Cassazione Penale, sentenza n. 41699 del 26 settembre 2018 – Raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dai lavori stradali

Raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dai lavori stradali

Con sentenza del 3 maggio 2017 il Tribunale di Terni ha dichiarato M.S. responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (ascrittogli per avere, quale direttore dei lavori della S.r.l. A., nell’ambito della esecuzione di lavori stradali, abbandonato in assenza di autorizzazione rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione e miscele bituminose), condannandolo alla pena di euro 4.000,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Con un primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 40, comma 2, cod. pen., e 256, comma 1, e 192, comma 1, d.lgs. 152/2006, e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Ha esposto che, benché l’imputazione facesse riferimento al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006, il rinvio all’art. 192 del medesimo d.lgs. 152/2006 lasciava supporre che la condotta contestata fosse quella di cui al secondo comma dell’art. 256 d.lgs. 152/2006, cioè l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, che costituisce reato proprio, che può essere commesso dal titolare di imprese o dai responsabili di enti, qualifica che l’imputato non possedeva, in quanto era il direttore dei lavori dall’esecuzione dei quali era derivata la produzione dei rifiuti, ma non anche l’esecutore degli stessi.

Il Tribunale aveva, quindi, erroneamente affermato la sua responsabilità, quale direttore dei lavori, per non avere impedito la condotta di abbandono dei rifiuti, nonostante il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità circa l’insussistenza di un obbligo a carico del committente o del direttore dei lavori di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla impresa appaltatrice, o di garantire che la stessa sia effettuata correttamente, non essendo stato accertato alcun coinvolgimento diretto del ricorrente o un qualsiasi contributo commissivo nelle operazioni di illecita gestione dei rifiuti derivanti dal cantiere. Per tali ragioni risultava, inoltre, insussistente l’elemento soggettivo del reato, non essendogli stato mosso alcun rimprovero o individuati suoi comportamenti negligenti o, comunque, colposi.

Ha, inoltre, esposto che nel progetto esecutivo dei lavori stradali in questione era stato previsto che i materiali inerti di risulta fossero riutilizzati come sottoprodotti per la realizzazione del rilevato stradale, riutilizzo poi regolarmente avvenuto, come dimostrato dal computo metrico e dalla contabilità finale dei lavori; proprio in vista e strumentalmente a tale riutilizzo i materiali di risulta delle opere di demolizione erano stati temporaneamente depositati all’interno dell’area di cantiere e in un fondo adiacente, previa acquisizione della disponibilità della stessa. Il compito di selezionare, tra i residui della attività di scavo, i materiali che possano essere considerati sottoprodotti e riutilizzati senza preventivo trattamento, spetta, poi, all’appaltatore. Egli, inoltre, avendo rilevato nel corso di un sopralluogo la presenza nei siti di stoccaggio anche di materiale bituminoso e plastico, aveva emesso immediatamente un ordine di servizio, indirizzato all’impresa appaltatrice e al responsabile del procedimento, con cui aveva ordinato l’immediata rimozione del materiale da smaltire come rifiuto, autorizzando il solo impiego di quello inerte utile per l’utilizzo in cantiere; tale disposizione era stata ribadita in un successivo sopralluogo, effettuato congiuntamente agli agenti di polizia giudiziaria e al personale dell’ARPA, cosicché doveva essere esclusa qualsiasi forma di concorso nella attività illecita contestata e anche qualsiasi addebito di negligenza.

Con un secondo motivo ha lamentato violazione dell’art. 133 cod. pen. e ulteriore contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, nella parte relativa alla determinazione della pena, riguardo alla quale il Tribunale, pur avendo qualificato la condotta come colposa, aveva, contraddittoriamente, fatto riferimento alla intensità del dolo dell’agente.
2.3. Con un terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 62 bis, 163 e 164 cod. pen. e ulteriore contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui non erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, senza illustrarne con chiarezza i motivi, indicati in ragioni di ordine pratico non meglio esplicitate dal Tribunale.

Diritto

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La contestazione del reato in relazione al quale è stata affermata la responsabilità del ricorrente riguarda una condotta di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi: ciò si desume sia dal richiamo all’art. 192, comma 1, d.lgs. 152/2006 (che vieta l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo), sia dalla stessa descrizione della condotta, che fa riferimento a un abbandono dei rifiuti provenienti dalla attività di costruzione e demolizione e di miscele bituminose; la responsabilità dell’imputato è stata affermata, in relazione a tale condotta, per la sua veste di direttore dei lavori della S.r.l. A., committente dei lavori di miglioramento e messa in sicurezza della mobilità nel Comune di Città della Pieve.

Va dunque osservato che, come peraltro evidenziato dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, questa Corte ha già affermato che il direttore dei lavori di un cantiere non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e denuncia (Sez. 3, n. 44457 del 21/10/2009, Leone, Rv. 245269, relativa a fattispecie in tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti all’interno di un cantiere edile).

Il committente di lavori edili, al pari dell’appaltante nell’ipotesi del subappalto, e il direttore dei lavori non hanno alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice, né di garantire che la stessa venga effettuata correttamente (Sez. 3, n. 25041 del 25/05/2011, Spagnuolo, Rv. 250676, relativa a una ipotesi di deposito incontrollato di materiali di risulta edile, provenienti dai lavori di recupero abitativo del sottotetto di un immobile, in violazione delle disposizioni sul deposito temporaneo), perché l’obbligo di garanzia in relazione all’interesse tutelato e al corretto espletamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti connessi all’attività edificatoria incombe sull’appaltatore dei lavori (Sez. 3, n. 35692 del 05/04/2011, Taiuti, Rv. 251224, relativa a una ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti; cfr. anche Sez. 3, n. 11029 del 05/02/2015, D’Andrea, Rv. 263754; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 40618 del 22/09/2004, Bassi, Rv. 230181).

Ai sensi dell’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti rispondono, dunque, salvi i casi di concorso, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

Nel caso in esame la responsabilità dell’imputato è stata, invece, impropriamente affermata perché ritenuto titolare di una posizione di garanzia, ritenendolo obbligato a vigilare sul corretto espletamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dai lavori stradali affidati dalla S.r.l. A. a terzi, di cui l’imputato era il direttore per conto della committente, che furono eseguiti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici per conto della suddetta A.

Tale affermazione non è, però, corretta, non sussistendo detta posizione di garanzia, incombente solamente sui titolari delle imprese o degli enti che producano i rifiuti o eseguano i lavori, con la conseguente erroneità della affermazione di responsabilità dell’imputato, fondata sul rilievo di una insussistente posizione di garanzia.

Non è stato, poi, accertato un concorso dell’imputato in tale condotta, essendo solamente stata evidenziata dal Tribunale la sua consapevolezza del compimento di tale attività di abbandono (o deposito incontrollato) dei rifiuti provenienti dalla attività di sistemazione del fondo stradale, affidati ad altre imprese, del resto derivante dalla sua veste di direttore dei lavori, da cui non può, però, trarsi la prova di una sua partecipazione attiva a tale condotta, che non era obbligato a prevenire, e di cui non può quindi rispondere come garante.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non avere l’imputato commesso il fatto, non essendo stato accertato un apporto concorsuale del direttore dei lavori alla realizzazione della attività illecita contestata né potendo lo stesso trarsi dalle considerazioni svolte dal Tribunale riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, non essendo stata accertata una condotta attiva del ricorrente.

P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l’imputato commesso il fatto. Fonte: CassazioneWeb

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