Denaro al fine di evitare la verifica in ordine alle violazioni in materia di sicurezza.

Cassazione Penale sentenza n. 30126  del 02 agosto 2021 – Denaro al fine di evitare la verifica in ordine alle violazioni in materia di sicurezza: reato di induzione indebita per l’Ispettore del Servizio prevenzione e sicurezza.

 

Con ricorso a firma del difensore di fiducia, F. B. impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che, confermando quella di primo grado, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie, emessa in relazione al reato di induzione indebita di cui all’art. 319 – quater cod. pen., previa diversa qualificazione dell’originaria contestazione di concussione. In particolare, al F.B. si contesta di aver abusato della qualità di ispettore del Servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, ottenendo il versamento da parte di B.DP., direttore di stabilimento presso un cantiere navale, la consegna della somma di euro mille, al fine di evitare la “scrupolosa ed analitica” verifica in ordine alle violazioni in materia di sicurezza.
2. Il ricorso per cassazione si articola in quattro motivi, sintetizzati nei limiti di cui all’art.173, disp.att., cod. proc. pen.
2.1. Con i primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, si deducono plurimi vizi della motivazione, sul presupposto che la corte d’appello avrebbe travisato ed erroneamente valutato le testimonianze acquisite. Mediante un articolato esame delle testimonianze, sono stati evidenziati i singoli passaggi delle deposizioni che consentirebbero di escludere l’effettiva esistenza di una condotta induttiva del F.B., essendosi, in particolare, evidenziato come i protagonisti della vicenda hanno escluso che il F.B. avesse effettivamente condotto l’attività ispettiva con modalità vessatorie, né questa aveva comportato un effettivo rallentamento nell’attività di cantiere, sicché non sarebbe identificabile alcun effettivo interesse a raggiungere un accordo illecito, finalizzato a mitigare i controlli. Ancor meno si giustificherebbe, nell’ambito di un accordo illecito rivolto a favorire la società da cui dipendeva il B.DP., il fatto che quest’ultimo avesse utilizzato fondi propri per assecondare la richiesta del F.B., circostanza che dimostrerebbe l’insussistenza di un effettivo interesse da parte della società ad evitare i controlli da parte dell’imputato.
Per converso, viene stigmatizzato il fatto che il B.DP. abbia ampiamente programmato la consegna del denaro al F.B., premurandosi – fin dal 17 gennaio 2012 – di far fotocopiare le banconote, successivamente consegnate all’imputato, prima ancora che questi avesse formulato alcuna richiesta di denaro. Infine, si evidenzia come la Corte di appello avrebbe immotivatamente escluso qualsivoglia rilevanza alla spiegazione alterativa fornita dall’imputato, secondo cui la somma di denaro era stata consegnata a titolo di riconoscimento per il fatto che il F.B., in precedenza, aveva messo a disposizione della società dalla quale dipendeva il B.DP. una barella per il trasporto degli infortunati. L’esclusione della rilevanza probatoria dell’apporto conoscitivo proveniente dall’imputato era stata motivata in ragione del fatto che la giustificazione non era stata offerta nell’immediatezza, in tal modo sovvertendo la regola che garantisce all’imputato
il diritto al silenzio.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta il vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante sia stata ritenuta la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 322 – ter cod. pen.
2.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge, ritenendosi insussistente sia l’abuso prevaricatore del pubblico agente che lo stato di soggezione psicologica del privato; inoltre, si contesta l’erronea qualificazione del reato quale induzione indebita consumata, posto che, avendo il privato non inteso accondiscendere alle pressioni indebite, il fatto avrebbe potuto al più integrare il tentativo del reato previsto dall’art.319 – quater cod. pen.

1. Il ricorso proposto dall’imputato è fondato esclusivamente per quanto concerne la qualificazione giuridica del fatto, mentre le ulteriori doglianze vanno rigettate.

2. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente essendo relativi a vizi motivazionali, sono infondati, in quanto introducono una ricostruzione alternativa del fatto, peraltro basata su una lettura frammentaria delle prove orali e senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Il ricorrente ha proceduto ad una meticolosa enucleazione di singole affermazioni contenute nelle deposizioni testimoniali che, lette congiuntamente, dovrebbero condurre a ritenere che il F.B. non aveva posto in essere alcuna attività vessatoria e, soprattutto, che in conseguenza delle verifiche ispettive presso il cantiere navale non si era determinato alcun rallentamento o intralcio della prosecuzione dei lavori.
A riprova si adduce il fatto che il F.B., in concreto, non aveva affatto evidenziato una molteplicità di violazioni alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro e, comunque, la sua attività ispettiva non veniva percepita come vessatoria.
Peraltro, gran parte delle violazioni riscontrate dal F.B. riguardavano non già la P. Y. – società dalla quale dipendeva il B.DP. – bensì le ditte subappaltatrici che operavano presso il cantiere navale, il che farebbe ulteriormente venir meno la presunta capacità induttiva della condotta dell’imputato. Si è evidenziata, altresì, l’assoluta sproporzione tra il peso economico e la disponibilità di professionalità di elevato livello della P. Y. e le pressioni esercitate, al fine di dimostrare che il soggetto indotto ben difficilmente sarebbe stato messo in difficoltà dalle condotte vessatorie del F.B., connotate da una marginale offensività.
In definitiva, la tesi del ricorrente è che dall’intera ricostruzione in fatto non emergerebbe in alcun modo un effettivo abuso di poteri idoneo ad indurre il B.DP. a dare o promettere denaro, in cambio di un atteggiamento meno rigoroso del F.B..
2.1. La ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte di appello, in maniera del tutto sovrapponibile a quella contenuta nella sentenza di primo grado, risulta immune da vizi logici e, pertanto, non può essere sovvertita sulla base della mera prospettazione di una lettura alternativa proposta dalla difesa dell’imputato.
La sentenza impugnata, invero, si fonda su un apparato motivazionale pienamente logico e coerente, evidenziando come presso il cantiere della P. Y. era stato disposto il sequestro dei ponteggi, in conseguenza di violazioni alla normativa in tema di sicurezza; successivamente al dissequestro parziale, il B.DP. riferisce che i controlli della ASL si erano intensificati e che tra i vari ispettori vi era il F.B. che appariva particolarmente puntiglioso. In occasione di colloqui tra il B.DP. ed il F.B., questi aveva ripetutamente fatto intendere che in cambio di regalie avrebbe avuto un atteggiamento più “comprensivo”.
Il B.DP. avrebbe acconsentito ad una prima dazione pari ad €1.500,00 (non oggetto di contestazione) ma, successivamente, il F.B. avrebbe reiterato le richieste di denaro, tant’è che il B.DP. si era risolto a denunciare quanto stava avvenendo.
Il B.DP., intuendo che le allusioni del F.B. sarebbero ben presto sfociate in una ulteriore richiesta di denaro, predisponeva la somma di €1.000,00 composta da banconote che venivano fotocopiate dalla polizia giudiziaria. Sottolinea la Corte di appello come, a seguito di una conversazione intercettata il 27 gennaio 2012, con la quale il B.DP. ed il F.B. convenivano di incontrarsi, veniva predisposto un servizio di osservazione che confermava l’incontro tra i due. Peraltro, in tale occasione i predetti venivano anche intercettati in ambientale a bordo dell’autovettura del B., sicché si aveva modo di captare il tenore della conversazione nel corso della quale l’imputato, con toni allusivi e mai diretti, ribadiva più volte l’opportunità per il B.DP. di mantenere buoni rapporti con lui. Subito dopo che i due si erano separati, il F.B. veniva fermato e trovato in possesso di una busta contenente la somma di €1.000,00 costituita dalle banconote precedentemente fotocopiate.
2.2. Orbene, dall’esame della motivazione della sentenza impugnata e la comparazione con le presunte incongruenze denunciate con i primi due motivi di ricorso, emerge chiaramente come la stessa conformazione delle doglianze evidenzia il reale intento perseguito dal ricorrente di conseguire una non consentita revisione del merito del giudizio.
Per consolidata giurisprudenza, il ricorso per cassazione non può fondarsi sulla base di prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv.265482; principio ribadito anche recentemente da Sez.6, n.5465 del 4/11/2020, dep.2021, Rv.280601).
Va conseguentemente ribadito che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965; Sez. 2, n.9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv.280747).
Applicando tali principi al caso di specie, emerge l’assoluta carenza di vizi intrinseci della motivazione recepita nella doppia conforme sentenza di condanna adottata dai giudici di merito, fondata su solide argomentazioni ed elementi fattuali – la ricezione del denaro – in alcun modo confutabili e tali da escludere possibili letture alternative della vicenda storica.

3. Anche il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, va rigettato. La corte di appello ha, sia pur sinteticamente, motivato il diniego delle generiche, né tale decisione è incompatibile con il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323 – bis cod. pen.
La circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni altra caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato (Sez.6, n.30178 del 23/5/2019, Findarò, Rv.276280). Il fatto che l’attenuante in questione imponga una valutazione dei plurimi aspetti di offensività dei reati
contro la pubblica amministrazione cui si applica, importa anche di valutare in concreto qual è l’elemento valorizzato ai fini del riconoscimento della stessa. Proprio per tale ragione, si è precisato che qualora la circostanza attenuante speciale di cui all’art.323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. (Sez.6, n.3774 del 13/11/2018, dep.2019, Pianese, Rv.275045).
Tale criterio di valutazione va attuato anche in ordine ai rapporti con le attenuanti generiche, considerando che queste ultime presuppongono un complessivo giudizio sulla condotta, che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti ai fini della graduazione dell’offensività secondo i criteri di cui all’art.62-bis, comma 2, cod. pen.
Quanto detto comporta che ove l’attenuante speciale di cui all’art. 323-bis cod. pen. sia riconosciuta essenzialmente in considerazione della minima rilevanza del profitto conseguito, ciò non comporta affatto un giudizio complessivo sulla tenuità del fatto, tale da porsi in antitesi con il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Peraltro, nel caso di specie la Corte di appello ha, sia pur sinteticamente, motivato l’esclusione delle attenuanti generiche, sottolineando la pervicacia della condotta induttiva, osservazione che va condivisa, in considerazione della ricostruzione complessiva della vicenda. Ne consegue il rigetto del motivo di ricorso, in applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e il cui esercizio va motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201).

4. Il quarto motivo di ricorso si compone di due diverse contestazioni. La prima attiene alla sussistenza o meno di una condotta “induttiva”, manifestazione dell’abuso dei poteri da parte del F.B. e di una posizione di soggezione del privato. Trattasi di una questione che, pur se proposta come violazione di legge, attiene essenzialmente all’aspetto motivazionale, contestandosi che la condotta accertata in sentenza sia idonea ad integrare gli elementi costitutivi del reato di cui all’art.319 – quater cod. pen.
Richiamando quanto in precedenza osservato, va ribadito che la sentenza ha ampiamente dato conto delle ragioni per cui la condotta del F.B. è il frutto di un esercizio distorto del potere pubblicistico, finalizzato ad indurre il privato all’indebita dazione di denaro, sicchè deve ritenersi infondata la tesi secondo cui difetterebbe l’idoneità della condotta induttiva.

4.1. Maggiore attenzione richiede, invece, l’ulteriore aspetto, relativo alla qualificazione della condotta in termini di tentativo di induzione indebita, avendo il ricorrente lamentato la mancata applicazione del principio di diritto secondo cui la resistenza del privato rispetto alla condotta induttiva comporta l’esclusione della consumazione del reato.
In punto di fatto deve rilevarsi che effettivamente il B.DP. aveva, ab origine, deciso di non accondiscendere alle richieste indebite, tant’è che aveva denunciato il fatto ben prima della dazione del denaro (novembre 2011) ed aveva provveduto a far contrassegnare le banconote (fin dal 17 gennaio 2012), proprio per agevolare il successivo accertamento della loro ricezione da parte del F.B., qualora la dazione fosse stata effettivamente richiesta.
Lo schema di svolgimento del fatto rientra appieno nell’ipotesi tentata, per come ricostruita dalla prevalente giurisprudenza, secondo cui le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l’evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente (Sez.6, n.3750 de 21/10/2020, dep. 2021, Terracciano, Rv.280834; Sez.6, n. 35271 del 22/06/2016, Mercadante, Rv. 267986; Sez.6, n.6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265901; Sez.6, n.46071 del 22/07/2015, Scarcella, Rv. 265351; si veda anche, in motivazione, Sez.U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258470).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che, prima ancora della formulazione di una effettiva richiesta di dazione, il B.DP. aveva già da tempo allertato le forze dell’ordine, consentendo a quest’ultime di monitorare l’incontro, di predisporre l’intercettazione ambientale e di rinvenire il denaro, precedentemente fotocopiato, indosso al F.B.. In tale contesto, la fase preparatoria e la successiva dazione sono state poste in essere nella consapevolezza, in capo all’indotto, che il reato non sarebbe giunto a consumazione, proprio perché la dazione era essenzialmente finalizzata a consentire il solo accertamento del fatto.

5. Il fatto così come accertato dai giudici di merito va, pertanto, qualificato come induzione indebita tentata ai sensi degli artt. 56 e 319-quater c.p., e la sentenza gravata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio in ordine al conseguente trattamento sanzionatorio.
A norma dell’art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata la irrevocabilità della sentenza sull’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Qualificato il fatto contestato al ricorrente come tentativo di induzione indebita, annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.

Fonte: CassazioneWeb

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