consistita nel consentire a quest’ultimo di usare un carrello elevatore privo di lampeggiante funzionante sul tetto della cabina guida, determinandone l’investimento da parte di altro mezzo (fatto del 5 marzo 2009).
- Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, G.R., che ha dedotto 1) la violazione dell’art. 590, terzo comma, cod.pen., atteso che il datore di lavoro aveva formato il lavoratore su tutte le cautele utili a neutralizzare il rischio derivante dal suo comportamento imprudente, sicché la condotta della persona offesa che ha violato il punto 1.6.2 dei controlli prima dell’avviamento, prescritti dal manuale di uso e manutenzione del carrello, omettendo di rilevare l’omesso funzionamento del lampeggiante di segnalazione, è abnorme e interruttiva del nesso di causalità; 2) il vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p., essendo emerso dalle deposizioni testimoniali il funzionamento del lampeggiante, i cui guasti avrebbero dovuto essere segnalati.
Diritto
- Osserva preliminarmente la Corte che il reato contestato all’imputato contestato all’imputato è prescritto, trattandosi di fatto commesso in data 5/03/2009, in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, il termine massimo di prescrizione deve ritenersi stabilito in sette anni e mezzo in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, c. p.
Né il ricorso presenta profili di inammissibilità ostativi alla declaratoria della causa estintiva. Va parimenti escluso l’emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, c.p.p.. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezioni ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2, c.p.p. l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputato impone l’applicazione della causa estintiva.
- Va disposto, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, essendo il reato contestato estinto per prescrizione.
- Il ricorso è infondato agli effetti civili: in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale (Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259227). Più precisamente, in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015 Ud., Rv. 263386). La violazione del manuale di uso e manutenzione del carrello, da parte del lavoratore, non può, dunque, esonerare il datore di lavoro o il suo preposto dalla responsabilità per violazione dell’obbligo di vigilanza.
L’ulteriore motivo è parimenti infondato, in quanto non denuncia una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma si limita a proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quelle effettuata dai giudici di merito che, in modo congruo e lineare, in base al mancato rinvenimento della campana del lampeggiante o di frammenti della stessa nel luogo dell’incidente; allo stato di ossidazione del lampeggiante, rilevato dal c.t. del P.M.; alla fissazione del dispositivo luminoso alla cappotte del carrellino con silicone, essendo i fili elettrici tranciati, hanno ritenuto il carrello elettrico privo di lampeggiante di segnalazione funzionante sul tettuccio. Detta versione risulta, inoltre, in contrasto con le allegazioni sottese alla formulazione della prima censura.
Va ricordato, difatti, che nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 Ud., dep. 31/03/2015, Rv. 262965). Del resto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili Così deciso 19 giugno 2018.