Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti – DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti e Decreto 81/2008 e s.m.i.

La denominazione DUVRI, non inserita nel citato testo unico, ma divenuta ormai d’uso comune, deriva dalla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicata sulla G.U. n. 64 del 15 marzo 2008, recante norme sulla sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, sulla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi e sulla determinazione dei costi della sicurezza. É un documento obbligatorio che è stato introdotto dall’articolo 26 comma 1 p.to 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione).

In particolare l’art. 26 comma 1 p.to 3 recita quanto segue: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento, […], elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze […].”.

Con la redazione del DUVRI il datore di lavoro committente valuta i rischi specifici nell’ambiente lavorativo e indica quali sono le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza presenti nei luoghi di lavoro ove andranno ad operare gli appaltatori e i lavoratori autonomi.

Ma cosa sono i rischi interferenti?

I rischi interferenti sono i rischi generati dall’intervento di una ditta esterna, detta appaltatrice, all’interno dell’azienda committente.

Quali possono essere dei rischi interferenti?

Di seguito vengono elencati degli esempi di possibili rischi interferenti?

Quali possono essere dei rischi interferenti?

Di seguito vengono elencati degli esempi di possibili rischi interferenti:

  • Rischi generati da sovrapposizioni di attività che sono svolte da appaltatori differenti
  • Rischio rumore generato dall’utilizzo di attrezzature da parte dell’appaltatore durante i lavori eseguiti presso il committente
  • Rischio di investimento generato dall’utilizzo di macchine, di proprietà dell’appaltatore, che opera all’interno degli spazi comuni del committente

Chi redige il DUVRI?

Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente e non dalle imprese né dai lavoratori autonomi, con i quali il committente stipula un contratto di appalto, è un documento dinamico che deve essere aggiornato ogni qualvolta si ravvisino nuovi rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto di appalto.

Il datore di lavoro committente ha fondamentalmente tre compiti:

  1. Verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e/o del lavoratore autonomo (ALLEGATO XVII);

Promuovere la cooperazione e il coordinamento

  1. Fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice e/o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui dovranno operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate

Secondo quanto indicato dall’art. 26 comma 3-bis, l’obbligo di reazione del DUVRI non si applica a:

  • Servizi di natura intellettuale
  • Alle mere forniture di materiali o attrezzature
  • Lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, aisensi del DM 10/03/1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, ai sensi del DPR 177/2011, o dalla presenza di agenti cancerogeni,mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Si è prima introdotto il concetto di idoneità tecnico professionale, vediamo cosa prevede l’ALLEGATO XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

1) Imprese:

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
  2. documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
  3. documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
  4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto legislativo

2) Lavoratori autonomi:

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto,
  2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali,
  3. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione,
  4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo,
  5. documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007,

In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

Esempio pratico di DUVRI:

Committente: Committente XXXX (individuare gli attori della sicurezza, ovvero datore di lavoro, RSPP, MC e RLS).

Descrizione attività committente: le attività che sono svolte presso i locali del committente sono quelle di uffici e vengono utilizzate le attrezzature quali fotocopiatori, computer, telefoni.

Appaltatore: Impresa impiantistica YYYY(individuare gli attori della sicurezza, ovvero datore di lavoro, RSPP, MC,RLS e referente dell’appalto).

Oggetto dei lavori: realizzazione impianto aria condizionata all’interno degli uffici della committente, consistente nella realizzazione delle canalizzazioni, posa in opera dei condizionatori e chiusura tracce murarie.

Rischi specifici del committente: VDT, scivolamenti, urti, contusioni.

Attrezzature utilizzate dall’appaltatore: attrezzature manuali, trabattelli, trapani elettrici, martelli demolitori, flessibili.

Sostanze utilizzate dall’appaltatore: malta cementizia.

Rischi specifici dell’appaltatore: caduta di materiale, caduta dall’alto, polveri, rumore, vibrazioni, urti colpi e contusioni, elettrocuzione

DPI in possesso dal personale appaltatore: scarpe antinfortunistiche, occhiali, guanti, mascherina antipolvere, elmetto di protezione.

Individuazione dei rischi interferenti: i rischi interferenti generati dal committente che hanno incidenza sull’appaltatore sono: Non sono presenti rischi che possono essere trasferiti all’appaltatore.

I rischi interferenti generati dall’appaltatoreche hanno incidenza sul committente sono: rumore, polveri, elettrocuzione, caduta di materiale

Coordinamento delle interferenze: per coordinamento delle interferenze si intendono tutte le misure di prevenzione e protezione finalizzate alla riduzione al minimo dei rischi interferenti.

Nell’esempio è ipotizzabile l’interdizione delle aree del committente in cui opera l’appaltatore al fine di ridurre le interferenze. Apporre inoltre adeguata segnaletica di sicurezza. Photo by david carballar on Unsplash

Articolo del Dott. Ing. Luca Donnaloia – consulente S&l srl

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