Cassazione Penale, sentenza n. 8092 del 25 febbraio 2019 – Responsabilità del coordinatore per la sicurezza e del preposto

Cassazione Penale, sentenza n. 8092 del 25 febbraio 2019 – Precipita a causa della rottura delle assi costituenti piani di calpestio. Responsabilità del coordinatore per la sicurezza e del preposto.

La Corte di appello di Bari il 13 ottobre 2017, in riforma della sentenza emessa all’esito del dibattimento dal Tribunale di Trani il 18 febbraio 2016, appellata dagli imputati, sentenza con la quale G.R., A.R. e M.R. sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti di F.F., con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 7 maggio 2008, e, in conseguenza, condannati alla pena stimata di giustizia (quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa), oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, in forma generica e con assegnazione di provvisionale, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

In estrema sintesi, i giudici di merito hanno ritenuto gli imputati, nelle qualità di datore di lavoro, titolare dell’omonima impresa edile individuale e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, G.R., di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, A.R., e di preposto al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi, M.R., responsabili della caduta dall’alto, da circa sei metri, di F.F., muratore specializzato dipendente della ditta “Impresa edile G.R.”, che, mentre lavorava in quota, al quarto piano, all’interno di un cantiere edile, intento a collaborare alla realizzazione di palazzine di cinque piani, era precipitato a causa della rottura delle assi costituenti piani di calpestio, siccome non idonee e spesse meno di tre centimetri, mentre per i ponteggi l’art. 122 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che richiama l’allegato XVIII, punto 2.1.4., “Intavolati”, prescrive uno spessore di almeno 5 centimetri, provocandosi varie fratture, anche craniche e vertebrali, da cui derivavano 151 giorni di malattia, residuando all’infortunato postumi di invalidità permanente del 16 %.Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati A.R. e M.R. (la decisione è divenuta irrevocabile il 27 febbraio 2018 per G.R.), tramite separati ricorsi affidati a distinti difensori, affidandosi a più motivi, con i quali denunziano violazione di legge e difetto motivazionale.

Il ricorso nell’interesse di A.R. è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo censura violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. a causa della mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza.

Mentre, infatti, nell’editto elevato dal Pubblico Ministero si legge di una contestazione per condotta colposa commissiva o attiva, per avere, cioè, predisposto e installato tavole di spessore inferiore al consentito, si osserva che i giudici di merito avrebbero totalmente trascurato che nel piano di sicurezza e coordinamento (acronimo: P.S.C.) elaborato dall’imputato e già prodotto al Tribunale all’udienza dei 14 febbraio 2005 si legge che andavano utilizzate tavole con i requisiti prescritti dalla legge, in dettaglio indicati, e che sia il coimputato, assolto in primo grado, OMISSIS i testimoni OMISSIS hanno parlato di assi spesse 5 centimetri.

Ciò posto, si sottolinea che la sentenze di merito addebitano all’imputato una condotta omissiva, consistita nell’avere omesso di controllare le modalità di organizzazione del cantiere e, in particolare, l’impiego di tavole non a norma: in conseguenza, il mutamento del profilo dell’addebito, da colposo commissivo, contestato, a colposo omissivo, ritenuto, integrerebbe nullità per violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., sottolineandosi, peraltro, che all’imputato non è mai stata contestata colpa generica, ma soltanto specifica.

Mediante il secondo motivo lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al secondo motivo dell’atto di appello, avente ad oggetto la posizione di garanzia dell’imputato A.R..

Richiamata testualmente la parte della motivazione della sentenza di appello (pp. 5-6 e 10) in cui si afferma la sussistenza di una posizione di garanzia dell’imputato, si sottopone a serrata critica la stessa.

Si assume, in primo luogo, che non corrisponde al vero che l’imputato abbia omesso di recarsi per un lungo periodo di tempo nel cantiere, circostanza fattuale in cui la Corte di merito ravvisa trascuratezza (pp. 10-11), in quanto il verbale di accesso immediatamente precedente al giorno del sinistro (7 maggio 2008) risale al 18 aprile 2008, cioè a 19 giorni prima; comunque – si osserva – non vi è obbligo di redigere verbali di verifica, sicché non può dirsi che non vi siano stati altri accessi.

Si evidenzia, poi, la parzialità del dato riferito dalla Corte circa i plurimi rilievi mossi alla ditta G.R. da A.R., nella veste di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (p. 10), poiché si è trascurato che tutte le difformità segnalate erano state, via via, eliminate, come affermato dalla difesa nell’appello (alle pp. 8-10), non oggetto di alcuna confutazione.

Operate tali puntualizzazioni, si assume che i giudici di merito non si sarebbero conformati ai principi di diritto posti dalla S.C. nelle plurime sentenze, che espressamente si richiamano, circa la non necessiti di costante presenza del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione e la doverosità dello svolgimento di un’attività professionale che il ricorrente ritiene di avere compiutamente svolto e documentato.

La Corte di merito, inoltre, avrebbe omesso di pronunziarsi sul tema, che era stato posto dalla difesa con la memoria del 28 giugno 2017, in pari data depositata, cui si richiamano espressamente (anche) i dicta di Sez, 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 267735, e di Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie e altro Rv. 247536, della verifica circa la accidentalità e contingenza dell’Infortunio ovvero, all’opposto, della riconducibilità dello stesso alla configurazione di base, strutturale, della lavorazione, soltanto in questo ultimo caso – si evidenzia – emergendo, in negativo, il compito di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Si duole, infine, della mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla doglianza contenuta nel primo motivo dell’appello avente ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza dibattimentale del Tribunale di Trani del 5 febbraio 2016 di esclusione del testimone M.R., che rivestiva la qualifica di direttore tecnico di cantiere.

La motivazione svolta alla p. 11 della sentenza impugnata, che si riferisce alla lettera, non solo sarebbe basata su clausole di stile ma, nel fare riferimento ad una possibile corresponsabilità di M.R., dimostrerebbe ulteriormente il fraintendimento delle varie posizioni di garanzia da parte dei giudici di merito….scarica sentenza completa  Fonte Cassazione Web   Photo by Chris Gray on Unsplash

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