I parapetti di sommità dei ponteggi

Possibile impiego come protezione collettiva per lo svolgimento delle attività in copertura

La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/2010 ha chiarito la possibilità di impiegare i ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio.

“… è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attivita sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto.

Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni, del montaggio e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.”

In [1] partendo dall’analisi della circolare, si evidenzia che la scelta di utilizzare un ponteggio (già autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) anche come dispositivo di protezione per i lavoratori che svolgono la loro attività su coperture deve essere sempre motivata da una adeguata valutazione dei rischi.

La corretta valutazione dei rischi è la premessa per l’individuazione dei requisiti prestazionali che il ponteggio deve possedere per tale utilizzo, non previsto nel libretto. Tali requisiti devono essere verificati in sede di progetto.

La valutazione dei requisiti geometrici e delle azioni da considerare in sede di progetto del ponteggio utilizzato anche con questo scopo non è cosa semplice ed è a discrezione del progettista in base alle specifiche caratteristiche del cantiere [1].

D’altra parte le norme tecniche riguardanti i ponteggi escludono il caso di impiego degli stessi come protezione per i lavori su coperture (UNI EN 12811-1:2004).

La UNI EN 13374:2013, norma tecnica che riguarda i sistemi temporanei di protezione dei bordi è considerata in [1] valido riferimento tecnico per il progettista del ponteggio, sia per quanto riguarda la geometria del parapetto di sommità con funzione di sistema di protezione dei bordi, sia per la valutazione delle azioni in gioco, sia soprattutto nel ritenere fondamentali le prove sperimentali per la valutazione dell’efficacia del dispositivo di protezione nei casi di caduta e/o scivolamento da una superficie inclinata. Prove sperimentali da eseguire tenendo in conto anche il sistema di fissaggio e la struttura di supporto (materiale base).

Nel presente studio, prendendo spunto dalla UNI EN 13374 e come osservato in [1], vengono dapprima definiti i requisiti prestazionali del ponteggio utilizzato come dispositivo di protezione collettiva (DPC) per i lavoratori che svolgono la loro attività in copertura; successivamente definiti i requisiti geometrici del parapetto di sommità con funzione di sistema di protezione dei bordi sia per quanto riguarda gli elementi costituenti sia le principali distanze fra il ponteggio e l’opera da servire.

Inoltre vengono eseguiti dei test di impatto su campioni di ponteggio ad altezza ridotta per la valutazione della loro efficacia nei confronti dell’arresto di cose e/o persone che cadano o scivolino lungo una superficie inclinata. L’esecuzione di prove sperimentali secondo tale procedura ha avuto anche lo scopo di misurare le azioni sui montanti e sugli ancoraggi del ponteggio durante l’impatto, utili per una successiva valutazione dell’intero ponteggio da realizzare. Nel presente studio con parapetto di sommità si intende il parapetto di sommità con funzione di sistema di protezione dei bordi.

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