Decreto lavoro n. 48/2023 conversione in legge
Il 3 luglio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 85 di conversione in legge con modificazioni del “Decreto Lavoro” n. 48/2023
Il Decreto legge del 04/05/2023 ha apportato nuove modifiche al D.lgs. 81/08 prevedendo nuovi obblighi per: datore di lavoro, medico competente e lavoratore autonomo.
Il 3 luglio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 85 di conversione in legge con modificazioni del “Decreto Lavoro” n. 48/2023, che introduce interventi in materia di rafforzamento delle regole di tutela contro gli infortuni, della sicurezza e del sistema dei controlli ispettivi.
Quali sono gli articoli del d.lgs. 81/2008 modificati?
Le modifiche apportate con il decreto lavoro al D.Lgs. 81/08 riguardano i seguenti articoli:
- Art. 18: “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”
- Art. 21: “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi”
- Art. 25: “Obblighi del medico competente”
- Art. 37: su “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
- Art. 71: “Obblighi del datore di lavoro”
- Art. 72: “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”
- Art. 73: “Informazione, formazione e addestramento”
- Art. 87: “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”
Quali sono le principali novità del Decreto Lavoro n. 48/2023?
Il Decreto Lavoro non modifica molti aspetti rispetto al D.L. del 4 maggio 2023, le principali novità riguardano:
- Per le sedi delle istituzioni scolastiche, il documento di valutazione dei rischi deve essere integrato con la programmazione degli interventi necessari a prevenire i rischi “strutturali” al limite delle risorse disponibili. Resta l’obbligo del dirigente che se, sulla base della valutazione svolta, rileva la sussistenza di un pericolo grave e immediato, può interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione.
- Il medico competente chiede la precedente cartella sanitaria al nuovo dipendente in fase di visita medica preventiva o in fase preassuntiva.
- Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori possono dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti anche avendo conseguito la laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4.