DPI anticaduta e APVR: verifiche, scadenze e sostituzione
Manutenzione, verifiche e sostituzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
Molte volte ci siamo posti la domanda quando “scadono”questi DPI o quanto vanno sostituiti, ebbene come ogni dispositivo, anche questi vanno incontro ad usura dovuta a:
1) invecchiamento del materiale;
2) mancata, parziale o errata manutenzione dello stesso;
3) pulizia che ne determina l’usura.
Diventa quindi di primaria importanza, che ciascuna azienda definisca al suo interno una procedura organizzativa e gestionale di manutenzione e di controllo dei DPI, nonché di monitoraggio circa l’usura dei dispositivi e la loro sostituzione in tutti i casi in cui non è possibile garantirne il corretto funzionamento.
Facciamo un esempio:
In caso di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie o imbracature di sicurezza abbiamo una scadenza da rispettare? La scadenza va dall’atto dell’acquisto o dalla cosidetta “messa in servizio” del dispositivo? Dobbiamo attuare delle verifiche periodiche su questi prodotti?
La risposta è SI.
Abbiamo 2 riferimenti legislativi fondamentali al riguardo :
- Il decreto 81 del 2008 ovvero il testo unico per la sicurezza sul lavoro
- la normativa di prodotto che disciplina la realizzazione, la costruzione e la produzione della messa sul mercato dei dispositivi di protezione individuale da un punto di vista europeo
Art. 77. Obblighi del datore di lavoro comma 4
Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
Il Dispositivo di protezione individuale deve essere sostituito se il fabbricante lo prevede, l’indicazione di fatto possiamo definirla generica, andiamo ad analizzare pertanto cosa reca il regolamento europeo 425 del 2016 ovvero ciò che devono rispettare tutti i produttori di Dispositivi di Protezione individuale Allegato 2 al punto 2.4: DPI soggetti a invecchiamento
Il Regolamento Europeo 2016/425 (che disciplina la fabbricazione dei DPI) allegato II art. 2.4: “Se è noto che le prestazioni di progetto di un nuovo DPI possono deteriorarsi notevolmente con l’invecchiamento, il mese e l’anno di fabbricazione e/o, se possibile, il mese e l’anno di scadenza devono essere marchiati in modo indelebile e inequivocabile su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato e sui relativi imballaggi”.
Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la “durata” di un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all’acquirente o all’utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.
Qualora si constatasse che i DPI possono subire un’alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell’invecchiamento provocato dall’applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest’ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato, l’indicazione del numero massimo di operazioni di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI. Qualora tale indicazione non sia apposta, il fabbricante deve fornire tale informazione nelle istruzioni.”
Molto raramente nella pratica un fabbricante di dispositivi di protezione individuale potrà garantire una funzionalità per un certo periodo di tempo
Il motivo?
La funzionalità dipende da una serie di condizioni ovvero dalla frequenza d’uso, dalla conservazione, dalle caratteristiche dell’ambiente dove il dispositivo viene utilizzato. Il fabbricante pertanto indicherà una data di fabbricazione del DPI nelle istruzioni di utilizzo indicando una data ipotetica di messa fuori servizio.
Da quando si calcola la data di messa fuori servizio del DPI, dalla data di fabbricazione o dalla data di messa in servizio (ovvero dalla data in cui il datore di lavoro acquistato il dispositivo di protezione individuale lo ha messo a disposizione del proprio personale e questo personale ha cominciato ad utilizzarlo)?
Si calcola a partire dalla data di fabbricazione.
In particolare per le imbracature, la risposta frequente è: “ma non li ho mai utilizzati”, sono come nuove, perfette, ancora confezionate. Occorre considerare le caratteristiche funzionali dei dispositivi di protezione individuale, le quali non dipendono dalla data di messa in servizio ma appunto dalla data fabbricazione (ad esempio basta pensare alle imbracature di sicurezza che sono in nylon e quindi il nylon perde le sue caratteristiche a partire dalla data di fabbricazione).
Quindi cosa fare?
- Controllare i propri dispositivi di protezione individuale, soprattutto quelli cosiddetti salvavita (di IIIA cat.) ovvero imbracature di sicurezza o apparecchi di protezione delle vie respiratore (APVR) verificare la data di fabbricazione, prendere le istruzioni del fabbricante e controllare la cosiddetta scadenza del dispositivo di protezione individuale.
Se l’azienda possiede uno scadenziario mettere a scadenza la sostituzione del dispositivo di protezione individuale.
- stabilire sulla base delle indicazioni del fabbricante le verifiche periodiche che il fabbricante prevede per quel dispositivo di protezione individuale
In cosa consistono le verifiche periodiche?
Consistono in una serie di verifiche visive o più raramente strumentali atte ad accertare lo stato di efficienza del dispositivo di protezione individuale. Queste verifiche devono essere ripetute con una cadenza prevista dal fabbricante, molto spesso si parla di verifiche annuali. Le verifiche devono poi essere registrate su una modulistica presente in azienda.
Chi deve fare queste verifiche?
Per quanto concerne i dispositivi anticaduta la norma europea EN 365:2005 prevede che queste verifiche siano effettuate da persona competente, così come del resto è chiaro che siano eseguite da personale qualificato quello per gli APVR (UNI EN 529:2006)
Chi è una persona competente?
Persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al componente, al sottosistema o al sistema pertinente. Questa persona dovrebbe essere in grado di identificare e valutare l’entità dei difetti, dovrebbe avviare l’azione correttiva da intraprendere e dovrebbe avere le capacità e le risorse necessarie per fare tutto ciò. Può essere necessario un addestramento rivolto alla persona competente da parte del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato su DPI specifici o altro equipaggiamento, per esempio a causa della loro complessità o innovazione o dove sia fondamentale avere nozioni tecniche per lo smantellamento, il riassemblaggio o la valutazione di un DPI o di altro equipaggiamento e può essere necessario prevedere un aggiornamento di tale addestramento a causa di modifiche e miglioramenti.
Una persona può essere competente per eseguire le ispezioni periodiche su un particolare modello di DPI o altro equipaggiamento o essere competente per ispezionare parecchi modelli.”
Questa persona quindi non deve essere una persona solo formalmente incaricata di effettuare una verifica sul dispositivo ma una persona che conosce il dispositivo, sa quello che deve verificare per accertarsi della continua efficienza dispositivi.
I servizi di cui sopra spesso sono offerti dagli stessi rivenditori o dal fabbricante stesso quindi se nella tua azienda non esiste una persona in possesso di questi requisiti è più consono che tu affidi la verifica dispositivo ad una azienda specializzata.
Diventa inoltre di primaria importanza, l’archiviazione dei libretti di uso e manutenzione dei singoli DPI in dotazione.
Pertanto, il datore di lavoro deve provvedere a:
1) per ogni DPI in dotazione, archiviare il libretto di uso e manutenzione;
2) dall’analisi del libretto, se non indicata formalmente dal costruttore, definire la scadenza del DPI;
3) informare i lavoratori circa i rischi che hanno reso necessario adottare il singolo DPI, le modalità di utilizzo e manutenzione e la scadenza degli stessi;
4) implementare una o più procedure per la gestione dei DPI che prevedano anche il controllo periodico del loro stato e la sostituzione dei DPI usurati o che non garantiscono più adeguata protezione.
Artico redatto dall’Ing. Dott. Francesco Magnano – consulente S&L srl