Designazione datore di lavoro nella P. A., differenze con la delega di funzione
Cassazione Penale, sentenza n. 9343 del 9 marzo 2021 – Designazione del datore di lavoro nella Pubblica amministrazione: differenze con la delega di funzione ex art. 16, D. Lgs. 81/08.
Con sentenza del 10 luglio 2020 il tribunale di Gela condannava Z.P.A. in relazione ai reati di cui agli artt. 46 comma 2 D.lgs. 81/2008, 43 comma 2 lett. b) Dlgs. 81/2008, 36 comma 1 Dlgs. 81/2008, 37 comma 1 Dlgs. 81/2008, 37 comma 10 dlgs. 81/2008, 63 comma 1 Digs. 81/2008, 86 comma 1 Dlgs. 81/2008, 163 comma 1 Dlgs. 81/2008. 174 comma 1 Dlgs. 81/2008, 28 comma 2 lett. a) Dlgs.81/2008.
Ha proposto ricorso per cassazione Z.P.A., a mezzo del proprio difensore, avverso la suindicata sentenza della corte di appello, deducendo sei motivi di impugnazione.
Con il primo, ha dedotto il vizio ex artt. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 2 lett. b) 16 lett. b) c) d) ed e) 17 e 299 D.lgs. 81/2008, circa la qualifica di datore di lavoro in materia di sicurezza in capo alla ricorrente. Si premette che alla luce dell’art. 2 lett. b) D.lgs. 81/2008 l’attribuzione da parte dell’organo di vertice di una pubblica amministrazione, nei confronti di un funzionario o dirigente, dei poteri di gestione in materia di prevenzione e protezione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, deve riguardare un soggetto tecnicamente competente come prescrive l’art. 16 lett. b) Dlgs. 81/2008 in materia di delega, e come desumibile dallo stesso art. 2 citato. Come indicato dal citato art. 16 inoltre, la delega deve essere accettata dal delegato, e ai sensi degli artt. 2 e 16 citati a quest’ultimo vanno conferiti poteri di gestione, intendendosi con tale termine i poteri di autonomia decisionale e di spesa nella specifica materia della prevenzione. In particolare, avendo riguardo alle contestazioni, un dirigente comunale, come la ricorrente, può dirsi dotato di poteri di gestione quando abbia a disposizione specifici capitoli di bilancio da dedicare alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla gestione delle emergenze e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali. L’assenza di tali poteri sarebbe dimostrata da atti processuali che evidenziano come, all’epoca dell’ispezione degli organi deputati in materia di sicurezza sul lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, con i relativi capitoli di spesa era incardinato presso il settore Lavori Pubblici. In particolare, con provvedimento del 2015, il servizio di prevenzione e protezione dai rischi fu spostato dal settore Tributi – diretto dalla ricorrente al tempo dell’ispezione – presso il settore Lavori Pubblici e con attestazione del dirigente del settore Bilancio del 2019 si comunica che il bilancio del 2016 non prevedeva, in capo al settore Tributi, capitoli di spesa da dedicare alla sicurezza sul lavoro e/o alla manutenzione degli stabili comunali, trattandosi di capitoli di appannaggio, all’epoca, del settore Lavori Pubblici. Dagli atti processuali risulterebbe, altresì, che l’organizzazione e coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione faceva capo, all’epoca, al titolare del settar-e Lavori Pubblici. Consegue che la designazione dei dirigenti comunali come datori di lavoro, nell’ambito della prevenzione, di cui alla delibera di GM n. 360/2011 valorizzata dal giudice in sentenza, sarebbe tamquam non esset, per i rilievi suindicati e perché proveniente da un organismo incompetente come la Giunta comunale e non il sindaco. Si aggiunge che la predetta designazione non sarebbe stata accettata ex art. 16 citato, ed inoltre i dirigenti di riferimento e in particolare la ricorrente, non sarebbero stati messi nelle condizioni di decidere autonomamente nella materia in esame, non essendo stati dotati di mezzi necessari per dare applicazione al Dlgs. 81/2008. Si aggiunge che qualora il dirigente del comune di Gela fosse stato realmente un datore di lavoro, in virtù della delibera di GM del 2011, avrebbe avuto il diritto dovere di nominare un suo RSPP di ausilio, mentre nel comune di Gela vi sarebbe un solo RSPP nominato in nome e per conto del sindaco e scelto a seguito di gara pubblica, come da allegazioni. Fonte: CassazioneWeb Scarica sentenza completa