Cassazione Penale, sentenza n. 40939 del 24 settembre 2018 – Caduta a terra da una pedana metallica di un ponte a cavalletti. Responsabilità del coordinatore.
Cassazione Penale, sentenza n. 40939 del 24 settembre 2018 – Caduta a terra da una pedana metallica di un ponte a cavalletti. Responsabilità del coordinatore per la sicurezza per il mancato coordinamento delle imprese.
- M.S., a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa il 26 settembre 2017, che, concesse la sospensione condizionale e la non menzione della pena, confermava nel resto la sentenza con cui il Tribunale di Ferrara, ritenutolo responsabile del reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen., in relazione all’art. 583, comma 1, n. 1, c. p., lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione che, ai sensi degli artt. 53 ss., L. n. 689/81, sostituiva con la pena pecuniaria di euro 30.000,00 di multa.
- Al M.S. è ascritto il reato di cui all’art. 590, comma 3, c. p. in relazione all’art. 583, comma 1, cod. pen., perché – nella qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in un cantiere edile sito in Cento (Fe), per colpa specifica, consistita nella violazione dell’art. 92, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, per non avere assicurato, tramite opportune azioni di controllo, il rispetto delle disposizioni di sicurezza contenute nel piano di sicurezza e coordinamento relative alle lavorazioni svolte dalla Ditta N. s.r.l. di A.G., con particolare riferimento alle voci «utilizzo di ponti su cavalletti», «lavorare sui ponteggi», «opere di falegname» e, comunque, per colpa generica – cagionava ad A.G., legale rappresentante della Ditta N., lesioni (frattura pilone tibiale e perone distale dx), da cui derivava l’incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, in conseguenza di una caduta a terra da una pedana metallica di un ponte a cavalletti da un’altezza di circa m. 1,2. Fatto accaduto in Cento, il 12 marzo 2010.
- Il ricorrente illustra quattro motivi di ricorso, tutti incentrati sulla violazione di norme processuali stabilite a pensa di nullità per totale assenza di motivazione e vizio motivazionale dedotti in relazione: agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per una descrizione del fatto diversa nell’imputazione e nella sentenza; alla mancata individuazione della prudenza e della vigilanza che avrebbe impedito l’evento; all’efficacia causale del piano di coordinamento rispetto alla specifica vicenda; ai criteri di commisurazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
- Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
- Nella giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata una interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell’imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull’addebito che gli attribuiscano contenuti in ordine ai quali le parti – e in particolare l’imputato – non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico. Sia pure a mero titolo di esempio, può citarsi la massima per la quale «ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione» (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278).
Nella specifica materia dei reati colposi la concreta applicazione delle indicazioni giurisprudenziali incorre in alcune peculiari difficoltà, derivanti dal fatto che la condotta colposa – in specie omissiva e massimamente se commissiva mediante omissione – può essere identificata solo attraverso la integrazione del dato fattuale e di quello normativo, con un continuo trascorrere dal primo al secondo e viceversa. Mentre nei reati dolosi – in specie commissivi – la condotta tipica risulta identificabile per la sua corrispondenza alla descrizione fattane dalla fattispecie incriminatrice (reati di pura condotta) o per la sua valenza eziologica (reati di evento), nei reati omissivi impropri colposi la condotta tipica può essere individuata solo a patto di identificare la norma dalla quale scaturisce l’obbligo di facere e la regola cautelare che avrebbe dovuto essere osservata. Quest’ultima, in particolare, può rinvenirsi in leggi, ordini e discipline (colpa specifica), oppure in regole sociali generalmente osservate o prodotte da giudizi di prevedibilità ed evitabilità (colpa generica).
Com’è evidente, l’una e l’altra operazione sono fortemente tributarie della precisa identificazione del quadro fattuale determinatosi e nel quale si è trovato inserito l’agente/omittente; tanto che una modifica anche marginale dello scenario fattuale può importare lo stravolgimento del quadro nomologia) da considerare. Di qui il ricorrente richiamo da parte della giurisprudenza di legittimità alla necessità di tener conto della complessiva condotta addebitata come colposa e di quanto è emerso dagli atti processuali; ove risulti corrispondenza tra tali termini, al giudice è consentito di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, perché sostanzialmente non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (ex multis, Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco e altro, Rv. 257902). L’accento posto sul concreto svolgimento del giudizio marginalizza – nella ricerca di criteri guida nella verifica del rispetto del principio di correlazione – un approccio fondato sulla tipologia dell’intervento dispiegato dal giudice (ad esempio, quello che si rifà alla presenza di una contestazione di colpa generica per affermare l’ammissibilità di una dichiarazione di responsabilità a titolo di colpa specifica).
Può aggiungersi, in questa sede, che la centralità della proiezione teleologica del principio in parola conduce a ritenere che, ai fini della verifica del rispetto da parte del giudice del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza, è decisivo che la ricostruzione fatta propria dal giudice sia annoverabile tra le (solitamente) molteplici narrazioni emerse sul proscenio processuale (ferma restando l’estraneità al tema in esame della qualificazione giuridica del fatto). La principale implicazione di tale assunto è che, dando conto del proprio giudizio con la motivazione, il giudice è chiamato ad esplicare i dati processuali che manifestano la presenza della «narrazione» prescelta tra quelle con le quali si sono confrontate le parti, direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente.
- La motivazione fornita dalla Corte di appello appare congrua, adeguata, completa e coerente. La stessa ricorda che nel cantiere in questione lavoravano più imprese, di talché l’obbligo del controllo e del coordinamento, da parte dell’imputato, era maggiormente pregnante. Dopo aver predisposto il PSC, questi non ha coordinato le varie attività, posto che su di lui gravava l’obbligo di fare in modo che le prescrizioni previste venissero concretamente osservate. In particolare, dall’istruttoria dibattimentale era emerso che il ricorrente si fosse recato in cantiere il 24 febbraio mentre l’infortunio avvenne oltre 15 giorni dopo detto controllo. La condotta è stata tanto più imprudente quando si consideri che ad operare nel cantiere, per un considerevole periodo di tempo, erano molte imprese i cui titolari, privi di coordinamento, agivano ciascuno di testa propria. Il Giudice di appello evidenzia come l’assenza in cantiere del M.S. abbia consentito che si adoperasse uno strumento usurato e in condizioni tali da non reggere il peso del lavoratore.
Né la condotta imprudente tenuta dal coimputato, rimasto pure vittima dell’incidente sul lavoro, esime il ricorrente dalle sue responsabilità, atteso che il suo compito era proprio quello di vigilare sulla osservanza delle regole che avrebbero garantito la sicurezza nello svolgimento delle diverse attività.
- In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è, invero, titolare di una posizione di garanzia – che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica – in quanto gli spettano compiti di alta vigilanza, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. (Sez. 4, sent. n. 45862 del 14/09/2017, Prina, Rv. 271026).
La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità.
- Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Sul punto, la Corte del merito dà pieno conto delle ragioni della pena irrogata, considerata assai mite se considerata la gravità del reato e delle sue conseguenze.
- Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 luglio 2018
Fonte: Cassazione Web